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Decreto Correttivo del 19-07-2007 VIII Commissione Senato.
Parere sul secondo decreto correttivo al Nuovo codice appalti



Schema di decreto legislativo concernente: "Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (n. 104)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi
dell'articolo 1, commi 3 e 4, e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62. Seguito e
conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)


Legislatura 15º - 8ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 94 del

19/07/2007

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2007

94ª Seduta

Presidenza della Presidente

DONATI

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente: "Disposizioni integrative e

correttive del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (n. 104)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi

dell'articolo 1, commi 3 e 4, e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62. Seguito e

conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore Paolo BRUTTI (SDSE) illustra una nuova proposta di parere favorevole

con condizioni, pubblicata in allegato al presente resoconto, la quale tiene conto del

proficuo lavoro svolto nella giornata di ieri dai membri della Commissione sia di

maggioranza che di opposizione.

Il senatore MARTINAT(AN), pur esprimendo apprezzamento per lo sforzo di

sintesi effettuato dal relatore nella redazione della proposta di parere, tenuto conto

dell'impostazione troppo massimalista delle modifiche da apportare al codice dei

lavori pubblici, le quali non solo non sono in grado di rilanciare il settore degli appalti,

ma si pongono addirittura in contrasto con l'orientamento dei principali Paesi

europei, annuncia il voto contrario sulla sua parte.

Il senatore GRILLO(FI), dopo aver osservato come la disponibilita' mostrata

dall'opposizione a votare la proposta di parere nel corso della mattinata di oggi sia la

riprova di un atteggiamento costruttivo e non ostruzionistico e dopo aver espresso

apprezzamento per lo sforzo di sintesi compiuto dal relatore, svolge talune

considerazioni sul quadro normativo in materia di lavori pubblici, dando conto delle

vicende relative alla legge Merloni e alla approvazione del Testo Unico. Pur ritenendo

condivisibili nel merito talune osservazioni, esprime serie perplessita' sul tenore

complessivo dell'intervento modificativo del codice, il quale non e' in grado di

garantire l'effettivo rilancio del settore dei lavori pubblici.

Nell'auspicare che le ulteriori modifiche al codice degli appalti siano adottate

attraverso il ricorso allo strumento della legge ordinaria, dichiara il proprio voto

contrario di Forza Italia sulla proposta di parere.

Il senatore MASSA(Ulivo), dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro di

sintesi compiuto dal relatore, osserva come le proposte emendative contenute nella

bozza di parere non si pongano affatto in contrasto con l'orientamento dei principali

Paesi europei, ma siano volti alla correzione di quei nodi critici lasciati irrisolti

all'indomani dell'approvazione del codice. Per tali ragioni dichiara il proprio voto

favorevole dell'Ulivo.

La senatrice VANO(RC-SE), nell'esprimere apprezzamento per il dibattito

svoltosi e per lo sforzo di sintesi compiuto dal relatore, annuncia, anche a nome del

proprio gruppo, il voto favorevole, soprattutto per le osservazioni volte a correggere

il codice degli appalti nel senso di assicurare una maggiore tutela dei lavoratori

operanti nel settore dell'edilizia.

Il senatore MONTINO (Ulivo) propone al relatore di modificare l'osservazione

relativa alle opere a scomputo, prevedendo che siano inserite all'articolo 32, comma

1, leggera g), dopo le parole: "legge 17 agosto 1942 n. 1150"le parole: "e successive

integrazioni e modificazioni" e che sia soppresso l'ultimo periodo della medesima

disposizione.

Il relatore Paolo BRUTTI(SDSE), prendendo atto dei rilievi teste' formulati,

dichiara la propria disponibilita' a recepire tali osservazioni.

Il senatore GRILLO (FI) si dichiara contrario alla soppressione dell'ultimo

periodo dell'articolo 32, comma 1, lettera g).

Dopo un breve intervento per precisazioni del senatore MONTINO (Ulivo), il

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showTex...02&offset=522&length=88703&parse=no&stampa=si (2 di 25) [20/07/2007 9.33.26]

Legislatura 15º - 8ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 94 del 19/07/2007

relatore Paolo BRUTTI (SDSE) riformula l'osservazione relativa alle opere a scomputo.

La presidente DONATI (IU-Verdi-Com) interviene, anche a nome del proprio

gruppo, per dichiarazione di voto favorevole, esprimendo apprezzamento per la

proposta di parere illustrata dal relatore. Conclude rilevando l'esigenza che le

ulteriori ed eventuali modifiche al codice dei lavori pubblici siano apportate

attraverso il ricorso dello strumento della legge ordinaria.

