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Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori - Deliberazione n. 58 del 27.02.2007




Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata da Pentagono s.a.s. di Radesca G. &C. (Montesano S/M – Sa) – lavori di allargamento e riqualificazione strada incrocio Via Vittorio Veneto – Via Carvallena. S.A. Comune di Casalbuono.


Il Consiglio
 

Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici


Considerato in fatto

In data 7.11.2006 il Comune di Casalbuono (Sa) poneva a gara il bando per l’affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicarsi con gara a procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, per un importo complessivo a base d’asta di Euro 77.914,63.

In data 26.01.2007, è pervenuta all’Autorità l’istanza di parere in oggetto, con la quale l’Impresa Pentagono s.a.s., contestava la procedura seguita dalla S.A., in particolare per non aver escluso dalla gara la Ditta Mastroberti Emanuele di Polla risultata aggiudicataria provvisoria.

Nello specifico, nei riguardi di quest’ultima, veniva lamentata la mancata omissione dal format di domanda di partecipazione, delle parole “e 90, comma 5”, così come prescritto dalla nota (1) di cui al medesimo format, in caso di aggiudicazione –come quella di specie- mediante ribasso percentuale semplice.

A parere dell’istante detta omissione doveva essere motivo di esclusione dalla gara.


A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall’Autorità nell’istruttoria procedimentale, il Comune di Casalbuono ha precisato che sia il bando che il disciplinare di gara fanno riferimento per quanto concerne il criterio di aggiudicazione a quello mediante il ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 163/2007.

Poiche', prosegue la S.A., tutte le imprese che hanno partecipato alla gara, hanno formulato la propria offerta mediante questo unico criterio, non sono stati ravvisati presupposti di illegittimità tali da portare all’esclusione della Ditta Mastroberti Emanuele di Polla.



Ritenuto in diritto

Le prescrizioni del bando che prevedono l'esclusione dalla gara sono di stretta interpretazione, non potendo che riferirsi alle sole disposizioni inequivocamente sanzionate con tale comminatoria. Pertanto, clausole generali di esclusione riferite indistintamente al complesso delle modalità di redazione dell'offerta, non determinano un obbligo di esclusione in relazione a qualsivoglia irregolarità nell'osservanza delle singole prescrizioni.

Si è in proposito affermato che la difformità nella documentazione prodotta da un concorrente rispetto alle previsioni del bando genericamente comminate di esclusione non può valere quale irregolarità sanzionabile, appunto, con l'esclusione dalla gara, laddove non sussistano dubbi circa il contenuto e la riferibilità dell'offerta presentata (TAR Sardegna 29/11/2006 n. 2498).

Deriva da quanto precede che appare conforme l’operato della Commissione di gara in ordine alla mancata esclusione della Ditta Mastroberti Emanuele, invocando il generale principio di ragionevolezza dell'azione amministrativa, che si traduce anche nell'adeguatezza e proporzionalità dell'azione amministrativa allo scopo perseguito.

A sottolineare questa valenza di tramite tra le fonti e la realtà, propria della ragionevolezza, il Cons. Stato, (Sez. V, 22/6/2002, n. 4347) ha evidenziato che “del formalismo procedurale che sorregge il sistema delle gare d'appalto va tuttavia scongiurata un'applicazione meccanica che contraddica, alla luce delle specifiche circostanze del caso concreto, la fondamentale ed immanente esigenza di ragionevolezza dell'attività amministrativa, finendo così per porsi in contrasto con le stesse finalità di tutela alle quali sono preordinati i generali canoni applicativi delle regole della contrattualistica pubblica".



In base a quanto sopra considerato


Il Consiglio


 ritiene conforme la procedura posta in essere dalla S.A. in riferimento alla mancata esclusione dalla gara della Ditta Mastroberti Emanuele di Polla.









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Il Consigliere Relatore   Il Presidente
     Guido Moutier   Alfonso M. Rossi Brigante

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Pubblicato su: 2007-04-30 (630 letture)

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