Monitoraggio e comunicazione dei risultati
Art. 11.
Monitoraggio e comunicazione dei risultati
1. Al fine di effettuare una valutazione del risparmio energetico
conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui
all'art. 1, commi da 2 a 5, l'ENEA elabora le informazioni contenute
nei documenti di cui all'art. 4, comma 1, lettera b, numeri 1 e 2, e
trasmette entro il 31 dicembre 2008 al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni
e province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive
competenze territoriali, una relazione sui risultati degli
interventi.
Roma, 19 febbraio 2007
p. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Visco
Il Ministro
dello sviluppo economico
Bersani