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SICILIA, DISEGNO DI LEGGE SU CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI
Disegno di Legge n. 603 del 12-06-2007. Disposizioni in materia di criteri di aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto



testo del 12 Giugno.

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE


       Onorevoli colleghi,

         scopo  del  presente  disegno di legge  è  intervenire
       nella complessa e delicata materia legata ai criteri  di
       aggiudicazione  delle  gare  d'appalto,  modificando  il
       regime  attualmente  previsto  dall'articolo  21   della
       legge  11  febbraio 1994, n. 109, come introdotta  nella
       Regione  dalla legge regionale 2 agosto 2002,   n.  7  e
       successive modifiche e integrazioni.

         Tanto  al  fine  di porre rimedio alla  situazione  di
       stallo   verificatasi  nelle  aggiudicazioni   di   gare
       d'appalto    indette   da   pubbliche   amministrazioni,
       pervenendo   all'individuazione  di   un   criterio   di
       aggiudicazione  che elimini il rischio di  prevedibilità
       dell'offerta  di  minor ribasso, secondo,  peraltro,  le
       indicazioni  rappresentate dalle categorie  che  operano
       nel settore.

         L'articolo  1,   in  particolare,  prevede  che  nella
       individuazione  dell'offerta di minor ribasso  si  tenga
       conto  nel  calcolo fino a cinque cifre decimali  e  non
       fino a tre come attualmente previsto.

         L'articolo  2 detta i criteri di aggiudicazione  degli
       appalti  di  lavori  pubblici di valore  inferiore  alla
       soglia  comunitaria, prevedendo una completa  disciplina
       degli  stessi  criteri e normando la fase del  sorteggio
       dell'offerta,  qualora  si  sia  in  presenza   di   più
       aggiudicatari con offerte uguali.


              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                                Art. 1.

           Criteri di aggiudicazione degli appalti mediante
                           pubblico incanto

         1.   Il  comma  1  dell'articolo  21  della  legge  11
       febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo  17
       della  legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e  successive
       modifiche e integrazioni, è così sostituito:

          1.  L'aggiudicazione degli appalti mediante  pubblico
       incanto  è  effettuata  di norma  con  il  criterio  del
       prezzo  più  basso inferiore a quello posto  a  base  di
       gara,  determinato, per tutti i contratti, sia  a  corpo
       che  a  misura,  che a corpo e misura, mediante  offerta
       espressa  in cifra percentuale di ribasso, con  4  cifre
       decimali,  sull'importo complessivo a  base  d'asta,  da
       applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto  a
       base  di  gara.  La  quinta cifra  decimale,  risultante
       dalla   media   delle  offerte  ammesse,  è   utilizzata
       esclusivamente per l'arrotondamento della  quarta  cifra
       decimale  della  media  di  aggiudicazione,  al   numero
       intero  superiore, se essa risulta pari  o  superiore  a
       cinque  ed  al  numero intero inferiore se essa  risulta
       inferiore a cinque.'

                                Art. 2.

         Modifica del comma 1 bis dell'articolo 21 della legge
                       1l febbraio 1994, n. 109.

          Disposizioni in materia di aggiudicazione di appalti
                          di lavori pubblici
              di valore inferiore alla soglia comunitaria

         1.  Al  comma  1 bis dell'articolo 21 della  legge  11
       febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo  17
       della  legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e  successive
       modifiche  e  integrazioni, il periodo da  Relativamente
       ai  soli  appalti '  sino a   sorteggio.'  è  sostituito
       dal  seguente:  Relativamente ai soli appalti di  lavori
       pubblici  di  valore inferiore alla soglia  comunitaria,
       l'amministrazione   interessata   aggiudica    l'appalto
       all'offerta, espressa in cifre percentuali  di  ribasso,
       che  risulta pari o che più si avvicina per difetto alla
       media aritmetica dei ribassi delle offerte rimaste  dopo
       la  procedura di esclusione delle offerte di maggiore  e
       minore  ribasso,  nella  percentuale  determinata   come
       stabilito  dal comma 1 bis 1 incrementata o decrementata
       come  stabilito  dal  comma 1 bis 2 dello  scarto  medio
       aritmetico   dei  ribassi  percentuali   delle   offerte
       rimaste  in  gara che superano la predetta media  e  che
       non  sono state escluse per effetto del sorteggio di cui
       al  comma  1  bis 1. Le medie sono calcolate  fino  alla
       quarta  cifra  decimale arrotondata all'unità  superiore
       qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore  a
       cinque.'

