cerca tra le news

   Ciao Anonimo Home  ·  Registrati  ·  Area Personale   ·  Forum ·  Newsletter  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Newsletter

Vuoi essere informato sulle nostre news?

Inserisci la tua email, riceverai non più di una newsletter a settimana

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l''iscrizione



Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici




Pagina: 2/4


TAR Lazio, Sez. III Roma - Sentenza 16 marzo 2006 n. 1970
Articoli 4 - 10 - Codici 4.2 - 10.3


L’art. 27, lett. t), del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. dispone che nel Casellario informatico delle imprese qualificate sono inserite “tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del Casellario”. Il tenore letterale di detta norma lascia ampio spazio all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in assenza di ulteriori norme impeditive dell’effetto, per l’inserimento di informazioni ritenute utili, con la conseguenza che non può ritenersi che il mero decorso del termine previsto dall’art. 75, lett. h), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., relativo alle false dichiarazioni, produca automaticamente la caducazione della annotazione. E’ ben possibile, invece, che l’Autorità valuti la necessità di mantenere la notizia, attraverso l’integrazione dell’annotazione, al fine di soddisfare esigenze di pubblico interesse e di pubblicità in relazione ad un fatto - quello che l’impresa abbia reso false dichiarazioni - che, pur avendo esaurito l’efficacia interdittiva, è comunque utile alla stazione appaltante ai fini dell'esercizio dei poteri di verificazione e vigilanza.


Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. giurisdizionale - Sentenza 26 gennaio 2006 n. 24
Articoli 4 - 10 - Codici 4.2 - 10.2


La decisione dell’Autorità di Vigilanza di annullamento dell’attestazione SOA, incidendo con efficacia ex tunc sulla validità ed operatività dell’attestazione SOA prodotta ai fini della partecipazione alla gara di cui trattasi, esplica valenza ricognitiva di una situazione di carenza originaria del possesso di un requisito essenziale ai fini della partecipazione alla gara.


TAR Sardegna, Sez. I - Sentenza 19 ottobre 2005 n. 2128
Articolo 4 - Codice 4.2


Le deliberazioni dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici costituiscono un mero atto di impulso per l’intervento della stazione appaltante, che raccogliendo l’invito adotta il provvedimento conclusivo della procedura. Tali deliberazioni, pertanto, non sono costitutive di alcun effetto lesivo.


TAR Campania, Sez. I Napoli - Sentenza 26 luglio 2005 n. 10386
Articoli 4 - 8 - Codici 4.2 - 8.3


Non è condivisibile l’assunto circa l’equipollenza tra la categoria OG 11, posseduta per l’intero importo dei lavori, e le categorie OS 3, OS 28 ed OS 30. Va, infatti, rilevato che le categorie in questione sono a qualificazione obbligatoria e che le stesse sono contemplate dall’art. 72, comma 4, lett. e), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. nell’ambito delle opere speciali, qualora siano di importo superiore a quelli stabiliti dal successivo art. 73, comma 3, del citato D.P.R. n. 554/1999 e s.m. In sostanza le categorie OS 30, OS 3 ed OS 28 assurgono al rango di opere speciali allorquando le relative lavorazioni abbiano, singolarmente considerate, un importo superiore al dieci per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero abbiano un importo superiore a 150.000 euro. In tal caso trova applicazione la norma di cui all’art. 74, comma 2, del suddetto D.P.R. n. 554/1999 e s.m. che stabilisce: “Le lavorazioni relative a opere generali e a strutture, impianti ed opere speciali di cui all’art. 72, comma 4, indicate nel bando di gara, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni...”. Orbene la citata disposizione, che è finalizzata evidentemente a garantire che lavorazioni di elevata specializzazione, allorquando assumano una significativa consistenza nell’ambito dell'economia generale dell’opera, siano svolte esclusivamente da soggetti in possesso delle relative qualificazioni, verrebbe completamente svuotata di ogni portata precettiva se fosse consentito, attraverso il sistema dell’equipollenza, di sopperire alla carenza di qualificazione per le lavorazioni relative alle opere speciali attraverso una qualificazione di carattere generale come la OG 11.
Aderendo all’interpretazione prospettata in questa sede il meccanismo dell’equipollenza non viene eliminato del tutto, potendo operare al di sotto dei richiamati limiti stabiliti dall’art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 554/1999, ma viene ricondotto alla sua più autentica ratio, che è quella di consentire all’impresa che dispone della qualificazione per opere generali di svolgere le lavorazioni specializzate ricomprese nella qualificazione generale ove le stesse restino nell’ambito dell’accessorietà rispetto alle opere generali di cui l’impresa possiede la qualificazione. Laddove invece le opere specializzate assurgano al rango di opere speciali, e ciò avviene allorche' i relativi importi superino i limiti stabiliti dalla norma citata, l’equipollenza non ha più ragione di operare dal momento che l’opera speciale, pur inserendosi nel contesto di un’opera più generale, nondimeno assume autonoma rilevanza, richiedendo una specifica qualificazione. Ne consegue, conclusivamente, che non si può ritenere fungibile la attestazione richiesta per le categorie SOA OS 3 OS 28 ed OS 30 con altre attestazioni, nemmeno quella SOA OG11.

