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Fonte: Autorita di vigilanza sui contratti Pubblici

 

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Elenco sentenze (massime) Argomento: Oneri di sicurezza

 

Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 30 ottobre 2003 n. 6767
Articoli 21 - 31 - Codici 21.1 - 31.1


Ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 7 dell’art. 90 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., non va esclusa l’offerta del concorrente che erroneamente abbia incluso gli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) nell’importo totale offerto; bensì va tenuto in considerazione in ogni caso il solo ribasso percentuale (in lettere) offerto.

TAR Sicilia-Catania, Sez. I - Sentenza 25 novembre 2002 n. 2261
Articolo 31 - Codice 31.1


Ai sensi dell'art 31, 2° comma della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., da interpretarsi alla luce del d.l.vo 14 agosto 1996, n. 494 e s.m., deve ritenersi che la procedura concorrenziale di selezione del contraente della pubblica amministrazione debba avvenire con riferimento ad offerte depurate dei costi per la sicurezza, atteso che gli oneri di sicurezza costituiscono una voce economica neutra, la quale non incide in alcun modo sulla selezione del contraente, in quanto connessa alla tutela di valori insopprimibili, quali la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; il seggio di gara, quindi, in sede di aggiudicazione, deve decurtare l'importo complessivo a base d'asta dell'importo degli oneri di sicurezza ed a tale differenza rapportare le singole offerte.

TAR Perugia - 21 agosto 2000 n. 726
Articolo 31 - Codici 31.1 - 31.2


Gli oneri per la sicurezza previsti dal l'art. 31 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s. m., riguardano l'adozione di misure e cautele necessarie al fine della prevenzione di infortuni, disastri, sinistri, malattie da inquinamento etc. Durante l'attività del cantiere, a tutela della salute dei lavoratori e dei terzi, pertanto, costituendo la sicurezza un interesse pubblico primario e non potendo l'adozione di misure appropriate essere lasciata alla discrezione dell'appaltatore, in mancanza di una diversa prescrizione del bando e di un'esplicita indicazione in contrario nella scheda dell'offerta, gli importi indicati dai concorrenti nelle offerte devono intendersi come comprensivi del costo relativo ai detti oneri per la sicurezza.

L'osservanza del piano di sicurezza da parte dell'appaltatore di opera pubblica, ai sensi dell'art. 31 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., è una modalità che permea l'intera lavorazione, al pari del rispetto dei diritti dei lavoratori per quanto attiene agli orari, alle ferie, alle festività e allo sciopero; pertanto, i maggiori costi derivanti dall'osservanza di queste, modalità rientrano, per l'appaltatore, fra i costi generali, con la conseguenza che i prezzi unitari indicati nell'offerta da ciascun concorrente incorporano, per ciascuna voce, anche una quota dei costi generali di cantiere, nonché dei costi generali dell'impresa, degli oneri finanziari e associativi e dell'utile.


Consiglio di Stato, Sez. V - 20 dicembre 1999 n. 2128
Articolo 31 - Codice 31.1


In tema di prevenzione degli infortuni nelle costruzioni, il committente è esonerato da responsabilità per le violazioni commesse dall'appaltatore che agisca in piena autonomia, con mezzi e personale proprio, senza ingerenze dirigenziali e operative, anche di fatto, da parte del committente. Tuttavia, quando il soggetto commissionario venga ad operare, per necessità dell'espletamento dell'opera dei lavori commissionati, nell'ambito di un cantiere non proprio, ma organizzato e gestito dall'appaltante; e, ancor più, quando, per contratto o per consuetudine o per tolleranza, utilizzi strutture di supporto, opere provvisionali, strumentazioni appartenenti al committente, quest'ultimo non può trarsi fuori di responsabilità se l'infortunio trovi sinergico riferimento nella deficienza di quegli elementi la cui manutenzione spetti a lui stesso, sia perché secondo l'art. 7 D.P.R. n. 164 del 1956 le opere provvisionali devono essere mantenute "in efficienza" per tutto il tempo in cui il cantiere sia attivo, sia perché secondo l'art. 2087 cod. civ. il datore di lavoro è garante della salvaguardia dell'incolumità fisica e psichica di coloro che prestano, nel suo interesse, la loro attività lavorativa.

Consiglio di Stato, Sez. V - 6 dicembre 1999 n. 812
Articolo 20 - Codici 20.2.3 - 31.2


Nel procedimento relativo all'appalto di lavori pubblici, il piano di sicurezza richiesto dall'art. 18, co. 8 della legge 19 marzo 1990 n. 55, deve essere predisposto solo « prima dell'inizio dei lavori » e non già nella fase che precede l'aggiudicazione.

Non è estranea alla procedura di appalto concorso una fase di valutazione preliminare dei progetti presentati dagli offerenti, finalizzata ad accertare eventuali carenze tecniche, cui ben può seguire un provvedimento di non ammissione alla gara.

Nel procedimento relativo all'appalto concorso di lavori pubblici, gli elaborati progettuali devono essere accompagnati dal computo metrico estimativo, consistente in un computo analitico delle singole quantità, delle varie categorie di lavori e dei prezzi correnti corrispettivi, il quale non solo costituisce indispensabile supporto del progetto per la sua parte tecnica, ma diviene addirittura decisivo per la valutazione dell'offerta (e della sua attendibilità) nella parte della convenienza economica, garantendo un completo ed adeguato raffronto tra i diversi progetti dei concorrenti

 

 

 

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