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CAPO V - Ponteggi metallici fissi Articolo 30 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego [1] La costruzione e l'impiego dei ponteggi le cui strutture portanti sono costituite totalmente o parzialmente da elementi metallici sono disciplinati dalle norme del presente capo. [2] Per ciascun tipo di ponteggio metallico il fabbricante deve chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo seguente. [3] Il Ministero decide in merito alle domande, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche e la Commissione consultiva prevista dall'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. [4] Chiunque intende impiegare ponteggi metallici deve farsi rilasciare dal fabbricante copia conforme della autorizzazione di cui ai commi precedenti e delle istruzioni e schemi elencati ai numeri 4, 5, 6 e 7 dell'articolo seguente.
Articolo 31 - Relazione tecnica [1] La relazione di cui all'articolo precedente deve contenere: 1) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme; 2) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali; 3) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi; 4) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego; 5) istruzioni per le prove di carico del ponteggio; 6) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio; 7) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.
Articolo 32 - Progetto [1] I ponteggi metallici di altezza superiore a 20 metri e le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici, o di notevole importanza e complessita' in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente: 1) calcolo eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale; 2) disegno esecutivo. [2] Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione. [3] Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 30 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli ispettori del lavoro, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al primo comma.
Articolo 33 - Disegno [1] Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli ispettori del lavoro, copia dell'attestazione di conformita' di cui all'ultimo comma dell'art. 30 e copia del disegno esecutivo, dalle quali risultino: 1) l'indicazione del tipo di ponteggio usato; 2) generalita' e firma del progettista, salvo i casi di cui al n. 7 dell'art. 31; 3) sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato; 4) indicazione degli appoggi e degli ancoraggi. [2] Quando non sussiste l'obbligo del calcolo, ai sensi del n. 7 dell'articolo 31, invece delle indicazioni di cui al precedente n. 2, sono sufficienti le generalita' e la firma del responsabile del cantiere. [3] Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo. Articolo 34 - Nome del fabbricante [1] Gli elementi metallici dei ponteggi (aste, tubi, giunti, basi) devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, il nome o il marchio del fabbricante.
Articolo 35 - Caratteristiche di resistenza [1] Gli elementi metallici costituenti il ponteggio devono avere carico di sicurezza non minore di quello indicato nell'autorizzazione ministeriale prevista all'art. 30. [2] Le aste del ponteggio devono essere in profilati o in tubi senza saldatura con superficie terminale ad angolo retto con l'asse dell'asta. [3] L'estremita' inferiore del montante deve essere sostenuta da una piastra di base metallica, a superficie piana, di area non minore di 18 volte l'area del poligono circoscritto alla sezione del montante stesso e di spessore tale da resistere senza deformazioni al carico. La piastra deve avere un dispositivo di collegamento col montante atto a centrare il carico su di essa e tale da non produrre movimenti flettenti sul montante. [4] I ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in senso longitudinale che trasversale; ogni controvento deve resistere a trazione e a compressione. [5] I giunti metallici devono avere caratteristiche di resistenza non minori di quelle delle aste collegate e sempre in relazione agli sforzi a cui sono sottoposti; ad elementi non verniciati, essi devono assicurare resistenza allo scorrimento con largo margine di sicurezza. [6] A giunto serrato, le due ganasce non devono essere a contatto dalla parte del bullone. [7] Le parti costituenti il giunto di collegamento devono essere riunite fra di loro permanentemente e solidamente in modo da evitare l'accidentale distacco di qualcuna di esse.
Articolo 36 - Montaggio e smontaggio [1] Al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici deve essere adibito personale pratico e fornito di attrezzi appropriati ed in buono stato di manutenzione. [2] I montanti di una stessa fila devono essere posti a distanza non superiore a m. 1,80 da asse ad asse. [3] Nel serraggio di piu' aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l'uno vicino all'altro. [4] Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno puo' fare parte del parapetto. [5] Il responsabile del cantiere deve assicurarsi che il ponteggio venga montato conformemente al progetto e a regola d'arte.
Articolo 37 - Manutenzione e revisione [1] Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalita' dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti. [2] I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con verniciatura, catramatura o protezioni equivalenti.
Articolo 38 - Norme particolari ai ponti metallici [1] Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici. [2] È fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi metallici del ponte. [3] È fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti. [4] Per i ponteggi metallici valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. |