A proposito dell’opposto orientamento espresso sul punto della equivalenza delle due qualificazioni dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, lo stesso non può assumere rilievo dirimente. Ciò in quanto (come già puntualizzato dalla decisione n. 6760/03 del Consiglio di Stato) la potestà di “vigilanza sul sistema di qualificazione” delle imprese, attribuita all’Autorità dall’art. 4, comma 4, lett. i), della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. non ha contenuto indeterminato, ma deve essere esercitata nelle forme indicate dall’art. 14 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e s.m., che rappresenta la fonte regolamentare precipuamente destinata a disciplinare, in applicazione dell’art. 8 della citata legge n. 109/1994, il sistema delle qualificazioni. In altri termini, le determinazioni, che l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici assume in risposta ai quesiti rivolti dagli operatori del settore circa l’interpretazione della normativa vigente nella materia, costituiscono la manifestazione di opinioni dotate di indiscutibile autorevolezza, in ragione della particolare competenza dell’Organo, che possono anche conseguire un apprezzabile effetto di uniformità e di chiarezza nell’applicazione della legge. Si tratta, tuttavia, di pronunciamenti che non possono risolversi nella funzione di interpretazione autentica, o di integrazione, della normativa, difettando l’Autorità del relativo potere, e, pertanto, non rappresentano neppure un vincolo per le Amministrazioni nello svolgimento delle procedure di selezione di loro competenza (v. Cons. St., Sez. V, 21 aprile 2002 n. 2180, in materia di bando-tipo redatto dall’Autorità).




TAR Lazio, Sez. Roma III - Sentenza 25 maggio 2005 n. 4116
Articoli 4 - 8 - Codici 4.2.6 - 8.2 - 8.3


All’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici è attribuito il potere di controllare la sussistenza dei requisiti per il rilascio delle attestazioni, con un procedimento che richiede il necessario contraddittorio con l’impresa sottoposta a verifica. Tale procedimento sfocia in un provvedimento con cui l’Autorità incide in maniera penetrante sul potere delle SOA in ordine alle attestazioni, in quanto l’Autorità “indica” in maniera vincolante le “condizioni da osservarsi nell’esecuzione del contratto stipulato”. L’Autorità, dunque, detta alle SOA il contenuto dell’atto da adottare, sia che tale atto sia il rilascio dell’attestazione sia che tale atto sia la modifica o la revoca di un’attestazione già rilasciata, e, in caso di inerzia della SOA, l’Autorità stessa procede all’annullamento ovvero alla modifica dell’attestazione.
Ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. m), del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m., tra i requisiti di ordine generale necessari per conseguire la qualificazione, rientra la “inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione”. Ne discende che le false dichiarazioni sui requisiti per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione sono un fatto di tale gravità da essere di per se' ostativo dell’ottenimento dell’attestazione, sicche', a fronte di documentazione di cui è stata accertata la falsità, e dunque preclusiva dell’ottenimento dell’attestazione, correttamente la SOA procede alla revoca dell’attestazione medesima.

La circostanza secondo cui la falsità della documentazione non sia imputabile all’impresa in quanto tale non appare rilevante, perche' ciò che viene in rilievo, al fine dell’annullamento dell’attestazione di qualificazione, è il fatto oggettivo della falsità della dichiarazione, indipendentemente da ogni ricerca in ordine all’imputabilità soggettiva del falso. Ne consegue che l’attestazione di qualificazione rilasciata sulla base di false dichiarazioni va annullata - o revocata - anche se in ipotesi la falsità non sia imputabile all’impresa che ha conseguito l’attestazione. La suddetta non imputabilità, tuttavia, acquista rilevanza ai fini del rilascio di nuova attestazione, in quanto, in caso di falso non imputabile, ai sensi del richiamato art. 17, comma 1, lett. m), del D.P.R. n. 34/2000 e s.m., sussisterà il requisito di ordine generale di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione.




