cerca tra le news

   Ciao Anonimo Home  ·  Registrati  ·  Area Personale   ·  Forum ·  Newsletter  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Newsletter

Vuoi essere informato sulle nostre news?

Inserisci la tua email, riceverai non più di una newsletter a settimana

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l''iscrizione



Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici




Pagina: 1/4

Tratte dalle massime dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici.

ATTENZIONE: 
PER TROVARE LA SENTENZA INTEGRALE collegatevi al sito della Giustizia Amministrativa:  http://www.giustizia-amministrativa.it 


TAR Veneto, Sez. I - Sentenza 14 dicembre 2006 n. 4065
Articoli 4 - 10 - Codici 4.2 - 10.3


Costituisce violazione dell’art. 75, comma 1, lett. c), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. l’esclusione dalla gara di un’impresa concorrente disposta dalla stazione appaltante per mancata dichiarazione di inesistenza di decreti penali di condanna, con conseguente incameramento della cauzione, segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e iscrizione dell’impresa stessa nel casellario informatico di cui all’art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m..
Il decreto penale di condanna, infatti, non rientra nella formulazione normativa di cui al citato art. 75 e comunque non può escludersi che il concorrente non comprenda di dover dichiarare anche l’inesistenza di decreti penali di condanna (nella fattispecie il legale rappresentante nemmeno poteva conoscere tale esistenza, poiche' nel certificato del casellario giudiziale relativo al direttore tecnico non risultava nulla).




Consiglio di Stato, Sez. IV - Sentenza 30 ottobre 2006 n. 6450
Articoli 4 - 10 - Codici 4.2 - 10.3


Per consolidata giurisprudenza va affermata la rilevanza, come causa di esclusione, oltre che dei casi di cui all’art. 2359 c.c., anche delle ipotesi non codificate di collegamento sostanziale che testimonino della riconducibilità dei soggetti partecipanti alla procedura ad un unico centro decisionale, con conseguente vanificazione dei principi generali in tema di par condicio, segretezza delle offerte e trasparenza della competizione (da ultimo Cons. Stato, Sez. VI, 14 giugno 2006, n. 3500). Ciò a maggior ragione laddove detta rilevanza del collegamento anche sostanziale sia stata esplicitata nel bando.
La previsione regolamentare di cui all’art. 75, lett. h), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. sancisce l’esclusione dagli appalti di lavori pubblici per coloro “che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici”. L’art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. prevede, quindi, l’inserzione nel casellario informatico, alla lettera r), dei provvedimenti di esclusione adottati dalle stazioni appaltanti, alla lettera s), delle false dichiarazioni in merito ai requisiti di partecipazione, e alla lettera t), delle altre notizie rilevanti. Leggendo in modo combinato le richiamate disposizioni si deve convenire, coerentemente con una ratio che conferisca effetto utile all’iscrizione di dette notizie, che l’annotazione di un provvedimento di esclusione nel casellario per sussistenza di una non dichiarata e vietata partecipazione di imprese sostanzialmente collegate, implichi l’accertamento di una dichiarazione sostanzialmente falsa in merito alla sussistenza dei requisiti soggettivi di partecipazione atta a giustificare l’esclusione dalle successive procedure.




Consiglio di Stato, Sez. IV - Sentenza 19 ottobre 2006 n. 6212
Articoli 4 - 10 - Codici 4.2 - 10.3


Il rispetto dei fondamentali principi della par condicio e della segretezza delle offerte, posti a garanzia della regolarità della procedura concorsuale, nell’interesse sia della pubblica amministrazione sia dei partecipanti, postula necessariamente che fra i concorrenti ad una gara non venga in rilievo una relazione idonea a consentire un flusso formativo (delle offerte) e informativo in merito alla fissazione dell’offerta ovvero agli elementi valutativi ad essa sottostanti.
In presenza di significativi indizi sintomatici il rischio di un’intesa preventiva si traduce in una seria e ragionevole presunzione che le offerte dei diversi concorrenti siano riconducibili al medesimo centro decisionale. Pertanto, anche a prescindere dall’inserimento di un’apposita clausola nel bando di gara, in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, attestanti la provenienza delle offerte da un unico centro decisionale, è consentita l’esclusione delle imprese, benche' non si trovino in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. (altrimenti sarebbe facile eludere la descritta norma imperativa posta a tutela della concorrenza e della regolarità delle procedure di gara).

