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Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici - Deliberazione n. 108 del 5.04.2007




Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Gallo Costruzioni di Maisto Filomena & C. s.a.s.–  lavori di manutenzione straordinaria ripavimentazione sedi stradali e marciapiedi, zona Parco delle Acacie. S.A. Comune di Casavatore.


Il Consiglio
 


Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici


Considerato in fatto


In data 16 febbraio 2007 il Comune di Casavatore ha pubblicato il bando per l’appalto dei lavori indicati in oggetto, da aggiudicarsi con procedura aperta al massimo ribasso.

In data 5 marzo 2007 è pervenuta l’istanza di parere indicata in oggetto, con la quale l’impresa Gallo Costruzioni s.a.s. contesta il bando di gara nella parte in cui chiede a pena di esclusione, il possesso del sistema di gestione ambientale ISO 14001:2004, per una corretta gestione dei rifiuti.


A riscontro dell’istruttoria procedimentale, la S.A. ha rappresentato che la Regione Campania è investita da un annoso problema di emergenza rifiuti e che per tutte le opere programmate dalla medesima stazione appaltante è stata inserita detta previsione, volendo con ciò dare un proprio concreto contributo per la soluzione di detta emergenza ambientale.




Ritenuto in diritto


L’Autorità ha espresso in più occasioni l’avviso secondo il quale, per quanto attiene ai requisiti di partecipazione alla gara, il possesso della qualificazione attestata dalla certificazione SOA è sufficiente ad assolvere ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici. L’art. 1, comma 3, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. prevede, infatti, che “Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 3, commi 6 e 7, l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente Regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”.

Il successivo comma 4 stabilisce, inoltre, che “le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo, nonche' dai titoli III e IV”.

Sulla base di tale precetto normativo, i requisiti di ordine generale, tecnico ed organizzativo che devono essere posseduti dalle imprese per poter partecipare alle gare di appalto di lavori pubblici, dettagliatamente individuati agli artt. 17 e ss. del suddetto regolamento, devono intendersi come inderogabili da parte della stazione appaltante, che non può prevedere requisiti maggiori od ulteriori rispetto a quelli fissati già dalla legge.


Relativamente al possesso del sistema di qualità, l’articolo 4 del citato decreto n. 34/2000, prescrive che, ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero elementi significativi e correlati del suddetto sistema, nella misura prevista dall’allegato C, secondo la cadenza temporale prevista nell’allegato B al medesimo decreto.

Ai sensi dell’articolo 40 del d. Lgs. n. 163/2006, agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l’esistenza nei soggetti qualificati della certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9000.


Sulla base delle citate disposizioni, le S.A., negli appalti pubblici di lavori, non possono prevedere ulteriori requisiti di partecipazione.


Per quanto attiene al caso di specie, si evidenzia che il Sistema di Gestione Ambientale è l'insieme delle misure adottate da una Azienda per impostare la propria struttura operativa ad un comportamento ambientale responsabile.

La Norma ISO 14001/2004 è uno standard internazionale di carattere volontario che definisce come deve essere sviluppato un Sistema di Gestione Ambientale efficace e sostenibile, con il quale vengono controllati sistematicamente gli impatti ambientali delle attività delle imprese.


In base a quanto sopra considerato


Il Consiglio


ritiene che  la clausola del bando di che trattasi secondo la quale l’impresa, a pena di esclusione, deve essere in possesso del sistema di gestione ambientale ISO 14001:2004 è non conforme all’articolo 1, comma 3, del d.P.R. n. 34/2000.









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Pubblicato su: 2007-05-23 (591 letture)

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