         2.  Dopo  il comma 1 bis dell'articolo 21 della  legge
       11  febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo
       17  dalla  legge  regionale  2  agosto  2002,  n.  7   e
       successive   modifiche  e  integrazioni   aggiungere   i
       seguenti:

          1  bis 1. Per la determinazione della percentuale  di
       esclusione  delle offerte di maggiore e minore  ribasso,
       la   commissione   aggiudicatrice  dopo   la   fase   di
       ammissione  delle offerte, in pubblica seduta  sorteggia
       un  numero  intero  da  11 a 40; il  numero  sorteggiato
       costituisce  la  percentuale relativa  al  numero  delle
       offerte  di  minore ribasso da escludere; la  differenza
       tra   50   ed  il  numero  sorteggiato  costituisce   la
       percentuale   relativa  al  numero  delle   offerte   di
       maggiore  ribasso da escludere. I numeri  delle  offerte
       da  escludere  corrispondenti a  tali  percentuali  sono
       determinati   senza  tener  conto  di  eventuali   cifre
       decimali.  La procedura di esclusione automatica  non  è
       esercitabile   qualora  il  numero  di  offerte   valide
       risulti inferiore a cinque.

         1  bis 2. Se il numero sorteggiato è compreso tra 11 e
       24,   l'aggiudicazione  viene  fatta   all'offerta   che
       risulta  pari  o  che più si avvicina per  difetto  alla
       media dei ribassi delle offerte rimaste in gara dopo  la
       procedura  di  esclusione delle offerte  di  maggiore  e
       minore  ribasso incrementata dello scarto aritmetico  di
       cui  al presente comma. Se il numero sorteggiato risulta
       compreso   tra   26  e  40,  l'anzidetta   media   viene
       decrementata  dello  scarto  aritmetico  medio.  Se   il
       numero  sorteggiato risulta pari a  25  non  si  procede
       alla  determinazione dello scarto medio aritmetico e  la
       media  di aggiudicazione è quella risultante dalla media
       delle offerte rimaste in gara.

         1  bis  3. Ove si sia in presenza di più aggiudicatari
       con   offerte  uguali,  si  procede  esclusivamente   al
       sorteggio   del  primo  e  del  secondo  aggiudicatario,
       escludendo   qualsiasi  altro  sistema  di  scelta.   Il
       sorteggio  deve  essere effettuato  in  seduta  pubblica
       entro   dieci  giorni  dalla  data  della  gara  ed   il
       presidente  della commissione di gara ne  dà  tempestivo
       preavviso,  esclusivamente a mezzo telefax,  a  tutti  i
       soggetti interessati al sorteggio.

         1  bis  4. Nel caso di presentazione alla gara di  più
       offerte  aventi  identico  ribasso,  l'esclusione  delle
       offerte,  ai  sensi del comma 1 bis 1,  non  può  essere
       superiore  al  50 per cento delle offerte presentate  e,
       quindi,  le  offerte  con  identico  ribasso  concorrono
       singolarmente  alla  determinazione  del  numero   delle
       offerte   da   escludere.  Nel  caso  in   cui   risulti
       aggiudicataria un'offerta con ribasso identico ad  altre
       offerte  escluse, queste ultime partecipano al sorteggio
       ai fini dell'aggiudicazione.'

                                Art. 3.
                           Entrata in vigore

         1.  La  presente legge sarà pubblicata nella  Gazzetta
       ufficiale della Regione siciliana.

         2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla  e
       di farla osservare come legge della Regione.










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Pubblicato su: 2007-06-13 (1062 letture)

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