Non è condivisibile l’assunto secondo cui la lettera t) dell’art. 27, comma 2, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 è norma di chiusura delle lettere da a) ad r) dell’articolo medesimo per cui, di conseguenza, le “altre notizie” dovrebbero avere stretta attinenza con le situazioni di cui alle lettere da a) ad r). Al contrario, si ritiene che la struttura della norma quale ipotesi residuale e lo stesso tenore letterale della stessa debbano orientare per l’inserimento nel casellario di “tutte le altre notizie .... ritenute utili” dall’Osservatorio al fine di una configurazione globale della situazione dell’impresa siccome emergente da dati che ne hanno caratterizzato l’attività imprenditoriale.




TAR Campania, Sez. VIII Napoli - Sentenza 16 ottobre 2006 n. 8578
Articoli 4 - 8 - Codici 4.2 - 8.3


Il beneficio della dilazione, fruito dall’impresa, non esclude che la stessa abbia omesso il versamento dei contributi previdenziali secondo lo scadenzario previsto dalla legge e neppure esclude che il comportamento di tardivo pagamento integra, ex se, la grave violazione prevista sub lett. d) dell’art. 17 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m..
Quanto ai versamenti dovuti alla Cassa Edile nessuna rilevanza (men che mai un valore esimente dell’infrazione commessa) può annettersi alla circostanza secondo cui l’impresa avrebbe versato la somma corrispondente all’importo dei prescritti contributi previdenziali nelle mani di propri dipendenti. E’ infatti di tutta evidenza che tale versamento non può ritenersi equivalente al versamento da eseguire presso l’ente previdenziale creditore nei confronti del quale, e non nei confronti dei propri dipendenti, l’impresa è obbligata.

La circostanza aggiuntiva che l’impresa, alla data di rilascio dell’attestazione, pur essendo ancora debitrice, dichiari tuttavia di trovarsi in posizione di regolarità contributiva integra l’ipotesi di “falsa dichiarazione” di cui alla lett. m) dell’art. 17 del citato D.P.R. n. 34/2000 e s.m..




TAR Lazio, Sez. III Roma - Sentenza 4 ottobre 2006 n. 9903
Articoli 1 - 4 - Codici 1.1 - 4.2.3


Gli elementi raccolti nelle indagini penali (nella specie, condotte dalla Guardia di Finanza) possono costituire fatti che l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può ritenere rilevanti ai fini della conoscenza da parte delle Stazioni Appaltanti e, quindi, dare ad essi la dovuta pubblicità. La valutazione della rilevanza di tali fatti è riservata all’Osservatorio, cui la disposizione stessa riconosce il potere di valutazione circa l’utilità delle notizie da annotare.
E’ stato ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa che la lettera t) dell’art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. introduce un’ipotesi di iscrizione “innominata”, che può riguardare ogni altra notizia relativa all’impresa che sia ritenuta utile ai fini della tenuta del Casellario informatico (Cons. Stato, Sez. IV, 7 settembre 2004, n. 5792). Come ha chiarito la stessa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (determinazione n. 10 del 2003), la lettera t) del predetto art. 27, comma 2, D.P.R. n. 34/2000 raggruppa un insieme di notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario. La disposizione non si riferisce ne' alle cause di esclusione tipiche previste dalla legge (che sono menzionati alla lettera r), ne' ai provvedimenti di esclusione adottati dalle stazioni appaltanti a seguito della verifica ai sensi dell’art. 10, comma 1quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., (menzionati alla lettera s), sicche' deve ritenersi che le notizie di cui alla lettera t) siano ulteriori rispetto alle situazioni ascritte alle precedenti lettere menzionate. D’altro canto, la sequenza procedimentale preordinata all’individuazione del miglior contraente è interamente regolata da norme pubblicistiche, cui sono preordinati i principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, e poggia sui postulati di trasparenza e di imparzialità, finalizzati al rispetto della par condicio di tutti i concorrenti. L’osservanza di tali principi impone un obbligo comportamentale delle imprese concorrenti, che giustifica l’eventuale annotazione e, quindi, la pubblicità di situazioni che potrebbero compromettere il buon esito della gara e che, comunque, la stazione appaltante è libera di valutare nel modo più conveniente ai propri interessi. Sulla base di tali rilievi, l’apprezzamento dell’utilità, ai fini dell’iscrizione nel Casellario informatico, delle notizie provenienti dalla fonte sopraddetta (indagini penali della Guardia di Finanza) non appare ne' illogico ne' privo di fondamento, ciò che rileva è che la notizia sia completa e, nella specie, nell’annotazione è precisata la provenienza della notizia ed il procedimento in cui i fatti rilevati si inseriscono.