Consiglio di Stato, Sez. IV - Sentenza 7 settembre 2004 n. 5792
Articoli 4 - 10 - Codici 4.2 - 10.3


La notizia relativa all’esclusione di alcune imprese da una procedura di aggiudicazione, in quanto legate da un collegamento sostanziale che rivela l’imputazione delle relative offerte ad un unico centro decisionale, merita senz’altro di essere annotata e pubblicata, per mezzo della sua iscrizione nel casellario informatico, in quanto idonea a segnalare una circostanza di estrema rilevanza per la corretta conduzione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici.


TAR Lazio, Sez. III Roma - Sentenza 1 settembre 2004 n. 8214
Articoli 4 - 8 - Codici 4.2 - 8.2


Le SOA, pur essendo organismi privati, svolgono una funzione pubblicistica di certificazione, che sfocia in una attestazione con valore di atto pubblico, sicche' si verifica un’ipotesi di esercizio privato di funzione pubblica. Ne consegue l’interesse pubblico all’attività di certificazione la quale, infatti, è circondata di garanzie e controlli pubblici. In questo sistema le attestazioni sono destinate ad avere una particolare efficacia probatoria, come confermato dall’art. 1 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 che recita: “l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo, nonche' dai titoli III e IV”. Il legislatore, nell’ottica della semplificazione, ha inteso demandare lo svolgimento di un’attività in passato affidata a soggetti pubblici - la certificazione - , a soggetti privati, ma la diversa natura giuridica (pubblica o privata) del soggetto che esercita l’attività di certificazione, non incide sulla natura giuridica dell’attività stessa, che era in passato, e rimane oggi, una funzione pubblica di certificazione, volta a ingenerare pubblica fiducia nel contenuto dell’atto. Ne consegue che le attestazioni rilasciate dalle SOA hanno natura pubblica e sono atti vincolati.
Da quanto sopra emerge, inoltre che se, da una parte, le SOA sono soggetti privati che esercitano una funzione pubblica e all’Autorità sono attribuiti poteri penetranti di vigilanza e controllo sia sulle SOA sia sulle singole attestazioni, dall’altra parte, è logico desumere la sussistenza del potere dell’Autorità di annullare direttamente le attestazioni SOA. In tal senso depone - nonostante il dato letterale non appaia univoco, considerata la parcellizzazione in varie norme delle diverse disposizioni - il criterio sistematico, oltre che quello logico, di interpretazione delle norme richiamate e del sistema descritto per cui: se l’Autorità può vincolare il contenuto dell’attestazione e può, in caso di inadempimento della SOA nel recepire tale contenuto, sanzionare la SOA revocando l’autorizzazione generale e precludendo, così, ogni ulteriore attività, deve ritenersi che possa anche intervenire direttamente sull’attestazione, annullandola. Ragionando diversamente si potrebbe giungere ad un paradosso nelle ipotesi di inerzia della SOA, poiche' si consentirebbe ad imprese che hanno ottenuto l’attestazione sulla base di presupposti erronei (o falsi), di continuare a partecipare alle gare di appalto sine die. In sostanza, il ritiro dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei confronti della SOA inadempiente potrebbe rivelarsi inefficace ai fini considerati in questa sede perche', quando una SOA cessa la sua attività, le attestazioni da essa rilasciate devono essere trasferite ad altra SOA e si potrebbe verificare il caso in cui la SOA che ha rilasciato un’attestazione sulla base di falsi presupposti ometta (contravvenendo alle indicazioni vincolanti dell’Autorità) di revocare l’attestazione viziata (determinando la revoca alla SOA dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività), ma l’attestazione viziata viene trasferita ad altra SOA e continua ad essere efficace. Un’impostazione di tal fatta, che lasciasse aperti spazi così vistosi di ambiguità, verrebbe a contraddire il sistema di certezze e di rigore che il legislatore ha inteso realizzare intorno agli affidamenti e all’esecuzione dei lavori pubblici.




TAR Lazio, Sez. III Roma - Sentenza 27 maggio 2004 n. 5035
Articolo 4 - Codice 4.2


