Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla LE.CI. IMPIANTI s.a.s. – lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione sul territorio comunale.
Il Consiglio
Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici
Considerato in fatto
In data 27.9.2006 Comune di Afragola (Na) poneva a gara il bando per l’affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicarsi con gara a procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, per un importo complessivo a base d’asta di Euro 777.235,51. per l’esecuzione delle lavorazioni inerenti l’appalto, era richiesto il possesso dell’attestazione SOA nella categoria OG10, classifica III.
Inoltre, nel Capitolato Speciale (art. 5) veniva previsto, a pena di esclusione, la disponibilità, da dimostrarsi con titoli di proprietà e/o fatture di acquisto, di specifiche attrezzature, nonche' il possesso di una attestazione da cui risultasse l’esecuzione negli ultimi cinque anni di un appalto analogo in un Comune con almeno 60.000 abitanti. In caso di ATI, il possesso di detto requisito doveva essere attestato dalla mandataria “per un Comune di almeno 40.000 abitanti e dalle mandanti per comuni non inferiori a 20.000 abitanti.”
In data 1.03.2007, è pervenuta all’Autorità l’istanza di parere in oggetto, con la quale la Ditta LE.CI. IMPIANTI s.a.s., partecipante alla gara quale mandataria di un costituendo RTI, lamentava l’avvenuta esclusione dalla gara.
In particolare, la suddetta Ditta veniva esclusa per aver esibito i certificati di esecuzione lavori attinenti alla sola società mandataria mancando quelli della società mandante.
A parere dell’istante, il capitolato speciale di appalto non può contenere clausole concernenti requisiti di partecipazione dei quali non vi è menzione ne' nel bando di gara ne' nel relativo disciplinare.
L’impresa istante evidenzia, inoltre, che la tipologia e l’importo dell’appalto non giustificano la previsione di ulteriori requisiti, atteso che negli appalti di lavori pubblici il possesso della qualificazione SOA è condizione sufficiente ed esclusiva di partecipazione.
A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall’Autorità nell’istruttoria procedimentale, il Comune di Afragola ha rappresentato che, unitamente alla prevista qualificazione SOA, ha ritenuto opportuno richiedere, a maggior tutela di efficienza e garanzia per la collettività, il possesso anche dell’esperienza di attività di manutenzione in essere o svolte su impianti di illuminazione pubblica in Comuni con estensione ed abitanti pari a quelli del Comune stesso.
Ritenuto in diritto
L’Autorità ha espresso in più occasioni l’avviso secondo il quale, per quanto attiene ai requisiti di partecipazione alla gara, il possesso della qualificazione attestata dalla certificazione SOA è sufficiente ad assolvere ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici. L’art. 1, comma 3, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. prevede, infatti, che “Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 3, commi 6 e 7, l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente Regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”.
Il successivo comma 4 stabilisce, inoltre, che “le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo, nonche' dai titoli III e IV”.
Sulla base di tale precetto normativo, i requisiti di ordine generale, tecnico ed organizzativo che devono essere posseduti dalle imprese per poter partecipare alle gare di appalto di lavori pubblici, dettagliatamente individuati agli artt. 17 e ss. del suddetto regolamento, devono intendersi come inderogabili da parte della stazione appaltante, che non può prevedere requisiti maggiori od ulteriori rispetto a quelli fissati già dalla legge.
Per quanto attiene, in particolare, al possesso di specifiche attrezzature, l’Autorità ha affrontato detta problematica con le deliberazioni n. 214/2001 e n. 60/2007.
Nella deliberazioni n. 214/2001 è stato chiarito che la disponibilità di specifiche attrezzature tecniche può essere prescritta nel bando a pena di esclusione solo in caso di assoluta necessità tecnica, in mancanza della quale la prescrizione del bando ha valore esclusivamente indicativo. In quest’ultimo caso, l'impresa può dimostrare di avere la disponibilità di attrezzature equivalenti idonee per l'espletamento dei lavori.
Inoltre, come ribadito nella deliberazione n. 60/2007, la disponibilità di dotarsi di particolari attrezzature è legata al momento dell'esecuzione del contratto e pertanto la stazione appaltante in sede di gara può chiedere unicamente che i concorrenti dichiarino di impegnarsi a dotarsi delle necessarie attrezzature in caso di aggiudicazione.
Nel caso di specie, la costituenda ATI è stata esclusa per non aver adempiuto ad una specifica clausola del capitolato speciale di appalto. In merito all’eccezione sollevata dall’impresa istante, relativa al fatto che il CSA non può contenere clausole concernenti requisiti di partecipazione dei quali non vi è menzione ne' nel bando di gara ne' nel relativo disciplinare, si precisa che, per orientamento costante della giurisprudenza amministrativa, tutti gli specifici atti costituenti la lex specialis di gara si integrano reciprocamente, nel senso che possono prevedere autonome prescrizioni, anche a pena di esclusione, senza che necessariamente le stesse debbano essere riportate in ciascuno di questi.
Pertanto, in base al principio secondo il quale la Commissione di gara è tenuta all’applicazione incondizionata della lex specialis, l’esclusione del costituendo raggruppamento di che trattasi è da ritenersi conforme, non avendo l’impresa mandante presentato i prescritti certificati di esecuzione lavori.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene che:
- è conforme ai principi che disciplinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, l’operato della Commissione di gara che ha proceduto, nel rispetto delle clausole di gara, all’esclusione dell’impresa di che trattasi; tuttavia non può non rilevarsi che l’articolo 5 del Capitolato Speciale di Appalto:
o non è conforme ai disposti dell’articolo 1, comma 3, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;
o la disponibilità di specifiche attrezzature tecniche può essere prescritta nel bando a pena di esclusione solo in caso di assoluta necessità tecnica;
o il possesso di specifiche attrezzature tecniche è requisito di esecuzione e pertanto la stazione appaltante in sede di gara può chiedere unicamente che i concorrenti dichiarino di impegnarsi a dotarsi delle necessarie attrezzature in caso di aggiudicazione.