GARA DI PROGETTAZIONE. La liberalizzazione delle tariffe comporta la non rilevanza della riduzione del 20 per cento disposta dalla legge n. 155/1989 e l'Amminis
Data: 11/09/2007
Argomento: Procedure di gara


Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
Deliberazione n. 118 del 17.04.2007
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di Accadia. – affidamento incarichi di progettazione e connessi relativi a lavori pubblici di importo inferiore a 100.000 euro. Adeguamento dello scarico del depuratore ai limiti delle Tabelle 1 e 4 dell'allegato n. 5 del d. Lgs. n. 152/1999

Un concorrente di una gara di progettazione ha eccepito l'ammissibilita' di offerte economiche che prevedono un ribasso economico superiore al 20 per cento e pertanto ha chiesto l'esclusione dei concorrenti la cui offerta, da considerarsi anomala, ha ecceduto detto importo.

La stazione appaltante ha dichiarato che , con l'entrata in vigore della legge 248/2006, che ha determinato l'abrogazione dei minimi tariffari, l'offerta presentata dai concorrenti non e' soggetta a limitazioni in relazione allo sconto massimo praticabile.
br> L'autorita', dopo le opportune delucidazioni

ha ritenuto che la liberalizzazione delle tariffe comporta la non rilevanza della riduzione del 20 per cento disposta dalla legge n. 155/1989 e l'Amministrazione deve procedere alla verifica delle offerte anomale, ai sensi degli articoli 86-88 del d. Lgs. n. 163/2006.

VISIONA LA DELIBERA INTEGRALE







Questo Articolo proviene da aedilweb.it - edilizia in rete
http://www.aedilweb.it

L'URL per questa storia è:
http://www.aedilweb.it/modules.php?name=News&file=article&sid=859