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Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici - Deliberazione n. 138 del 9.05.2007




Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Cogeman s.a.s. - lavori di completamento del centro sportivo polivalente La Bandita in località Monte Livata. S.A. Comune di Subiaco.


Il Consiglio
 


Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici


Considerato in fatto


In data 5 aprile 2007 è pervenuta l’istanza di parere indicata in oggetto, con la quale l’impresa Cogeman s.a.s. mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con l’impresa Elettroimpianti 84 ha rappresentato la controversia insorta con il Comune di Subiaco in seguito all’esclusione dalla gara indicata in oggetto per non aver indicato il concorrente, in caso di aggiudicazione, l’impresa alla quale sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo nella loro qualità di associazione temporanea di imprese non ancora costituita.


In sede di istruttoria procedimentale, il costituendo raggruppamento ha evidenziato di aver effettuato una autonoma dichiarazione concernente le indicazioni richieste dal punto 14 del disciplinare di gara e pertanto ritiene illegittima l’esclusione operata dal Comune.


Ritenuto in diritto


Dalla documentazione in atti risulta che le imprese Cogeman s.a.s. e Elettroimpianti 84 hanno presentato una dichiarazione di impegno alla costituzione di associazione temporanea di imprese nella quale viene indicato che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale alla impresa Cogeman s.a.s. qualificata come capogruppo.

Tuttavia, nelle singole dichiarazioni presentate delle due imprese facenti parti il costituendo raggruppamento, riportanti quanto prescritto alla lettera c) del disciplinare di gara – punti da 1 a 17 - risulta la seguente affermazione “ (ndr il concorrente dichiara) che non sarà conferito mandato speciale ad alcun concorrente”.


Si è pertanto in presenza di due dichiarazioni fra loro in contraddizione, in presenza delle quali la S.A. avrebbe dovuto procedere a chiedere chiarimenti prima di effettuare l’esclusione.

Infatti come evidenziato da costante giurisprudenza, appare prevalente l’interesse dell’amministrazione al più specifico obiettivo di un confronto più ampio possibile tra le offerte (nel caso in esame in numero di 15), dando applicazione alle indicazioni che la legge fornisce all’articolo 71 del d.P.R. 445/2000, ove si prevede che il funzionario competente a ricevere la documentazione debba sollecitare l’interessato a regolarizzare o a completare le dichiarazioni sostitutive. (cfr. TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, 1.12.2005 n. 2088)

Nelle procedure di gara si deve comunque aver riguardo alla volontà del concorrente – nel caso di specie, già sul plico contenente la documentazione era presente la doppia intestazione dell’ATI riportante i nominativi delle imprese – ne' si può rilevare la mancanza della dichiarazione di impegno, in quanto presente nella documentazione di gara.

Nel caso in esame sussistono le condizioni per effettuare una richiesta di chiarimenti sulla dichiarazione presentata, non rinvenendosi violazioni della par condicio ne' mancanza di quegli elementi essenziali della dichiarazione che ne impediscono la regolarizzazione od il chiarimento.


In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio



ritiene che l'esclusione dalla gara del costituendo raggruppamento di imprese di che trattasi non è conforme al principio del favor partecipationis e viola l’interesse dell’amministrazione all’effettuazione di un confronto fra il maggior numero possibile di imprese.









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Il Consigliere Relatore              Il Presidente
     Giuseppe Brienza               Luigi Giampaolino

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Pubblicato su: 2007-05-25 (719 letture)

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