Consiglio di Stato, Sez. IV - Sentenza 12 settembre 2006 n. 5317
Articolo 4 - Codice 4.2.6


L’art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., dopo aver previsto al comma 1 l’istituzione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ne ha precisato puntualmente i compiti al successivo comma 4. Dall’attento esame di tali compiti non si evince che l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sia dotata di poteri di supremazia gerarchica nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, statali o locali, così da poter ipotizzare un potere di annullamento per vizi di legittimità dei provvedimenti da queste adottati in tema di affidamento di lavori pubblici. A conforto di tale assunto è significativa la disposizione contenuta nel comma 9 del citato art. 4, ai sensi del quale, qualora, a seguito dell’esercizio dei poter ispettivi o di verifica, l’Autorità accerti l’esistenza di irregolarità, essa è tenuta a trasmettere gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti; nel caso di pregiudizio per il pubblico erario, gli atti ed i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei Conti. In altri termini, l’Autorità di vigilanza ha il compito di assicurare il corretto esercizio della funzione pubblica in materia di lavori pubblici e non già quello, più specifico di verificare che l’attività posta in essere dalle stazioni appaltanti sia coerente e rispettosa della disciplina positiva stabilita dal legislatore. Ciò in concordanza con la stessa ricostruzione dogmatica del concetto di vigilanza, che implica un rapporto organizzatorio diverso e più tenue del rapporto gerarchico e che deve essere inteso come potere strumentale al corretto esercizio della funzione in quella determinata materia stabilita dalla legge e non è caratterizzata dal controllo su di un’attività amministrativa già svolta, ponendosi piuttosto come indirizzo all’attività da svolgersi.
Laddove l’Autorità, avendo riscontrato a seguito dell’esercizio dei suoi poteri ispettivi l’esistenza di alcune irregolarità nell’affidamento diretto di alcuni incarichi di progettazione di lavori pubblici, si è limitata a segnalare la circostanza all’amministrazione appaltante, senza annullare (non avendone il potere) i relativi atti, ma sollecitando eventualmente l’esercizio dei poteri di autotutela (attraverso l’invito rivolto al Comune “a mettere in atto le conseguenti azioni tese a garantire la conformità della procedura in oggetto alle disposizioni di legge e di comunicarle tempestivamente”) l’autonomia dell’ente locale è pienamente rispettata. Con tale invito, infatti, non è stato imposto al Comune alcun comportamento o attività necessitata, ben potendo l’amministrazione comunale, del tutto correttamente ed in piena conformità ai principi delineati dall’art. 97 della Costituzione, esporre in un apposito atto deliberativo, le particolari ragioni che giustificano il proprio comportamento e che fondano la legittimità degli atti oggetto di rilievo, senza nemmeno dover necessariamente procedere al loro ritiro nell’esercizio del potere di autotutela (che, tra l’altro, deve a sua volta fondarsi, com’è noto, sulla puntuale individuazione di uno specifico interesse pubblico, concreto ed attuale, non necessariamente consistente nel mero ripristino della legalità violata).




TAR Sicilia, Sez. III Palermo - Sentenza 25 luglio 2006 n. 1768
Articoli 4 - 10 - 20 - Codici 4.2 - 10.3 - 20.1


Secondo pacifica giurisprudenza nei bandi di gara per l’affidamento dei pubblici appalti le Pubbliche Amministrazioni possono prevedere ed imporre a carico delle imprese partecipanti prescrizioni ed adempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dalle leggi, con il solo limite del rispetto della “par condicio” e della pertinenza e congruità rispetto allo scopo perseguito (C.g.a., dec. 9 giugno 1998, n. 339; Cons. Stato, Sez. V, 1 giugno 2001, n. 2973; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 20 gennaio 2004, n. 41) ovvero requisiti di partecipazione e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purche' tali ulteriori prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, non limitino indebitamente l’accesso alla procedura e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell’appalto (Cons. Stato, Sez. V, 31 dicembre 2003, n. 9305; Sez. VI 30 aprile 2002, n. 2320; Sez. IV, 29 ottobre 2002, n. 5941; Sez. IV, 9 dicembre 2002, n. 6672; Sez. IV, 29 agosto 2001, n. 4572; Sez. VI Sez. 9 maggio 2000, n. 2682; C.g.a. dec. 21 novembre 1997, n. 500; Cons. Stato, Sez. IV, 20 novembre 1998, n. 1619).
L’adempimento richiesto ai partecipanti di dichiarare comunque “... di non violare i principi di trasparenza e segretezza delle offerte al fine di escludere qualsiasi collegamento sostanziale” è tale che, in ipotesi di dichiarazione successivamente rivelatasi falsa, fa scattare non solo, come di regola, l’esclusione dalla gara (in forza dell’art. 10, comma 1bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. in combinato disposto con l’art. 2359 c.c. (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 settembre 2004, n. 5792), ma anche l’ulteriore sanzione dell’annotazione del fatto nel casellario informatico ai sensi della lett. s) dell’art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m., che prevede, appunto, l’annotazione di “eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, accertate in esito alla procedura di cui all’articolo 10, comma 1quater, della legge”. Allora, la dichiarazione richiesta dal disciplinare di gara non può ritenersi superflua ed appare altresì ispirata (senza, peraltro, richiedere “praeter legem” adempimenti particolarmente complessi o gravosi) ad una ragionevole esigenza di particolare “deterrenza”, in vista dell’interesse pubblico al massimo di trasparenza imprenditoriale-concorrenziale delle imprese partecipanti ed in definitiva all’efficienza ed alla trasparenza dell’azione amministrativa. Ciò in perfetta sintonia con i principi enunciati dall’art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990, come modificato dall’art. 1, della legge n. 15/2005 (“L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri ... di efficacia, di pubblicità e di trasparenza ...”).