La proposta di parere favorevole con condizioni, cosi' come riformulata,

previa verifica del prescritto numero legale, e' posta ai voti ed approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1677) Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale,

approvato dalla Camera dei deputati

(29) MANZIONE. - Norme in materia di sicurezza stradale per impedire la

manomissione delle centraline elettriche degli autoveicoli

(378) MAZZARELLO. - Modifiche al codice della strada in materia di patente

a punti e di confisca dei ciclomotori

(530) BULGARELLI. - Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di

sicurezza della rete stradale per i motoveicoli

(671) PIANETTA. - Modifiche all' articolo 171 del nuovo codice della strada,

di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di casco

protettivo elettronico

(706) SCALERA. - Misure per la sicurezza stradale e contro la guida in stato

di ebbrezza

(708) SCALERA. - Disposizioni relative a dispositivi di sicurezza sugli

autoveicoli

(914) CICOLANI. - Istituzione dell' Agenzia nazionale per la sicurezza

stradale

(1138) PONTONE e MUGNAI. - Modifica all'articolo 213 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sequestro dei ciclomotori e

dei motoveicoli e razionalizzazione delle sanzioni

(1290) DIVINA. - Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale

(1388) LEGNINI e CALVI. - Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, in materia di richiesta di sospensione delle sanzioni

accessorie, di termini per la notifica delle violazioni non immediatamente

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showTex...02&offset=522&length=88703&parse=no&stampa=si (3 di 25) [20/07/2007 9.33.26]

Legislatura 15º - 8ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 94 del 19/07/2007

contestate e di riduzione dei termini per l' adozione della decisione sui

ricorsi al prefetto, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di

liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione

(1424) COMINCIOLI ed altri. - Norme sul trasporto di minori sui

ciclomotori e motoveicoli

(1425) CUTRUFO ed altri. - Disposizioni a sostegno della mobilita' su due

ruote e modifiche al codice della strada

(1462) DIVINA. - Modificazioni all' articolo 116 del Codice della strada.

Istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente

(1611) EUFEMI. - Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in

materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici

- e petizioni 117, 143, 261, 482, 510 (nn. 246, 478, 547, 778, 783, 801, 822,

984, 1021, 1077, 1218, 1349, 1455, 1497 e 1715), 515 e 544, ad essi

attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Su proposta della presidente DONATI la Commissione adotta come testo base il

disegno di legge n. 1677 di iniziativa governativa gia' approvato dalla Camera dei

deputati. Viene quindi fissata la scadenza del termine per la presentazione degli

emendamenti al testo suddetto per giovedi' 26 luglio 2007 alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 104

La 8a Commissione Lavori Pubblici, Comunicazioni,

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showTex...02&offset=522&length=88703&parse=no&stampa=si (4 di 25) [20/07/2007 9.33.26]

Legislatura 15º - 8ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 94 del 19/07/2007

- esaminato lo schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di

seguito denominato "codice";

- esaminato il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 6

giugno 2007;

- esaminato il parere reso dalla Conferenza unificata nella seduta del 15 marzo 2007

ed in particolare le ragioni della posizione espressa in tale sede dalle Regioni;

- esaminate le documentazioni presentate dai soggetti partecipanti alle audizioni

informali;

- esaminata la nota del Ministero delle infrastrutture protocollo: 0003654-

13/03/2007;

- esaminata la nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale protocollo

107364/26/03/19,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) siano inserite nello schema di decreto, come suggerito dal Consiglio di Stato,

una o piu' norme che:

1) integrino l'articolo 143 nel senso di prevedere che quando il piano

economico finanziario di una concessione preveda, gia' nel bando di gara, un prezzo

di restituzione dell'opera al concedente per la quota che il piano finanziario stesso

abbia previsto fin dall'origine che non sia ammortizzabile nel periodo della

concessione, e' necessario quantificarne i riflessi sul bilancio dello stato e delle

amministrazioni coinvolte, al fine del computo del deficit pubblico e dell'equilibrio del

patto di stabilita' interno.".

2) abroghino l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 53; il penultimo e

l'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo 92; il comma 3 dell'articolo 92; il comma 4

dell'articolo 92; il comma 17, dell'articolo 253;

3) integrino il comma 7 dell'articolo 164 precisando che i compensi

determinati in base al detto comma non sono minimi inderogabili ma costituiscono,

ridotti del 20 per cento, l'importo da porre a base di gara;

4) inseriscano al comma 12 dell'articolo 241 un ulteriore periodo che

precisi la non applicazione dell'articolo 24 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, per la determinazione dei compensi

degli arbitri degli arbitrati relativi a pubblici appalti;

5) inseriscano all'articolo 42 il contenuto del comma 914 della legge

296/2006 espungendolo contemporaneamente dall'ambito della predetta legge;

