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Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici - Deliberazione n. 118 del 17.04.2007




Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di Accadia. –  affidamento incarichi di progettazione e connessi relativi a lavori pubblici di importo inferiore a 100.000 euro. Adeguamento dello scarico del depuratore ai limiti delle Tabelle 1 e 4 dell’allegato n. 5 del d. Lgs. n. 152/1999


Il Consiglio
 


Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici



Considerato in fatto


In data 29 marzo 2007 è pervenuta l’istanza di parere indicata in oggetto, con la quale il Comune di Accadia rappresenta la controversia insorta, in sede di affidamento degli incarichi di progettazione indicati in oggetto, con il legale rappresentante dello Studio AC3 s.n.c. che ha eccepito l’ammissibilità di offerte economiche che prevedono un ribasso economico superiore al 20 per cento e pertanto ha chiesto l’esclusione dei concorrenti la cui offerta, da considerarsi anomala, ha ecceduto detto importo.


A parere della S.A., secondo quanto riportato nelle considerazioni dedotte in sede di contraddittorio documentale, l’entrata in vigore della legge 248/2006, che ha determinato l’abrogazione dei minimi tariffari, comporta che l’offerta presentata dai concorrenti non è soggetta a limitazioni in relazione allo sconto massimo praticabile.




Ritenuto in diritto


 Con determinazione n. 4/2007 l’Autorità ha dettato le indicazioni sull’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e della legge 4 agosto 2006, n. 248.


Nella citata determinazione l’Autorità ha innanzitutto chiarito che con l’abolizione dei minimi tariffari, il ribasso riguarda ora l’intero importo della prestazione (onorario più le spese).


Per quanto attiene alle problematiche connesse alla liberalizzazione delle tariffe e segnatamente, gli elevati ribassi e la valutazione delle offerte anomale, l’Autorità ha ritenuto che “Si deve premettere che le stazioni appaltanti possono affidare i servizi di ingegneria ed architettura sia con il criterio del prezzo più basso che con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche se tale ultimo criterio appare più indicato in relazione alla specificità ed alla complessità dei servizi in questione, la cui natura richiede spesso la valutazione aspetti qualitativi ed innovativi.


Negli affidamenti con il criterio del prezzo più basso, che ad oggi è pienamente utilizzabile stante la abolizione dei minimi tariffari, si rammenta che, per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, è possibile, ai sensi dell’articolo 124, comma 8, del Codice, procedere all’esclusione automatica delle offerte anomale individuate secondo il criterio previsto nell’articolo 86, comma 1, del Codice. Per gli affidamenti di importo superiore alla soglia comunitaria si deve invece sempre applicare la procedura di valutazione delle offerte anomale prevista dagli articoli 86-88, del Codice.


In caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si applica per i contratti di qualsiasi importo, l’articolo 86, comma 2, sulla valutazione della congruità delle offerte. Sempre in relazione a tale criterio di aggiudicazione, al fine di evitare le problematiche rilevate in fase di scelta dell’esecutore della prestazione professionale, si suggerisce alle stazioni appaltanti di utilizzare i fattori ponderali indicati dal comma 3, dell’art. 64, del DPR 554/99, anche per gli appalti soprasoglia, ove possibile.”


In relazione, infine, alla questione dell’applicabilità del comma 12-bis, dell’articolo 4, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 - disposizione citata espressamente dall’articolo 92, comma 4, del Codice – la citata determinazione statuisce che “la riduzione del 20% disposta dalla norma in questione non ha più rilevanza alcuna in relazione al fatto che l’importo effettivo verrà stabilito dal mercato (in sede di gara).”


Nel caso di specie, per l’affidamento degli incarichi, l’avviso pubblico prevedeva il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e pertanto la S.A. dovrà effettuare la valutazione delle offerte anomale secondo quanto previsto dagli articoli 86-88 del d. Lgs. n. 163/2006.


In base a quanto sopra considerato


Il Consiglio



ritiene che la liberalizzazione delle tariffe comporta la non rilevanza della riduzione del 20 per cento disposta dalla legge n. 155/1989 e l’Amministrazione deve procedere alla verifica delle offerte anomale, ai sensi degli articoli 86-88 del d. Lgs. n. 163/2006.









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Il Consigliere Relatore        Il Presidente
   Alessandro Botto           Luigi Giampaolino

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Pubblicato su: 2007-05-24 (641 letture)

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