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Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici - Deliberazione n. 130 del 9.05.2007




Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla FIN. APPALTI s.r.l. -  lavori di sistemazione del cortile scuole elementari per creazione di uno spazio sportivo attrezzato polivalente. S.A. Comune di Solarussa.



Il Consiglio
 

Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici


Considerato in fatto


In data 16 marzo 2007 è pervenuta l’istanza di parere indicata in oggetto, con la quale l’impresa FIN.APPALTI s.r.l. ha rappresentato la controversia insorta con il Comune di Solarussa in seguito all’esclusione dell’Impresa istante per non aver dimostrato il possesso dei requisiti, ai sensi dell’articolo 28 del d.P.R. 34/2000, per la partecipazione all’appalto indicato in oggetto, di importo inferiore a 150.000 euro.

In particolare, ai fini della dimostrazione dei lavori eseguiti direttamente dall’Impresa istante nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, la medesima ha presentato certificati relativi a lavori eseguiti da altra impresa, della cui condotta è stato responsabile l’attuale direttore tecnico.

La S.A. ha effettuato l’esclusione in quanto, abbattendo ad un decimo l’importo dei lavori riconducibili al direttore tecnico, l’impresa non ha dimostrato di aver eseguito lavori in misura non inferiore all’importo del contratto da stipulare.


A parere dell’Impresa istante, negli appalti di importo inferiore a 150.000 euro, i lavori eseguiti da altre imprese per i quali è stato responsabile il proprio direttore tecnico, devono essere conteggiati nella loro totalità.


In sede di istruttoria procedimentale, la stazione appaltante ha ribadito la correttezza del proprio operato, richiamando l’articolo 18, comma 14 del d.P.R. 34/2000, cui l’articolo 28, comma 3 rinvia.


Ritenuto in diritto


Negli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro la partecipazione delle imprese alle gare è subordinata al possesso di requisiti ridotti rispetto a quelli del sistema di qualificazione, da dichiarare e dimostrare secondo le regole generali contenute nel d.P.R. n. 34/2000.

Nello specifico, per la dimostrazione del possesso dei requisiti giuridici, organizzativi, finanziari e tecnici necessari per realizzare lavori pubblici, l’articolo 28, comma 3 del d. P.R. 34/2000, prevede che gli stessi sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal titolo III del medesimo decreto. La loro sussistenza è accertata dalla Stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.

Per quanto attiene alla dimostrazione del requisito di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a) del d.P.R. 34/2000 – importo dei lavori eseguiti direttamente dall’impresa nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, in misura non inferiore all’importo del contratto da stipulare, occorre far rinvio a quanto prescritto dall’articolo 18, comma 14 del medesimo decreto. Detta norma prevede che i lavori pregressi possono essere dimostrati dall’impresa anche usufruendo dei lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile il direttore tecnico.

In tal caso, la valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo l’importo complessivo di essi.


In base a quanto sopra considerato



Il Consiglio


ritiene conforme l’esclusione dell’impresa istante dall’appalto di che trattasi, per non aver dimostrato il possesso del requisito dei lavori pregressi eseguiti direttamente dall’impresa nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, in misura non inferiore all’importo del contratto da stipulare, secondo quanto previsto dall’articolo 28 del d.P.R. 34/2000.









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Il Consigliere Relatore          Il Presidente
      Alessandro Botto         Luigi Giampaolino

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Pubblicato su: 2007-05-25 (511 letture)

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