Rischio del rumore, tempo 3 giorni per adeguarsi alla nuova normativa
Data: 11/12/2006
Argomento: Sicurezza


Entrerà in vigore il 14 dicembre 2006 il D.Lgs 195/06. Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all´esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)

La valutazione del rischio rumore effettuata secondo i disposti del DLgs 277/91 deve
essere riveduta e corretta, entro il 14 dicembre 2006, secondo quanto disposto dal DLgs
195 del 10 aprile 2006, “Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)”, pubblicato nella G.U. n. 124 del
30 maggio 2006, che integra con il titolo V-bis il DLgs 626/94 ed abroga il capo IV del
DLgs 277/91.

Il documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del DLgs 626/94 dovrà
comprendere anche il rischio rumore, di conseguenza non sarà più necessario possedere
un documento di valutazione ad esso dedicato.

Il nuovo decreto introduce i concetti di valore d’azione e di valore limite
d’esposizione: sostanzialmente i valori inferiori e superiori d’azione sono gli stessi del DLgs
277/91 (80 e 85 dB(A)), superati i quali deve scattare l’”azione”, cioè la procedura
prevenzionistica e sanitaria prevista dal decreto; il valore limite d’esposizione pari a 87
dB(A), contrariamente ai 90 dB(A) del DLgs 277/91, non deve mai essere superato.

fonte: CPT torino

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