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Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici - Deliberazione n. 128 del 9.05.2007




Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla R.S.A. s.r.l.–  lavori di messa in sicurezza della discarica comunale dimessa ubicata in contrada Sterparone. S.A. Comune di Santa Croce  di Magliano.


Il Consiglio
 

Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici


Considerato in fatto


In data 16.1.2007 il Comune di Santa Croce di Magliano ha bandito la gara –  lavori di messa in sicurezza della discarica comunale dimessa ubicata in contrada Sterparone, importo a base d’asta € 85.000,00 per i quali era richiesto il possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del d. P.R. 34/2000 e l’effettuazione di lavori riconducibili alla categoria OG12.


In data 16 marzo 2007 è pervenuta all’Autorità l’istanza di parere in oggetto con la quale l’Impresa istante R.S.A. s.r.l. ha rappresentato la controversia insorta in sede di aggiudicazione in merito alla mancata richiesta, nel bando, del possesso del requisito di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Rifiuti, categoria 9.


A riscontro dell’istruttoria procedimentale, il Comune di Santa Croce di Magliano ha evidenziato che le lavorazioni oggetto dell’appalto sono relative alla messa in sicurezza del sito e non riguardano attività di bonifica, per le quali è prescritta l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

A parere della S.A. il sito interessato dall’intervento non è stato dichiarato sito inquinato, le opere di progetto non prevedono gestione o manipolazione di rifiuti bensì lavori di sistemazione ambientale di un’area adibita in passato a discarica autorizzata.


Ritenuto in diritto


La problematica in esame è stata affrontata dall’Autorità con deliberazioni nn. 93/2007, 95/2007 e 96/2007, nelle quali ha espresso l’avviso che dall’insieme delle disposizioni in materia emerge che per l’espletamento dell’attività di messa in sicurezza permanente dei siti, è necessario possedere l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, in quanto nella categoria “bonifica siti” vi rientrano anche le attività di messa in sicurezza del sito a prescindere dall’attività di gestione dei rifiuti, così come previsto dall’articolo 6, comma 3 del decreto attuativo 25 ottobre 1999 n. 471- tuttora vigente – secondo il quale “ai siti sottoposti ad interventi di messa in sicurezza permanente si applicano le norme tecniche, finanziarie ed amministrative e le garanzie previste ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, per il controllo e la gestione delle discariche dopo la chiusura.”


Nelle medesime deliberazioni è stato inoltre chiarito che il requisito di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è requisito di esecuzione e non di partecipazione ad un appalto di lavori pubblici e che i bandi di gara devono prevedere specifica clausola in base alla quale non si procederà alla stipulazione del contratto in caso di mancato possesso della relativa iscrizione.


In base a quanto sopra considerato


Il Consiglio


ritiene che nel caso in esame sussistono i presupposti per l’annullamento in autotutela del bando e della procedura di gara.









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Il Consigliere Relatore               Il Presidente
  Alessandro Botto                  Luigi Giampaolino

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Pubblicato su: 2007-05-25 (529 letture)

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