Salve, vi chiedo se è possibile partecipare in forma di ATI in cui l'impresa capogruppo in possesso di SOA copre il 100% ed io senza SOA mi associo per fare il 20% dei lavori che corrispondono inferiori 150.000,00 €
L'art. 92 comma 5 del regolamento dice:
"5. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati."
Quindi se l'impresa cooptata esegue lavori per importo non superiore al 20% ed è qualificata per l'importo dei lavori che intende eseguire (anche diversi da quelli in appalto), OK è possibile.
Nel caso prospettato non sono sicuro che si possa parlare di ATI in senso classico, infatti:
- non ci sono mandataria e mandanti
- non c'è mandato di rappresentanza alla capogruppo da parte della cooptata
- la cooptata non deve firmare l'offerta e la polizza
- le responsabilità connesse al contratto sono interamente in capo all'impresa principale, nessuna in capo alla cooptata.
- la cooptata potrà eseguire i lavori nella percentuale che vuole entro il limite di cui sopra, al limite 0%.
Quindi è da allegare alla doc. di gara una dichiarazione sottoscritta dalle parti che evidenzi la volontà delle stesse di eseguire i lavori mediante cooptazione. Naturalmente tutte le dich. ex art. 38 anche per la cooptata.
Registrato: Aug 15, 2008 Messaggi: 1513 Località: LECCE
Inviato: Mer Mar 13, 2013 12:13 pm Oggetto:
Condivido pienamente le perplessità manifestate da rugbista. A mio parere comunque quando l'art 92 comma 5 recita
"Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo"
i requisiti vanno considerati in relazione all'importo dell'appalto in quanto se superiore ai 150.000 euro "necessitando la SOA" l'ati o la cooptazione può avvenire solo tra imprese in possesso di SOA, se trattasi di un'unica categoria.-In tal caso con i certificati l'impresa può partecipare, a mio parere, solo come mandante e per categoria scorporabile d'importo fino ai 150.000 euro.-
Nel caso di appalto inferiore ai 150.000 euro ritengo che l'ati possa avvenire tranquillamente con i certificati in quanto in tal caso la qualificazione può avvenire con i certificati oltre naturalmente che con la SOA.- Ma essendo importi abbastanza esigui credo che l'ati non abbia ragion d'essere.-
Visto l'intervento di garista, aggiungo che per gare di importo complessivo > 150.000€, la cooptata deve essere in possesso di SOA.
Quindi nel caso specifico non sarebbe possibile la partecipazione ai sensi art. 90 del regolamento (certificati ecc.).
L'interpretazione di cui sopra sembra comunque opinabile (vecchia?). Infatti sembra ancora aperto il dibattito se in gare > 150.000€ sia possibile partecipare ad esempio in ATI orizzontale per % < 150.000€ con certificati o se per forza occorre l'attestato SOA.
Se valesse la prima interpretazione, paradossalmente potresti partecipare in ati orizzontale anzichè in cooptazione. Ovviamente se possiedi certificati sufficienti e pertinenti.
Sul punto mi piacerebbe sentire gli amici del forum.
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