LA DETRAZIONE DEL 55% SUL RISPARMIO ENERGETICO NON È CUMULABILE CON I CONTRIBUTI UE O LOCALI. Lo ha precisato una risoluzione dell'agenzia delle Entrate
Data: 28/01/2010
Argomento: Risparmio Energetico


Le spese sostenute dal 1° gennaio 2009 di risparmio energetico, agevolabili con la detrazione Irpef/Ires del 55%, non sono cumulabili con gli eventuali contributi comuni tari, regionali o locali. Lo ha precisato l`agenzia delle Entrate con la risoluzione 26 gennaio 2010, n. 3/E.


I contributi Ue, regionali o locali non cumulabili con lo sconto fiscale del 55% possono essere erogati avvalendosi di vari strumenti tra i quali i finanziamenti agevolati erogati tramite il fondo rotativo (generalmente a tasso zero), i contributi in conto interessi (finalizzati a ridurre gli interessi passivi sui finanziamenti stipulati per gli investimenti verdi con gli istituti bancari) e le prestazioni di garanzie a favore degli istituti di credito che erogano i finanziamenti.



A seguito del recepimento della direttiva 2006/32/Ce, relativa all`efficienza degli usi finali dell`energia e i servizi energetici, attuata con il decreto legislativo 115/08, deve ritenersi abrogato, dal 1° gennaio 2009, l`articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, il quale prevedeva che la detrazione Irpef/Ires del 55% fosse compatibile «con specifici incentivi disposti da regioni, province e comuni».



Dal 1° gennaio 2009, infatti, «gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell`efficienza energetica», tra i quali rientra il 55%, non sono piu` cumulabili con eventuali e «ulteriori contributi comunitari, regionali o locali» (articolo 6, comma 3, del Dlgs 115/08). A seguito di una richiesta di chiarimenti sul tema, avanzata dalle Entrate al ministero dello Sviluppo economico, istituzionalmente competente in materia, e` stato chiarito che «la detrazione d`imposta del 55% e` riconducibile fra gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato e, di conseguenza, non e` cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalle Regioni o dagli enti locali».



Gli «ulteriori contributi comunitari, regionali o locali» sono riferiti «alle erogazioni di somme di ogni natura al beneficiario, in forma diretta o a copertura di una quota parte del capitale e degli interessi, da parte della comunita` europea, delle regioni o degli enti locali».



L`unica eccezione riguarda la possibilita` di cumulo dell`agevolazione fiscale del 55% con quella relativa al rilascio dei certificati bianchi (decreti del ministero delle Attivita` produttive 20 luglio 2004) e con eventuali altri incentivi di diversa natura, nel limite massimo individuato da appositi decreti del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell`Economia e d`intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.



Quindi, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010 (termine dell`incentivo) chi sostiene spese per interventi di risparmio energetico deve scegliere se beneficiare del 55% o fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali. Anche se la risoluzione non lo specifica, e` chiaro che la parte della spesa, non coperta da questi contributi, puo` beneficiare della detrazione del 55 per cento. Si ricorda infine che, relativamente alla stessa spesa sostenuta, la detrazione del 55% non e` cumulabile con quella del 36% (risoluzione dell`agenzia delle Entrate 5 luglio 2007, n. 152), con quella del cosiddetto ``conto energia`` per l`installazione di pannelli solari fotovoltaici o con gli incrementi delle tariffe incentivanti (fino al 30%) concessi a chi installa il fotovoltaico migliorando contemporaneamente l`efficienza energetica dell`edificio di almeno il 10% (decreto 6 agosto 2009).




Il 55% non e` cumulabile neanche con le detrazioni programmate per le fonti rinnovabili volte alla produzione di energia elettrica (certificati verdi e tariffe omnicomprensive), mentre lo e` con l`applicazione delle aliquote Iva ridotte (circolare 31 maggio 2007, n. 36/E).

 

Fonte: Ance.it






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