6) introducano nel codice la disciplina della locazione finanziaria di cui ai

commi 907, 908, 912,913 e 914 della legge 296/2006, anche in un nuovo capo della

parte II, titolo III, espungendo contemporaneamente i commi dall'ambito della legge

296/2006;

7) modifichino il comma 2 dell'articolo 6, sostituendo la parola "cinque"

con la parola "sette" nonche' abroghino il comma 5 dell'articolo 253 e l'ultimo periodo

della lettera f) del comma 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come modificato

dal comma 85 dell'articolo 2 della legge 24 novembre 2006, n. 286;

8) precisino all'articolo 32, comma 1, lettera g) del codice che la gara si

svolge sulla base del progetto presentato dal promotore;

9) sia uniformato quanto previsto nello schema di decreto all'articolo 1,

comma 1, numero 2 e all'articolo 2, comma 1, numero 25 facendo decorrere i tre

anni dalla "stipulazione" del contratto e non dalla "ultimazione".

b) siano sostituite, al fine di prevedere il parere del Consiglio Superiore dei Lavori

Pubblici per l'impiego del dialogo competitivo anche nel caso delle opere strategiche,

nel primo periodo dell'articolo 1, comma 1, n. 3 dello schema di decreto le parole "ad

esclusione dei" con le parole "compreso i" e siano soppresse le parole " che viene

reso entro trenta giorni dalla relativa richiesta"

c) sia inserita nello schema di decreto una norma che, al fine di consentire la

costituzioni di centrali di committenza soltanto in forma istituzionale, coordini il

codice con le disposizioni di cui ai commi 455, 456 e 457della legge 27 dicembre

2006, n. 296 e sostituisca al comma 1 dell'articolo 33 le parole "anche associandosi o

consorziandosi" con le parole "costituite con legge statale o regionale" e al comma 3

dell'articolo 33 sopprima le parole "o privati";

d) siano inserite nello schema di decreto, come richiesto dalle Regioni, dalle

Province autonome e dall'Anci, una o piu' norme che:

1) introducano, al fine di rendere piu' semplice e rapida la costituzione

delle commissioni giudicatrici degli appalti che prevedono il criterio di aggiudicazione

dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, alcune modifiche all'articolo 84 e

precisamente: al comma 4 la sostituzione delle parole "diversi dal presidente" con le

parole "esterni alla stazione appaltante" e delle parole "altra funzione" con le parole

"altro"; al comma 8 inseriscano dopo la parola "scelti" le parole "tra funzionari di

altre amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25 oppure" e

sopprimano alla lettera a) le parole "nell'ambito di un elenco, formato sulla base di

rose di candidati fornite dagli ordini professionali" e alla lettera b) le parole

"nell'ambito di un elenco, formato sulla base di candidati fornite dalle facolta' di

appartenenza"ed, infine, sopprimano il comma 9;

2) aggiungano, al fine di fornire indicazioni piu' ampie in merito ai criteri

impiegabili nella valutazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa che sono

impiegabili, nel comma 1 dell'articolo 82 tre nuovi criteri: "le varianti di cui

all'articolo 76"; "il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali

dell'opera o del prodotto" e "le misure aggiuntive o migliorative per la sicurezza e la

salute dei lavoratori qualora siano oggettivamente valutabili e verificabili";

3) prevedano la sostituzione nella rubrica del capo IV del titolo della

parte II delle parole "Progettazione e concorsi di progettazione" con le parole "Servizi

tecnici"; la sostituzione nei commi 1 e 2 dell'articolo 91 delle parole "incarichi di

progettazione" con le parole "incarichi di progettazione, di coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione, della direzione dei lavori, di coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione, del collaudo nonche' di altre attivita' di natura

tecnica"; la sostituzione nei commi 6 e 8 dell'articolo 91 delle parole "progettazione e

direzione dei lavori" con le parole "progettazione, coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione";

e) sia inserita nello schema di decreto una norma che, recependo quanto richiesto

da Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con nota protocollo

107364/26/03/19, preveda al comma 6 dell'articolo 118 la soppressione della parola

"periodicamente" e la sostituzione delle parole "copia dei versamenti contributivi,

previdenziali, assicurativi, nonche' di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti

dalla contrattazione collettiva" con le parole "il documento unico di regolarita'

contributiva ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato

finale dei lavori";

f) sia inserita nello schema di decreto una norma che recependo quanto richiesto

da Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con nota protocollo

107364/26/03/19, preveda l'inserimento all'articolo 118, dopo il comma 6, del

seguente comma "6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed

irregolare nel settore dell'edilizia, le Casse Edili, sulla base di accordi stipulati a livello

regionale con INPS e INAIL, rilasciano il documento unico di regolarita' contributiva

comprensivo della verifica della congruita' della incidenza della mano d'opera relativa

al cantiere interessato dai lavori."

