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Il Sub Appalto

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IN EVIDENZA:

Guide: Il Subappalto e le subforniture con la nuova Legge bersani

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
- Determinazione n. 7 del 28/04/04:  “mancato pagamento ai subappaltatori”
- Determinazione n. 14 del 15/10/03: Clause di gradimento. In merito alla prassi diffusa di numerose stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara  clausole di esclusione non previste nell'ordinamento, in particolare il divieto di subappaltare lavori ad imprese che abbiano partecipato alla stessa gara.
- Determinazione n. 8 del 26/03/2003. Pagamento subappaltatori: l’art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554  e s.m. non ha abrogato l’art. 18, comma 3-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m. che, pertanto, è da considerarsi ancora vigente. Clicca.
- determinazione n. 6 del 27/02/2003 - Sub-affidamenti non qualificabili come subappalti, ai sensi dell’art.18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55 - Facoltà di controllo esercitabili dalla stazione appaltante.
 

Subappalto

con l’entrata in vigore del nuovo REGOLAMENTO GENERALE dei Lavori Pubblici la materia del Subappalto, già regolata dall'art.18 della legge 55/90 e succ.modif., lascia delle incertezze per quanto riguarda le suddivisioni delle categorie di lavori e le relative categorie subappaltabili o meno, non si esclude che possa uscire in seguito una nuova circolare del Ministero dei Lavori Pubblici sull’argomento.

in questo paragrafo il sottoscritto cerca riordinare le normative tuttora in vigore e dare un interpetrazione personale sull’argomento.

Le normative principali citate nel presente testo sono 4 e per una corretta lettura , si elencano di seguito:

art. 18 della Legge 55/90 : si intende l’art.. 18 della Legge n.55 del 19 marzo 1990 con integrate le modifiche apportate dall’art.34 della legge quadro;

Legge quadro (art. 13) : si intende la legge n.109 del 11 febbraio 1994 con integrate le successive modificazioni;

DPR 34/2000 (allegati): Regolamento sulla qualificazione o Decreto Bargone o DPR n.34 del 25 gennaio 2000;

Regolamento Generale (art. 72 - 73 - 74 - 141): Regolamento Generale della legge quadro in materia di lavori pubblici, DPR 21 dicembre 1999, n.554.

L’art.18 della legge 55/90,( cosi come modificato dall’art. 34 della legge quadro) disciplina in dettaglio i rapporti tra committenti, appaltatori e subappaltatori

innanzi tutto bisogna specificare che, ai sensi del punto 12 dell'art. 18 della 55/90 , viene considerato subappalto qualsiasi lavorazione che superi il 2% dell’importo dei lavori, o 100.000 ECU, oppure qualora l’incidenza della manodopera o del personale superi il 50% dell’importo della singola lavorazione

vediamo, in forma sintetica, cosa prevede l’art.18 della legge 55/90:

  • obbligo del soggetto appaltante di indicare nel bando di gara la categoria, prevalente con il relativo importo e tutte le altre categorie previste in progetto con i corrispettivi importi, tutte le categorie previste in progetto sono subappaltabili o affidabili in cottimo ad imprese in possesso della relativa qualificazione, (fermo restando particolari ipotesi che prevedono il divieto di subappalto), le lavorazioni che rientrano nella categoria prevalente possono essere subappaltate sino a un importo che non superi il 30% dell'importo della categoria stessa;
  • obbligo dell’appaltatore di indicare i lavori che intende subappaltare all'atto della presentazione dell'offerta, (è stato abrogato l'obbligo di indicare a quali ditte si intende affidare il subappalto);
  • tutta un altra serie di condizioni che vedremo in seguito.

Dicevamo quindi che il soggetto appaltante deve indicare nel bando di gara la categoria prevalente, e tutte le altre categorie previste in progetto con i corrispettivi importi,

per categoria prevalente si intende quella di maggior importo tra tutte le categorie dell’appalto (art. 73 comma 1 del Regolamento Generale)

Guardando la tabella delle nuove categorie di lavori (allegato A del DPR 34/2000) notiamo che le categorie sono divise in opere generali e opere speciali, (OG e OS) le opere generali comprendono nelle loro descrizioni più categorie di lavori diverse tra loro che a sua volta si trovano anche nelle opere speciali ,,,

ad esempio:

la categoria OG1 (edifici civili e industriali) comprende anche impianti tecnologici, che a sua volta troviamo riportate da sole nelle opere speciali tipo "OS3: impianti idrico sanitari" ,"OS28: impianti termici" e "OS30 impianti elettrici",

questo perché i soggetti appaltanti sono tenuti a identificare le opere speciali dentro le categorie generali se non superano il 10% dell’importo complessivo dei lavori e a identificarle come categorie a se stanti se superano il 10% . (comma 2 e 3 art.73 regolamento generale)

esempio: in un lavoro dove la categoria prevalente è OG1(edifici civili e industriali) con importo a base d’asta di 1.000.000.000, se i lavori corrispondenti agli impianti elettrici" sono superiori a 100.000.000 questi andranno identificate separatamente con la categoria OS30 impianti elettrici mentre se sono inferiori non andranno identificate separatamente ma faranno parte della categoria OG1.

