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Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici - Deliberazione n. 146 del 22.05.2007





Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla ASSISTAL Sezione Centro –  lavori di ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento statico e funzionale della sede demaniale dell’Archivio di Stato di Genova in via T. Reggio, 14.


Il Consiglio
 

Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici


Considerato in fatto


In data 4 aprile 2007 è pervenuta l’istanza di parere indicata in oggetto, con la quale l’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti (ASSISTAL) rappresenta la controversia insorta con l’Archivio di Stato di Genova relativamente al bando di gara per i lavori indicati in oggetto.

L’ASSISTAL contesta che l’elenco prezzi delle opere impiantistiche dell’appalto, di importo pari a 6.149.841,94 euro, da contabilizzarsi a misura, è carente rispetto ad una serie di voci di attività e di forniture relative agli impianti, elemento che non consente la predisposizione di una offerta congrua. L’Associazione istante evidenzia una serie di voci di lavorazioni per le quali mancano i riferimenti relativi alle quantità, mentre per altre non è prevista la posa in opera ovvero è prevista la posa in opera ma non la fornitura dei relativi materiali.

Quanto sopra comporta una indeterminatezza e non determinabilità dell’oggetto del contratto di appalto da stipulare che ne comporta una insanabile nullità.


In data 22 maggio 2007 si è tenuta una audizione alla quale la stazione appaltante ha ritenuto di non partecipare.

In sede di istruttoria documentale, la S.A. dopo aver preliminarmente eccepito di non aver adito l’Autorità e di ritenere pertanto che non si debba dar seguito alla richiesta di parere, ha ribadito quanto già rappresentato all’Associazione istante sulla correttezza del proprio operato. A parere dell’Amministrazione la contabilizzazione dei lavori a misura consente un margine di imprecisione nelle voci dell’elenco prezzi, tenuto conto che ciascuna voce di prezzo sarà contabilizzata sull’effettiva quantità realizzata.


Ritenuto in diritto


Preliminarmente si precisa che ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie, l’istanza di parere può essere rivolta all’Autorità dalla stazione appaltante, da una parte interessata ovvero da più parti interessate, singolarmente o congiuntamente.

Sussistono pertanto i presupposti per una pronuncia sulla questione da parte dell’Autorità.


Al riguardo, si evidenzia che per l’esecuzione dei lavori a misura la stazione appaltante stabilisce prezzi invariabili per unità di misura delle categorie di lavoro occorrenti per la realizzazione dell’opera.

Nel caso in esame, la Stazione appaltante ritiene che eventuali carenze o inesattezze delle voci dell’elenco prezzi non possono rendere indeterminato l’oggetto del contratto, in quanto negli appalti a misura si contabilizza quanto effettivamente realizzato, in più o in meno, rispetto alle quantità presunte.

Detto assunto appare inconferente per la soluzione del caso di specie: infatti, a prescindere dalla tipologia della determinazione del corrispettivo, è essenziale che l’impresa sia posta in condizione di conoscere nel dettaglio tutti gli elementi che incidono sull’offerta che andrà a presentare, di modo che possa adempiere all’obbligo di formulare una offerta seria e ponderata.

Quanto sopra, pertanto, incide sulla corretta applicazione del principio della trasparenza dell’azione amministrativa nonche' su quello della buona fede nella formazione del contratto.

Nel caso di specie, la mancanza o l’inesattezza di alcune voci di prezzo impedisce una completa analisi da parte degli offerenti delle prestazioni poste in gara.


In base a quanto sopra considerato


Il Consiglio


ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che le carenze riscontrate nell’elenco prezzi inficiano la formulazione dell’offerta e pertanto ricorrono i presupposti per rivedere in autotutela la procedura di gara.









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Il Consigliere Relatore              Il Presidente
      Guido Moutier                Luigi Giampaolino

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Pubblicato su: 2007-06-07 (654 letture)

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