PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIRETTIVA 1 febbraio 2007
Misure di trasparenza e legalita' in materia di conferimento degli
incarichi dirigenziali, di amministrazione e consulenza e in generale
di gestione.
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale
Alle Amministrazioni dello Stato anche
ad ordinamento autonomo
Al Consiglio di Stato - Ufficio del
Segretario generale
Alla Corte dei conti - Ufficio del
Segretario generale
All'Avvocatura generale dello Stato -
Ufficio del Segretario generale
Alle Agenzie
All'ARAN
Alla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione
Agli Enti pubblici non economici -
(tramite i Ministeri vigilanti
Agli Enti pubblici (ex art. 70 del
decreto legislativo n. 165/2001)
Agli Enti di ricerca (tramite il
Ministero dell'universita' e della
ricerca)
Alle Istituzioni universitarie (tramite
il Ministero dell'universita' e della
ricerca)
Alle Camere di commercio, industria,
agricoltura e artigianato (tramite il
Ministero dello sviluppo economico)
A tutte le Regioni
Agli Enti locali (art. 2, comma 1, del
decreto legislativo n. 267/2000)
Alle Aziende del Servizio sanitario
nazionale (per il tramite delle
regioni)
Alle Sezioni regionali della Corte
dei conti
Agli Organi di controllo interno
Ai Nuclei di valutazione
e, p. c.
Alla Conferenza dei presidenti
delle regioni
All'ANCI
All'UPI
Alla CRUI
Il legislatore e' di recente nuovamente intervenuto in tema di
trasparenza degli incarichi dei pubblici dipendenti dettando alcune
specifiche disposizioni nella legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge
finanziaria per l'anno 2007, le quali si aggiungono alle numerose
previsioni sulla materia gia' contenute nell'ordinamento.
Al riguardo appare necessario richiamare l'insieme di tali
disposizioni e le finalita' che le sottendono, sottolineando, al
contempo, gli obblighi che gravano sulle amministrazioni in relazione
alla loro effettiva applicazione.
Preliminarmente, occorre ricordare come tutti gli interventi
normativi in questione costituiscono esplicazione dei principi
costituzionali di imparzialita' e buon andamento (art. 97 della
Costituzione), esclusivita' delle prestazioni dei pubblici dipendenti
(art. 98 della Costituzione), obbligo di fedelta' alla Repubblica e
di osservanza della Costituzione (art. 54 della Costituzione).
Proprio in considerazione della loro particolare natura, tali
disposizioni trovano applicazione in tutte le pubbliche
amministrazioni, le quali sono tenute a darvi diretta applicazione o
ad adeguare i propri ordinamenti.
L'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, detta la
disciplina relativa alle incompatibilita', al cumulo di impieghi e di
incarichi dei pubblici dipendenti. Tale disciplina conferma i
particolari regimi, ivi richiamati, vigenti per quelle categorie di
dipendenti il cui rapporto di lavoro e' soggetto a norme
pubblicistiche ed estende le disposizioni dettate sul tema, dal testo
unico degli impiegati civili dello Stato a tutti i dipendenti delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
citato.
Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, ha recentemente integrato l'art. 53,
modificando, in particolare, il comma 16 che ora prevede che «il
Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun
anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative
misure di pubblicita' e trasparenza e formula proposte per il
contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione
dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.».
L'obiettivo perseguito e' quello di verificare la legittimita' e
congruita' degli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni,
anche ai dipendenti pubblici, al fine di giungere ad una
razionalizzazione e verificare i costi.
Il citato art. 53 deve, inoltre, essere letto in stretta
connessione con le disposizioni contenute nella legge 23 dicembre
1996, n. 662, sia in relazione alla disciplina ivi contenuta sul
regime di esclusivita', ma anche per gli espliciti rinvii ai
commi 123 e 127 dell'art. 1 della legge. In tali commi si dispone,
infatti, in tema di pubblicita' degli incarichi ad esterni e sui
limiti dei compensi da erogare ai dipendenti pubblici per gli
incarichi extraistituzionali.
Occorre, inoltre, considerare l'insieme delle disposizioni in tema
di presupposti di legittimita' per il ricorso ad incarichi di lavoro
autonomo, indicati dall'art. 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
dall'art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato
dal decreto-legge n. 223 del 2006, nonche' in tema di incarichi
dirigenziali ad esterni all'amministrazione, contenute nell'art. 19,
commi 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nell'art.
110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rispetto alle
quali le amministrazioni debbono adottare criteri che garantiscano la
coerenza delle scelte operate con le proprie esigenze organizzative
nonche' la loro imparzialita' e trasparenza.
La legge n. 127 del 1997, all'art. 17, comma 22, ha esteso la
normativa concernente il regime di pubblicita' della situazione
patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive
di alcuni enti, contenuto nell'art. 12 della legge 5 luglio 1982, n.
441, anche al personale di livello dirigenziale di cui all'art. 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora
contenute nell'art. 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001,
nonche' al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche.
La legge finanziaria per l'anno 2007, nei commi da 587 a 589
dell'articolo unico ha introdotto ulteriori obblighi di pubblicita',
per tutte le pubbliche amministrazioni, relativamente alla loro
partecipazione a consorzi, a societa' a parziale o totale
partecipazione pubblica, stabilendo delle sanzioni puntuali per la
violazione di tali obblighi. Inoltre, il comma 590 ha stabilito che
tali disposizioni rivestono, per le regioni, il carattere di
principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai
fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita' e
crescita dell'Unione europea.
Il comma 593 prevede l'obbligo di pubblicazione sul sito web
dell'amministrazione o del soggetto interessato, dei compensi e delle
retribuzioni degli amministratori delle societa' partecipate
direttamente o indirettamente dallo Stato, dei dirigenti con incarico
conferito ai sensi dell'art. 19, comma 6 del decreto legislativo n.
165/2001, nonche' dei consulenti, membri di commissioni e di collegi
e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da
enti pubblici o da societa' a prevalente partecipazione pubblica non
quotate in borsa.
Da quanto premesso deriva che le pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 debbono
verificare i presupposti di legittimita' degli incarichi da esse
conferiti o conferiti da altri soggetti a propri dipendenti. Le
stesse amministrazioni debbono inoltre ottemperare a tutti gli
obblighi di pubblicita' anche tramite la pubblicazione dei relativi
dati sui propri siti istituzionali ed adempiere a tutti i doveri di
comunicazione sanciti dalle normative richiamate.
Inoltre le medesime dovranno attivarsi, per il tramite dei propri
uffici del personale e con cadenza annuale, ad acquisire le notizie
relative alla situazione patrimoniale di tutto il personale
dirigente, di cui all'art. 17, comma 22, della legge n. 127 del 1997.
Gli elementi che concorrono a definire la situazione patrimoniale
sono indicati nell'art. 2 della legge n. 441 del 1982.
Si ricorda che il personale dirigente e' tenuto a fornire le
notizie richieste dall'amministrazione: un eventuale rifiuto si
configura quale violazione di obblighi di legge e quale lesione del
particolare vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro
dei dirigenti nella pubblica amministrazione.
Roma, 1° febbraio 2007
Il Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica
amministrazione
Nicolais
Registrata alla Corte dei conti il 22 febbraio 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 2, foglio n. 157
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