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Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici - Deliberazione n. 98 del 29.03.2007




Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Gallo Costruzioni s.a.s. – lavori di ristrutturazione dell’ex caserma carabinieri sita alla Via Vittorio Emanuele III da adibirsi a struttura a ciclo diurno per giovani.


Il Consiglio
 


Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici



Considerato in fatto 

Il Comune di Arzano (Na) poneva a gara il bando per l’affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicarsi con gara a procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, per un importo complessivo a base d’asta di Euro 419.860,83.

In data 26.02.2007, è pervenuta all’Autorità l’istanza di parere in oggetto, con la quale la Ditta Gallo Costruzioni s.a.s. lamentava una discordanza tra bando e disciplinare di gara, in merito ai documenti da presentare per la gara stessa.

In seguito, la suddetta Ditta veniva esclusa per non aver esibito il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con dicitura antimafia, pur avendone fatto autocertificazione all’interno della dichiarazione predisposta dall’Ente.

A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall’Autorità nell’istruttoria procedimentale, il Comune di Arzano ha rappresentato che, al punto 8 b) del bando di gara era specificatamente previsto, a pena di esclusione dalla gara, l’allegazione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in corso di validità.

Da ultimo, a detta della Stazione Appaltante, il mancato inserimento, nel disciplinare di gara, del medesimo requisito richiesto nel bando non comportava alcun pregiudizio.



Ritenuto in diritto

Il carattere complementare riconosciuto, in via generale, alle disposizioni contenute nei singoli atti di gara “non può condurre, nel caso di contrasto tra di esse, all’inefficacia della clausola contenuta nel bando atteso che questo costituisce la fonte primaria e madre delle altre disposizioni che possono, pertanto, avere un contenuto integrativo ma mai sostitutivo del primo” (TAR Lazio Roma sez. III quater 22/2/2007 n. 1609).

Nel caso di specie, va rilevato che, il bando prevedeva espressamente l’allegazione a pena di esclusione del certificato in esame, tale prescrizione non risulta in qualche modo contraddetta da altre di significato contrario contenute nello stesso bando od anche nel disciplinare di gara, non potendo una condizione di incertezza in tal senso inferirsi dal solo fatto che l’esibizione di tale documento non fosse contenuta anche nell’elenco della documentazione amministrativa come previsto dal disciplinare.

Come chiarito dalla più recente giurisprudenza amministrativa “in assenza di contraddizioni lessicali o logiche il bando e il disciplinare ben possono integrarsi reciprocamente, nel senso di prevedere autonome prescrizioni anche a pena di esclusione, non essendo necessario che queste siano contenute in tutti gli specifici atti costituenti la lex specialis di gara” (TAR Campania sez. I sent. n. 3141/2006).


In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio


- ritiene conforme la procedura posta in essere dalla S.A. in quanto fondata sull’applicazione di una previsione della lex specialis di gara, che si presenta immune da vizi.









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 Il Consigliere Relatore             Il Presidente
    Alessandro Botto            Alfonso M. Rossi Brigante

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Pubblicato su: 2007-05-23 (546 letture)

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