TAR Lazio, Sez. III Roma - Sentenza 25 luglio 2006 n. 6404
Articoli 4 - 10 - Codici 4.2 - 10.2


Laddove venga chiarito che i requisiti erano in possesso della ditta prima della domanda di partecipazione alla gara, non sussistono gli estremi della falsa dichiarazione presupposto del provvedimento di annotazione e di irrogazione della sanzione. La mancata dimostrazione del loro possesso, infatti, nei termini previsti dall’art. 10, comma 1quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., può avere ripercussioni nel senso di giustificare l’esclusione dalla gara, ma non è idonea a sostenere l’annotazione nel casellario giudiziario, il cui presupposto è proprio l’aver reso false dichiarazioni.


Corte dei conti, Sez. Friuli Venezia Giuli - Decisione 11 luglio 2006 n. 11
Articolo 4 - Codice 4.1


L’ambito oggettivo di applicazione del contributo da corrispondere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è in primo luogo definito dalla norma istitutiva dell’Autorità (art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.) la quale pone come finalità della stessa quella di garantire l’osservanza dei principi indicati all’articolo 1, comma 1, della citata legge n. 109/1994 e riferiti alla materia dei lavori pubblici. Sotto questo profilo le citate finalità non risultano modificate dal D.Lgs. n. 163/2006. La legge istitutiva quindi stabilisce la funzione dell’Autorità attraverso una formula sufficientemente ampia e tale da ricomprendere l’intera materia dei lavori pubblici, e quindi, per logica deduzione, tutte le varie forme di affidamento dei lavori pubblici.
Il suddetto ambito oggettivo della contribuzione è ulteriormente specificato dall’art. 3 della deliberazione adottata dall’Autorità il 26 gennaio 2006, il quale fa riferimento alle procedure di selezione del contraente e più in particolare a quelle avviate con avviso pubblico, lettera di invito o richiesta di offerta comunque denominata. L’art. 2 della deliberazione prevede inoltre che il contributo sia dovuto per i lavori di qualsiasi ammontare, stabilendo le somme da versare secondo classi di importo, mentre l’art. 3, al comma 5, dispone che il versamento delle contribuzioni sia effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell’Autorità medesima. Queste ultime, nella versione aggiornata al 20 giugno 2006, precisano ancora più puntualmente che le disposizioni di cui alla deliberazione in esame si applicano al settore delle opere pubbliche indipendentemente dalla procedura di selezione adottata (evidenza pubblica, trattativa privata e cottimo fiduciario) e dall’importo, ivi inclusi i casi di “somma urgenza”.

Non esistono conseguentemente i presupposti per poter contestare, per questa via, l’applicazione che l’Autorità ha chiarito di voler dare alla propria deliberazione, la quale è un atto esecutivo che dà diritto all’attivazione della procedura di riscossione coattiva (art. 4 della deliberazione) in caso di inadempienza da parte dei soggetti di cui all’art. 1, lettere a) e c), stazione appaltante e organismi di attestazione ex art. 8, comma 3, della legge n. 109/1994 e s.m..




