Disegno di Legge n. 603 del 12-06-2007. Disposizioni in materia di criteri di aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto
testo del 12 Giugno.
RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE
Onorevoli colleghi,
scopo del presente disegno di legge è intervenire
nella complessa e delicata materia legata ai criteri di
aggiudicazione delle gare d'appalto, modificando il
regime attualmente previsto dall'articolo 21 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta nella
Regione dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e
successive modifiche e integrazioni.
Tanto al fine di porre rimedio alla situazione di
stallo verificatasi nelle aggiudicazioni di gare
d'appalto indette da pubbliche amministrazioni,
pervenendo all'individuazione di un criterio di
aggiudicazione che elimini il rischio di prevedibilità
dell'offerta di minor ribasso, secondo, peraltro, le
indicazioni rappresentate dalle categorie che operano
nel settore.
L'articolo 1, in particolare, prevede che nella
individuazione dell'offerta di minor ribasso si tenga
conto nel calcolo fino a cinque cifre decimali e non
fino a tre come attualmente previsto.
L'articolo 2 detta i criteri di aggiudicazione degli
appalti di lavori pubblici di valore inferiore alla
soglia comunitaria, prevedendo una completa disciplina
degli stessi criteri e normando la fase del sorteggio
dell'offerta, qualora si sia in presenza di più
aggiudicatari con offerte uguali.
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1.
Criteri di aggiudicazione degli appalti mediante
pubblico incanto
1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 17
della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive
modifiche e integrazioni, è così sostituito:
1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico
incanto è effettuata di norma con il criterio del
prezzo più basso inferiore a quello posto a base di
gara, determinato, per tutti i contratti, sia a corpo
che a misura, che a corpo e misura, mediante offerta
espressa in cifra percentuale di ribasso, con 4 cifre
decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, da
applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a
base di gara. La quinta cifra decimale, risultante
dalla media delle offerte ammesse, è utilizzata
esclusivamente per l'arrotondamento della quarta cifra
decimale della media di aggiudicazione, al numero
intero superiore, se essa risulta pari o superiore a
cinque ed al numero intero inferiore se essa risulta
inferiore a cinque.'
Art. 2.
Modifica del comma 1 bis dell'articolo 21 della legge
1l febbraio 1994, n. 109.
Disposizioni in materia di aggiudicazione di appalti
di lavori pubblici
di valore inferiore alla soglia comunitaria
1. Al comma 1 bis dell'articolo 21 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 17
della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive
modifiche e integrazioni, il periodo da Relativamente
ai soli appalti ' sino a sorteggio.' è sostituito
dal seguente: Relativamente ai soli appalti di lavori
pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria,
l'amministrazione interessata aggiudica l'appalto
all'offerta, espressa in cifre percentuali di ribasso,
che risulta pari o che più si avvicina per difetto alla
media aritmetica dei ribassi delle offerte rimaste dopo
la procedura di esclusione delle offerte di maggiore e
minore ribasso, nella percentuale determinata come
stabilito dal comma 1 bis 1 incrementata o decrementata
come stabilito dal comma 1 bis 2 dello scarto medio
aritmetico dei ribassi percentuali delle offerte
rimaste in gara che superano la predetta media e che
non sono state escluse per effetto del sorteggio di cui
al comma 1 bis 1. Le medie sono calcolate fino alla
quarta cifra decimale arrotondata all'unità superiore
qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a
cinque.'
2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 21 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo
17 dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e
successive modifiche e integrazioni aggiungere i
seguenti:
1 bis 1. Per la determinazione della percentuale di
esclusione delle offerte di maggiore e minore ribasso,
la commissione aggiudicatrice dopo la fase di
ammissione delle offerte, in pubblica seduta sorteggia
un numero intero da 11 a 40; il numero sorteggiato
costituisce la percentuale relativa al numero delle
offerte di minore ribasso da escludere; la differenza
tra 50 ed il numero sorteggiato costituisce la
percentuale relativa al numero delle offerte di
maggiore ribasso da escludere. I numeri delle offerte
da escludere corrispondenti a tali percentuali sono
determinati senza tener conto di eventuali cifre
decimali. La procedura di esclusione automatica non è
esercitabile qualora il numero di offerte valide
risulti inferiore a cinque.
1 bis 2. Se il numero sorteggiato è compreso tra 11 e
24, l'aggiudicazione viene fatta all'offerta che
risulta pari o che più si avvicina per difetto alla
media dei ribassi delle offerte rimaste in gara dopo la
procedura di esclusione delle offerte di maggiore e
minore ribasso incrementata dello scarto aritmetico di
cui al presente comma. Se il numero sorteggiato risulta
compreso tra 26 e 40, l'anzidetta media viene
decrementata dello scarto aritmetico medio. Se il
numero sorteggiato risulta pari a 25 non si procede
alla determinazione dello scarto medio aritmetico e la
media di aggiudicazione è quella risultante dalla media
delle offerte rimaste in gara.
1 bis 3. Ove si sia in presenza di più aggiudicatari
con offerte uguali, si procede esclusivamente al
sorteggio del primo e del secondo aggiudicatario,
escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il
sorteggio deve essere effettuato in seduta pubblica
entro dieci giorni dalla data della gara ed il
presidente della commissione di gara ne dà tempestivo
preavviso, esclusivamente a mezzo telefax, a tutti i
soggetti interessati al sorteggio.
1 bis 4. Nel caso di presentazione alla gara di più
offerte aventi identico ribasso, l'esclusione delle
offerte, ai sensi del comma 1 bis 1, non può essere
superiore al 50 per cento delle offerte presentate e,
quindi, le offerte con identico ribasso concorrono
singolarmente alla determinazione del numero delle
offerte da escludere. Nel caso in cui risulti
aggiudicataria un'offerta con ribasso identico ad altre
offerte escluse, queste ultime partecipano al sorteggio
ai fini dell'aggiudicazione.'
Art. 3.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.