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Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici - Deliberazione n. 151 del 22.05.2007




Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di Chiusdino (Si) – progettazione di nuovi spogliatoi, ristrutturazione attuale edificio e sistemazione del piano di gioco del campo sportivo comunale “Bruno Belli”.


Il Consiglio
 


Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici



Considerato in fatto


In data 19.02.2007 il Comune di Chiusdino ha indetto una gara per l’affidamento di servizi indicati in oggetto, da aggiudicarsi con procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo a base d’asta di Euro 400.000,00.

In data 26.03.2007, è pervenuta all’Autorità l’istanza di parere in oggetto, con la quale il Comune, evidenziando che un concorrente ha formulato una riduzione dell’onorario in una percentuale superiore del 20 per cento, chiede se la legge n. 248/2006 prevalga o meno sul d.lgs n. 163/2006, ed in particolare se l’eliminazione dei minimi tariffari operi anche nei rapporti tra professionisti e Pubblica Amministrazione.


Il Professionista controinteressato, tenuto a trasmettere le proprie osservazioni entro il termine perentorio del 6 aprile 2007,  ha ritenuto di non partecipare al contraddittorio.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie, la questione viene valutata sulla base degli elementi di fatto agli atti.




Ritenuto in diritto


Con determinazione n. 4 del 29 marzo 2007 l’Autorità ha inteso fornire indicazioni sull’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs n. 163/2006 e della legge n. 248/2006.

L’Autorità ritiene che l’abrogazione dell’obbligatorietà dei minimi tariffari disposta dall’articolo 2 della legge 248/2006, si applica anche agli affidamenti di servizi di ingegneria ed architettura disciplinati dal d.lgs. 163/2006.

In particolare, l’Autorità è dell’avviso che non ha rilievo la norma richiamata dal comma 12 bis, dell’articolo 4, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, in quanto la riduzione del 20% disposta dalla norma in questione non ha più rilevanza alcuna in relazione al fatto che l’importo effettivo verrà stabilito dal mercato (in sede di gara).



In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio


ritiene che l’art. 2 della legge 248/2006 si applica anche agli affidamenti di servizi di ingegneria ed architettura disciplinati dal d. Lgs. n. 163/2006.









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Il Consigliere Relatore          Il Presidente
    Guido Moutier              Luigi Giampaolino

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Pubblicato su: 2007-06-07 (575 letture)

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