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REVERSE CHARGE NELL'ISTALLAZIONE DI IMPIANTI IN SUBAPPALTO. Chiarimento dall'Agenzia delle Entrate.
Risoluzione del 05/07/2007 n. 154



Agenzia delle Entrate

Risoluzione del 05/07/2007 n. 154

Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Interpretazione dell'art. 1, comma 44, della legge n. 296 del 2006 - Reverse charge.


Testo:
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente, e' stato esposto
il seguente

QUESITO

La ditta Alfa svolge attivita' di installazione e manutenzione di
impianti idraulico sanitari.

Piu' precisamente la ditta istante svolge attivita' di manutenzione
ordinaria su impianti esistenti o di installazione di impianti nuovi non
fatturando direttamente al cliente finale ma ad un'altra societa' di
idraulici, che a sua volta fattura al cliente finale.

La ditta assume, quindi, il ruolo di subappaltatore poiche' la societa' che
le procura lavoro ha a sua volta con il committente un rapporto di appalto.
L'attivita' della ditta e' contraddistinta dal codice di attivita' ATECOFIN
45.33.0 ("Istallazione di impianti idraulico-sanitari" compresa nella
sezione F intitolata "Costruzioni"), e tale codice coincide con quello della
societa' (idraulica) appaltante.

Tanto premesso, l'istante chiede di conoscere se il regime del
"reverse-charge", cosi' come previsto dall'art. 1, comma 44, della legge n.
296 del 2006 (finanziaria per il 2007), trovi applicazione con riferimento
alle seguenti prestazioni:

- mera manutenzione di un impianto idraulico gia' esistente;
- istallazione dell'impianto idraulico di un immobile in costruzione, in cui
l'appaltatore ha ottenuto la commessa direttamente da un privato,
proprietario dell'immobile;
- istallazione dell'impianto idraulico di un immobile in costruzione, in cui
l'appaltatore ha ottenuto la commessa direttamente dall'impresa edile,
proprietaria dell'immobile;
- rifacimento dell'impianto idraulico per conto di un appaltatore che ha
ottenuto la commessa direttamente dal privato, proprietario dell'immobile,
senza che tale intervento faccia, pero', parte di un intervento piu' ampio
di costruzione o ristrutturazione.


SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La ditta istante ritiene che il meccanismo del "reverse-charge" non sia
applicabile alla prestazione relativa alla mera manutenzione di un impianto
gia' esistente, poiche' in tale ipotesi verrebbe a mancare il concetto di
attivita' di costruzione.

Il meccanismo in discorso sarebbe, invece, applicabile con riferimento a
tutte le altre prestazioni sopra elencate.
.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria
2007), ha sostituito il sesto comma dell'art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972,
prevedendo che il meccanismo dell'inversione contabile, c.d. "reverse
charge", si applichi anche a talune prestazioni si servizi rese nel settore edile.

In particolare, la lett. a) del citato art. 17, sesto comma, prevede
l'estensione dell'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile "a)
alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel
settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che
svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero
nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore".

L'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile comporta, quindi,
che il destinatario della cessione o della prestazione, se soggetto passivo
d'imposta nel territorio dello Stato, sia obbligato all'assolvimento
dell'imposta in luogo del cedente o del prestatore.

In deroga, infatti, al principio generale, secondo il quale, ai fini IVA, il
debitore d'imposta nei confronti dell'erario e' il soggetto che effettua la
cessione di beni o la prestazione di servizi, per le operazioni previste
dall'art. 17, sesto comma, il debitore d'imposta e' il soggetto passivo nei
cui confronti tali operazioni sono rese.

Al riguardo, con circolare n. 37 del 29 dicembre 2006, consultabile sul sito
www.agenziaentrate.it, e' stato, tra l'altro, precisato che i soggetti
destinatari della modalita' di assolvimento dell'Iva, secondo quanto
previsto dalla norma da ultimo citata, devono essere individuati in
relazione alle prestazioni rese nell'ambito del settore edile, in linea di
massima riconducibile all'attivita' di costruzione.

Detta circolare, ha, inoltre, precisato che devono intendersi rese nel
comparto dell'edilizia le prestazioni, dipendenti da subappalti,
riconducibili alle attivita' elencate nella sezione F ("costruzioni") della
tabella di classificazione delle attivita' economiche ATECOFIN (2004).
Inoltre, ha chiarito che le attivita' di costruzioni comprendono: i lavori
generali di costruzione, i lavori speciali di costruzione per edifici e
opere di ingegneria civile, i lavori di completamento di un fabbricato, i
lavori di installazione in esso di servizi. Sono, anche, inclusi i nuovi
lavori, le riparazioni, i rinnovi e i restauri, le aggiunte e le
alterazioni, la costruzione di edifici e strutture prefabbricate in
cantiere, nonche' le costruzioni temporanee.

In relazione all'ambito soggettivo di applicazione del regime del
reverse-charge, con la circolare n. 11 del 16 febbraio 2007, (punto n. 5.2),
e' stato precisato che il sistema dell'inversione contabile nell'edilizia e'
applicabile solo a condizione che il soggetto appaltatore e il soggetto
subappaltatore operino entrambi nel quadro di un'attivita' riconducibile
alla sezione F della tabella ATECOFIN.

Con riferimento al caso di specie, la scrivente ritiene che l'attivita' di
installazione di impianti idraulico-sanitari debba essere considerata
attivita' resa nel comparto delle costruzioni.

Infatti, cosi' come prospettato dall'istante, le prestazioni dallo stesso
rese, dipendenti da contratti di subappalto, si concretizzano in attivita'
contraddistinte dal codice di attivita' ATECOFIN 45.33.0 ("Istallazione di
impianti idraulico-sanitari" compresa nella sezione F intitolata
"Costruzioni").

E' opportuno ribadire, peraltro, che ineriscono al comparto delle
costruzioni anche le prestazioni relative alle "riparazioni", cosi' come
chiarito nel punto 2 della circolare n. 37 del 29 dicembre 2006.
Ne consegue che l'attivita' di mera manutenzione di impianti idraulici gia'
esistenti, rientrando nella piu' generica categoria delle "riparazioni",
puo' essere inquadrata tra le attivita' rese nel comparto delle costruzioni.
Sulla base delle sopra esposte considerazioni, la scrivente ritiene,
pertanto, che il meccanismo del "reverse-charge", cosi' come previsto
dall'art. 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge
finanziaria 2007), sia applicabile alle prestazioni relative all'attivita'
di installazione e di manutenzione di impianti idraulico-sanitari.

Pertanto, tutte le attivita' a cui si riferiscono i quesiti proposti
dall'istante rientrano nel campo di applicazione del reverse charge, senza
che assuma alcuna rilevanza la circostanza che il soggetto appaltatore abbia
a sua volta ricevuto l'incarico da un privato a da una impresa edile.
La presente risposta, sollecitata con istanza di interpello presentata alla
Direzione Regionale ...., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo
4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.










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Pubblicato su: 2007-07-10 (1155 letture)

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