Gazz.Uff.: Conferimento incarichi dirigenziali, di amministrazione e consulenza
Data: 12/04/2007
Argomento: Liberi Professionisti


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DIRETTIVA 1 febbraio 2007 - Misure di trasparenza e legalita' in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, di amministrazione e consulenza e in generale di gestione. (GU n. 70 del 24-3-2007)


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

DIRETTIVA 1 febbraio 2007 

Misure  di  trasparenza  e legalita' in materia di conferimento degli
incarichi dirigenziali, di amministrazione e consulenza e in generale
di gestione.

                              Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
                              Ministri - Segretariato generale
                              Alle  Amministrazioni dello Stato anche
                              ad ordinamento autonomo
                              Al  Consiglio  di  Stato  - Ufficio del
                              Segretario generale
                              Alla  Corte  dei  conti  -  Ufficio del
                              Segretario generale
                              All'Avvocatura  generale  dello Stato -
                              Ufficio del Segretario generale
                              Alle Agenzie
                              All'ARAN
                              Alla  Scuola  Superiore  della Pubblica
                              Amministrazione
                              Agli  Enti  pubblici  non  economici  -
                              (tramite i Ministeri vigilanti
                              Agli  Enti  pubblici  (ex  art.  70 del
                              decreto legislativo n. 165/2001)
                              Agli   Enti   di  ricerca  (tramite  il
                              Ministero   dell'universita'   e  della
                              ricerca)
                              Alle Istituzioni universitarie (tramite
                              il  Ministero  dell'universita' e della
                              ricerca)
                              Alle  Camere  di  commercio, industria,
                              agricoltura  e  artigianato (tramite il
                              Ministero dello sviluppo economico)
                              A tutte le Regioni
                              Agli  Enti locali (art. 2, comma 1, del
                              decreto legislativo n. 267/2000)
                              Alle  Aziende  del  Servizio  sanitario
                              nazionale   (per   il   tramite   delle
                              regioni)
                              Alle   Sezioni  regionali  della  Corte
                              dei conti
                              Agli Organi di controllo interno
                              Ai Nuclei di valutazione
                                e, p. c.
                              Alla    Conferenza    dei    presidenti
                              delle regioni
                              All'ANCI
                              All'UPI
                              Alla CRUI