possono partecipare alla gara d’appalto le imprese che sono in possesso della qualificazione nella categoria prevalente ,anche se non sono in possesso delle altre qualificazioni, fatto salvo che non ci siano previste in progetto opere rientranti nell’elenco riportato al comma 4 dell’art.72 del Regolamento Generale,( DPR 554/99) dove per tali opere , ai sensi del comma 7 dell’art. 13 della Legge Quadro, se sono superiori al 15% dell’importo a base d’asta, non possono essere affidati in subappalto, e devono essere realizzate esclusivamente dall’impresa appaltante, in tale caso i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette opere sono tenuti a costituire prima della partecipazione alla gara d’appalto associazione temporanea di tipo verticale.

le categorie non prevalenti costituenti il lavoro da appaltare sono, a scelta dell’impresa , fatto salvo il caso appena citato, subappaltabili, affidabili in cottimo, ( ad imprese in possesso delle relative qualificazioni), scorporabili, o , eseguibili direttamente dall’impresa (comma 2 art.74 Regol. Gen.). Le opere facenti parte della categoria prevalente possono essere affidate in subappalto, sempre ad imprese in possesso della relativa qualificazione, per un importo che non superi il 30% della relativa categoria.

le categorie di opere speciali riportate al comma 7 dell’art. 13 della 109/94 ( le quali non possono essere affidate in subappalto ma devono essere realizzate dall’impresa appaltatrice, qualora superino il 15% dell’importo dei lavori, ) sono le seguenti:

  • a) il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
  • b) l’installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia;
  • e) l’installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
  • f) i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
  • g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
  • h) la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
  • i) i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;
  • m) l’armamento ferroviario;
  • n) gli impianti per la trazione elettrica;
  • o) gli impianti di trattamento rifiuti;
  • p) gli impianti di potabilizzazione.

le opere relative alle lettere c),d) ed l), possono essere affidate in subappalto anche se superano il 15% dell’importo dei lavori ,ai sensi del comma 2 dell’art.141 del regolamento Generale (DPR 554/99), e sono le seguenti:

  • c) l’installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
  • d) l’installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione;
  • l) la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente;

quindi riepilogando:

l’Ente Appaltante deve indicare nel bando di gara:

  • tutte le categorie costituenti il lavoro da affidare con i relativi importi,
  • una categoria prevalente , sia essa generale che speciale, che deve essere la categoria di importo maggiore dell’appalto,

le singole categorie , se sono di importo inferiore al 10%, vanno identificate nelle categorie generali corrispondenti e possono essere eseguite direttamente dal soggetto in possesso della categoria prevalente, se sono superiori al 10% vanno indicate come opere speciali e se fanno parte del citato elenco ( comma 4 dell’art.72 del Regol. Gen.) il soggetto appaltante se non è in possesso della relativa qualificazione può dichiarare che vuole subappaltarle se non superano il 15% , mentre vanno scorporate e si deve costituire Associazione Temporanea d'imprese se superano il predetto valore.

Vediamo di seguito quali sono le ulteriori condizioni previste dall’art. 18 della legge 55/90 per l’affidamento del subappalto:

  • obbligo dell’appaltatore al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, l’art.9 della legge 55/90 dice però che l’ente appaltante ha 30 giorni di tempo per rilasciare l’autorizzazione al subappalto, trascorso tale termine l’autorizzazione si intende concessa;
  • obbligo dell’appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante al momento del deposito del contratto la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al comma 4 dell’art. 18 della Legge 55/90 e cioè : cittadinanza Italiana o di uno stato membro della Comunità Europea e possesso della relativa qualificazione, in base al DPR 34/2000, per la categoria dei lavori da realizzare.
  • insussistenza da parte dell’affidatario del subappalto dei divieti previsti dell’art.10 della legge 575/65
  • obbligo dell'amministrazione o ente appaltante di indicare nel bando di gara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore
  • l’impresa aggiudicataria non può praticare per le opere affidate in subappalto prezzi unitari con un ribasso superiore al 20% dell’aggiudicazione
  • obbligo dell’appaltatore di indicare nei cartelli esposti al cantiere i nominativi delle imprese subappaltatrici
  • obbligo dell’appaltatore di rispettare tutte le norme previste per il trattamento economico degli operai e a sua volta pretendere il rispetto di tali obblighi dal subappaltatore nei confronti dei suoi operai,
  • obbligo dell’appaltatore di constatare che il subappaltatore abbia realizzato il piano operativo di sicurezza, deve altresì constatare che il subappaltatore sia in regola con le norme relative alla sicurezza in vigore (leggi 626/94 e 494/96)
  • l’impresa che si avvale del subappalto deve allegare al contratto dichiarazione circa la sussistenza o meno di situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con l’impresa subappaltatrice.

 Anno 2000 - Giuseppe Bucca


 

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