TAR Lazio, Sez. III Roma - Sentenza 10 luglio 2006 n. 5753
Articoli 4 - 8 - Codici 4.2 - 8.3


La normativa sul nuovo sistema di qualificazione delle imprese, attuato dal D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m., prevede un complesso meccanismo di pubblicizzazione dei dati relativi alle imprese qualificate, con l’istituzione presso l’Osservatorio dei lavori pubblici (art. 4, comma 10, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.) di un casellario informatico (art. 27 del citato D.P.R. n. 34/2000) in cui vanno inseriti, appunto in via informatica, per ogni impresa qualificata, tra le altre “tutte le altre notizie ... che, indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario” (art. 27, comma 2, lett. t). Se l’Autorità ha ritenuto - nell’esercizio di un potere discrezionale sindacabile solo nel caso di manifesta illogicità - che la notizia è di rilevanza tale da dover essere pubblicizzata ex art. 27, comma 2, lett. t), del D.P.R. n. 34/2000, parimenti necessario è che la stessa sia fornita in modo completo. Nella specie, i certificati non veritieri appartenevano all’impresa cedente, dalla quale la società cui l’annotazione si riferiva aveva acquistato il relativo ramo d’azienda. Da questa premessa consegue la necessità che l’Autorità integri l’annotazione effettuata nel casellario informatico con la precisazione che le certificazioni di esecuzione lavori, in virtù delle quali era stata rilasciata l’attestazione all’impresa cessionaria, appartenevano alla cedente, circostanza quest’ultima che nella sua realtà fattuale è riconosciuta dalla stessa Autorità. All’impresa cessionaria, del resto, non è attribuibile neanche un comportamento contrario all’ordinaria diligenza. Come chiarito, infatti, dalla stessa Autorità (Determinazione 5 giugno 2002, n. 11) nel caso di acquisto di ramo d’azienda, affinche' la trasmissione dei requisiti già spettanti al cedente abbia luogo, è sufficiente la sola manifestazione di volontà del cessionario di avvalersi degli stessi, e ciò in quanto la disamina della documentazione volta a verificare la sussistenza dei requisiti degli esecutori dei lavori pubblici spetta esclusivamente agli organismi di attestazione autorizzati dall’Autorità a svolgere tale attività.


T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Sez. Trento - Sentenza 12 giugno 2006 n. 208
Articoli 4 - 10 - Codici 4.1 - 10.1


Non si riscontra illegittimità nella prescrizione della lettera di invito che richiede, a pena di esclusione, l’allegazione della prova dell’avvenuto versamento del pagamento del contributo dovuto all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ne' nella deliberazione 26 gennaio 2006 dell’Autorità, che prevede l’obbligo dei concorrenti di dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, pena l’esclusione, di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. Ciò in quanto: a) la legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha introdotto l’obbligo del versamento del contributo in questione “quale condizione di ammissibilità dell’offerta”; b) la prescrizione nella delibera dell’Autorità della dimostrazione del versamento non costituisce violazione della delega del legislatore a disciplinare entità e modalità di riscossione del contributo, ma costituisce normale implicazione del carattere di condizione di ammissibilità dell’offerta attribuita dal legislatore all’adempimento prodotto; c) del tutto ragionevole, in attesa dell’introduzione del sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), è la previsione, nelle istruzioni diramate dall’Autorità e ripresa nella lettera di invito, che la dimostrazione del pagamento avvenga mediante l’allegazione della ricevuta di pagamento; d) detta previsione non risulta incompatibile con le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa, e più precisamente di dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, tenuto conto che nella specie non si tratta di un requisito di partecipazione (vale a dire di un connotato del concorrente) ma di un mero adempimento materiale - esborso - (configurato come preliminare condizione di ammissibilità della partecipazione) che non costituisce, per sua natura, oggetto di certificazione o attestazione della pubblica autorità, sostituibile con dichiarazione dell’interessato. Non si riscontra, infine, violazione del principio di tassatività - stante la previsione della finanziaria 2006 - ne' del favor partecipationis, il quale deve comunque coordinarsi con il principio di rispetto della par condicio, che nella specie precludeva, stante il carattere chiaro e tassativo delle disposizioni della lettera di invito, la richiesta di fornire il documento mancante.




Prossima Pagina (2/4) Prossima Pagina



-----------------------------------------
Privacy Policy

 

Aedilweb.it - edilizia in rete
email: info@aedilweb.it
tel. 0923.944325
© 2001-2016 Aedilweb.it - Tutti i diritti riservati.
P.iva: 02621160817

Aedilweb.it, non si ritiene responsabile dei siti collegati ad aedilweb attraverso i propri links o banner, ne' delle informazioni contenute negli annunci pubblicitari sia gratuiti che a pagamento presenti nel proprio sito, inseriti o commissionati dagli utenti, ne' di informazioni commerciali o pubblicitarie, di societa' o ditte esterne, da noi inviate tramite email agli iscritti della nostra news letter.