  Il  legislatore  e'  di  recente  nuovamente intervenuto in tema di
trasparenza  degli  incarichi dei pubblici dipendenti dettando alcune
specifiche  disposizioni  nella legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge
finanziaria  per  l'anno  2007,  le quali si aggiungono alle numerose
previsioni sulla materia gia' contenute nell'ordinamento.
  Al   riguardo   appare  necessario  richiamare  l'insieme  di  tali
disposizioni  e  le  finalita'  che  le sottendono, sottolineando, al
contempo, gli obblighi che gravano sulle amministrazioni in relazione
alla loro effettiva applicazione.
  Preliminarmente,   occorre  ricordare  come  tutti  gli  interventi
normativi   in  questione  costituiscono  esplicazione  dei  principi
costituzionali  di  imparzialita'  e  buon  andamento  (art. 97 della
Costituzione), esclusivita' delle prestazioni dei pubblici dipendenti
(art.  98  della Costituzione), obbligo di fedelta' alla Repubblica e
di  osservanza  della  Costituzione  (art.  54  della  Costituzione).
Proprio   in  considerazione  della  loro  particolare  natura,  tali
disposizioni    trovano    applicazione   in   tutte   le   pubbliche
amministrazioni,  le quali sono tenute a darvi diretta applicazione o
ad adeguare i propri ordinamenti.
  L'art.  53  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, detta la
disciplina relativa alle incompatibilita', al cumulo di impieghi e di
incarichi   dei  pubblici  dipendenti.  Tale  disciplina  conferma  i
particolari  regimi,  ivi richiamati, vigenti per quelle categorie di
dipendenti   il   cui   rapporto   di  lavoro  e'  soggetto  a  norme
pubblicistiche ed estende le disposizioni dettate sul tema, dal testo
unico  degli  impiegati civili dello Stato a tutti i dipendenti delle
amministrazioni  di  cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
citato.
  Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla legge
4 agosto   2006,   n.  248,  ha  recentemente  integrato  l'art.  53,
modificando,  in  particolare,  il  comma 16  che ora prevede che «il
Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun
anno,  riferisce  al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative
misure  di  pubblicita'  e  trasparenza  e  formula  proposte  per il
contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione
dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.».
  L'obiettivo  perseguito  e'  quello di verificare la legittimita' e
congruita' degli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni,
anche   ai   dipendenti   pubblici,   al  fine  di  giungere  ad  una
razionalizzazione e verificare i costi.
  Il   citato   art.  53  deve,  inoltre,  essere  letto  in  stretta
connessione  con  le  disposizioni  contenute nella legge 23 dicembre
1996,  n.  662,  sia  in  relazione alla disciplina ivi contenuta sul
regime  di  esclusivita',  ma  anche  per  gli  espliciti  rinvii  ai
commi 123  e  127  dell'art. 1 della legge. In tali commi si dispone,
infatti,  in  tema  di  pubblicita'  degli incarichi ad esterni e sui
limiti  dei  compensi  da  erogare  ai  dipendenti  pubblici  per gli
incarichi extraistituzionali.
  Occorre,  inoltre, considerare l'insieme delle disposizioni in tema
di  presupposti di legittimita' per il ricorso ad incarichi di lavoro
autonomo, indicati dall'art. 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
dall'art.  7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato
dal  decreto-legge  n.  223  del  2006,  nonche' in tema di incarichi
dirigenziali  ad esterni all'amministrazione, contenute nell'art. 19,
commi 5-bis  e  6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nell'art.
110  del  decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267, rispetto alle
quali le amministrazioni debbono adottare criteri che garantiscano la
coerenza  delle  scelte operate con le proprie esigenze organizzative
nonche' la loro imparzialita' e trasparenza.
  La  legge  n.  127  del  1997,  all'art. 17, comma 22, ha esteso la
normativa  concernente  il  regime  di  pubblicita'  della situazione
patrimoniale  di  titolari di cariche elettive e di cariche direttive
di  alcuni enti, contenuto nell'art. 12 della legge 5 luglio 1982, n.
441,  anche  al  personale di livello dirigenziale di cui all'art. 2,
commi 4  e  5,  del  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora
contenute  nell'art.  3  del  decreto  legislativo  n.  165 del 2001,
nonche' al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche.
  La  legge  finanziaria  per  l'anno  2007,  nei  commi da 587 a 589
dell'articolo unico  ha introdotto ulteriori obblighi di pubblicita',
per  tutte  le  pubbliche  amministrazioni,  relativamente  alla loro
partecipazione   a   consorzi,   a   societa'  a  parziale  o  totale
partecipazione  pubblica,  stabilendo  delle sanzioni puntuali per la
violazione  di  tali obblighi. Inoltre, il comma 590 ha stabilito che
tali   disposizioni  rivestono,  per  le  regioni,  il  carattere  di
principio  fondamentale  di  coordinamento della finanza pubblica, ai
fini  del  rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita' e
crescita dell'Unione europea.
  Il  comma 593  prevede  l'obbligo  di  pubblicazione  sul  sito web
dell'amministrazione o del soggetto interessato, dei compensi e delle
retribuzioni   degli   amministratori   delle   societa'  partecipate
direttamente o indirettamente dallo Stato, dei dirigenti con incarico
conferito  ai  sensi dell'art. 19, comma 6 del decreto legislativo n.
165/2001,  nonche' dei consulenti, membri di commissioni e di collegi
e  dei  titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da
enti  pubblici o da societa' a prevalente partecipazione pubblica non
quotate in borsa.
  Da  quanto  premesso deriva che le pubbliche amministrazioni di cui
all'art.  1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 debbono
verificare  i  presupposti  di  legittimita'  degli incarichi da esse
conferiti  o  conferiti  da  altri  soggetti  a propri dipendenti. Le
stesse  amministrazioni  debbono  inoltre  ottemperare  a  tutti  gli
obblighi  di  pubblicita' anche tramite la pubblicazione dei relativi
dati  sui  propri siti istituzionali ed adempiere a tutti i doveri di
comunicazione sanciti dalle normative richiamate.
  Inoltre  le  medesime dovranno attivarsi, per il tramite dei propri
uffici  del  personale e con cadenza annuale, ad acquisire le notizie
relative   alla   situazione   patrimoniale  di  tutto  il  personale
dirigente, di cui all'art. 17, comma 22, della legge n. 127 del 1997.
Gli  elementi  che  concorrono  a definire la situazione patrimoniale
sono indicati nell'art. 2 della legge n. 441 del 1982.
  Si  ricorda  che  il  personale  dirigente  e'  tenuto a fornire le
notizie  richieste  dall'amministrazione:  un  eventuale  rifiuto  si
configura  quale  violazione di obblighi di legge e quale lesione del
particolare vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro
dei dirigenti nella pubblica amministrazione.
    Roma, 1° febbraio 2007

                                    Il Ministro per le riforme
                                   e le innovazioni nella pubblica
                                           amministrazione
                                               Nicolais

Registrata alla Corte dei conti il 22 febbraio 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 2, foglio n. 157



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