Secondo l’art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m., l’Autorità, ove sia posta a conoscenza di atti riguardanti le imprese qualificate, è tenuta - salvo il caso che consti l’inesistenza in punto di fatto dei presupposti o comunque l’inconferenza della notizia comunicata dalla stazione appaltante - a procedere all’annotazione nel casellario informatico dei relativi contenuti, tenuto conto che, nel nuovo sistema unico ed obbligatorio di qualificazione delle imprese, detto casellario e' ex lege la fonte ufficiale cui le singole stazioni appaltanti possono e devono attingere le notizie necessarie per verificare se un’impresa sia in condizioni o meno di potere legittimamente contrarre con la pubblica amministrazione in materia di opere e lavori pubblici. Costituisce, dunque, dovere dell’Autorità, per il tramite dell’Osservatorio dei lavori pubblici ed in applicazione delle norme degli artt. 4, comma 16, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. e 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m., procedere alla puntuale e tempestiva annotazione nel casellario delle anzidette notizie riguardanti le imprese qualificate, così come pervenute, di modo che le stazioni appaltanti, le quali sono gli unici soggetti ai quali la legge ha affidato il potere di esclusione dalle gare, siano messe in grado, altrettanto tempestivamente, di operare le valutazioni di competenza, sia che esse consistano in un’attività vincolata, come ad esempio nel caso di esclusione di impresa che versi in stato decozionale (art. 75, lett. a), del D.P.R. n. 554/1999) sia che comportino una valutazione discrezionale, come ad esempio nelle ipotesi di reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale (art. 75, lett. c), del D.P.R. n. 554/1999).


TAR Lazio, Sez. Roma - Sentenza 12 maggio 2004 n. 4342
Articolo 4 - Codice 4.2.6


L’Autorità vigila sul sistema di qualificazione (art. 4, comma 4, lett. i), legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.) e, nell’esercizio di tale potere, tra l’altro, controlla che le SOA operino secondo le procedure pattuite e rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti nell’art. 4 e nel Titolo III del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (art. 14, D.P.R. n. 34/2000). l’Autorità, quindi, deve controllare che le attestazioni siano rilasciate ad imprese in possesso di determinati standards di qualità aziendale (art. 4, D.P.R. n. 34/2000) e dei requisiti di qualificazione indicati nelle norme contenute nel Titolo III del D.P.R. n. 34/2000. La verifica del mancato possesso dei requisiti richiamati consente all’Autorità, in caso di inerzia della SOA, di annullare le attestazioni da questa rilasciate. Detto annullamento è, quindi, frutto dell’esercizio del potere di controllo dell’Autorità e non di poteri sanzionatori.
Qualora l’annullamento sia determinato dal fatto che sia stata riscontrata l’inattendibilità di (tutti o parte dei) certificati comprovanti i lavori eseguiti dall’impresa interessata, idonei a dimostrare i requisiti di ordine speciale utili per ottenere l’attestazione SOA (art. 18 D.P.R. n. 34/2000), l’Autorità non può fare altro che annullare le attestazioni rilasciate dalle SOA, poiche', in tali ipotesi - oltre alla possibilità che venga meno un requisito di ordine speciale - viene, comunque, a mancare uno dei requisiti di ordine generale richiesto dall’art. 17, comma 1, lett. m), D.P.R. n. 34/2000, e, cioè, “l’assenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione”. E’ chiaro che, in questa ipotesi, dopo l’annullamento dell’attestazione precedentemente ottenuta, l’impresa potrà presentare una nuova domanda di qualificazione (ai sensi dell’art. 15, D.P.R. n. 34/2000), corredata da documenti idonei a comprovare il possesso dei prescritti requisiti, la cui “sostanza” e “veridicità” dovrà essere verificata dalle SOA, in ossequio all’art. 12, comma 1, D.P.R. n. 34/2000, prima del rilascio della nuova attestazione.




TAR Campania, Sez. I Salerno - Sentenza 29 aprile 2004 n. 300
Articolo 4 - Codice 4.2.6


Le determinazioni che l’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici assume in risposta ai quesiti rivolti agli operatori del settore circa l’interpretazione delle disposizioni vigenti nella materia, segnatamente con riferimento al sistema di qualificazione delle imprese, costituiscono manifestazioni di opinione dotate di autorevolezza, in ragione della particolare competenza dell’organo, ma non hanno funzione di interpretazione autentica o di integrazione della normativa, difettando l’Autorità del relativo potere, ne' effetto vincolante per le Amministrazioni nello svolgimento delle procedure di selezione di loro competenza.




Pagina Precedente Pagina Precedente (1/4) - Prossima Pagina (3/4) Prossima Pagina



-----------------------------------------
Privacy Policy

 

Aedilweb.it - edilizia in rete
email: info@aedilweb.it
tel. 0923.944325
© 2001-2016 Aedilweb.it - Tutti i diritti riservati.
P.iva: 02621160817

Aedilweb.it, non si ritiene responsabile dei siti collegati ad aedilweb attraverso i propri links o banner, ne' delle informazioni contenute negli annunci pubblicitari sia gratuiti che a pagamento presenti nel proprio sito, inseriti o commissionati dagli utenti, ne' di informazioni commerciali o pubblicitarie, di societa' o ditte esterne, da noi inviate tramite email agli iscritti della nostra news letter.