g) sia soppressa, al fine di dare risposta alle osservazioni espresse da piu' parti

sono sulla necessita di prescrivere le condizioni e le modalita' per poter procedere

all'appalto di progettazione ed esecuzione, la lettera d) della disposizione dell'articolo

1, comma 1, n. 8, dello schema di decreto e siano introdotte due disposizioni del

seguente tenore:

«9) Il comma 2 dell'articolo 53 e' sostituito come segue:

"2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce se il

contratto ha ad oggetto:

a) la sola esecuzione; la gara puo' essere effettuata con il criterio di

aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa nel caso si ritenga

possibile che il progetto esecutivo posto a base di gara possa essere utilmente

migliorato, nelle parti indicate nel bando, con integrazioni tecniche proposte dai

concorrenti in sede di offerta;

b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione; la gara e' effettuata con il

criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa; tale tipologia

di contratto puo' essere utilizzata ponendo a base di gara:

1) un progetto definitivo qualora riguardi lavori di

manutenzione, restauro e scavi archeologi, oppure lavori caratterizzati da rilevanti

aspetti funzionali, qualitativi e tecnologici che si ritiene possano essere migliorati per

effetto di varianti, migliorie e integrazioni tecniche proposte, nelle parti indicate nel

bando, dai concorrenti; l'offerta ha ad oggetto il prezzo e le modifiche al progetto

definitivo;

2) un progetto preliminare, nonche' un capitolato prestazionale

corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici

inderogabili, nel caso i lavori siano di importo pari o superiore ad euro 40 milioni e si

ritenga - per la prevalenza funzionale e qualitativa della componente tecnologica dei

lavori da realizzare e/o per la rilevanza tecnica delle possibili soluzioni esecutive -

che i lavori, a ragione dei contributi che puo' apportare l'appaltatore sulla base delle

proprie esperienze imprenditoriali, possano essere realizzati con piu' elevate qualita';

l'offerta ha ad oggetto il prezzo ed il progetto definitivo.

10) L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 53 e' sostituito dal seguente

periodo:"Per i contratti di cui al comma 2, lettera b) e lettera c), aventi ad oggetto la

progettazione gli oneri di progettazione definiti nel bando di gara, al netto del ribasso

offerto, sono corrisposti dalla stazione appaltante al progettista o ai progettisti,

associati o individuati, di cui l'operatore si avvale, oppure all'operatore economico

qualora il progettista o i progettisti facciano parte del suo staff tecnico.

h) sia inserita nello schema di decreto - al fine di non consentire l'impiego

dell'istituto dell'avvalimento nei lavori pubblici gara per gara che, nelle prime

applicazioni della norma, ha mostrato di essere un pericoloso veicolo di infiltrazioni

mafiose, ma di consentirne l'impiego soltanto in sede di qualificazione - una norma

che sopprima al comma 1 dell'articolo 49 la parola "lavori" e di conseguenza

sopprima al comma 2 e al comma 6 i riferimenti all'attestazione SOA .

i) siano inserite nello schema di decreto, al fine di rendere il criterio dell'offerta

economicamente piu' vantaggiosa piu' corretto, piu' trasparente e piu' operativamente

impiegabile, apposite norme:

1) che prevedano, al fine di rendere piu' chiara e oggettiva la valutazione

delle commissioni giudicatrici, la modifica della disposizione che attribuisce alla

commissione giudicatrice la individuazione dei criteri motivazionali delle valutazioni

con la prescrizione che questi criteri motivazionali siano inseriti nel bando oppure

nella lettera di invito e prevedano la facolta' per la commissione giudicatrice di

mettere a disposizione dei concorrenti, per un tempo non inferiore a quindici e non

superiore a trenta giorni, le proposte presentate in gara per le quali non sia prevista

una valutazione di tipo automatico, al fine di raccogliere osservazioni e considerazioni

dei concorrenti stessi delle quali la commissione giudicatrice potra' tener conto

nell'esprimere le proprie valutazioni; tale condizione puo' essere rispettata inserendo

nello schema di decreto una norma che novelliil comma 4 dell'articolo 83 del codice

sostituendo l'ultimo periodo con i seguenti

"Il bando indica altresi' i criteri motivazionali cui la commissione giudicatrice dovra'

attenersi per attribuire, per ciascun criterio e sub-criterio, i punteggi fra il minimo ed

il massimo prestabiliti dal bando. Il bando puo' prevedere, inoltre, ove sia ritenuto

utile, la facolta' per la commissione giudicatrice di mettere a disposizione dei

concorrenti, per un tempo non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, le

proposte presentate in gara per le quali non sia prevista una valutazione di tipo

automatico, al fine di raccogliere osservazioni e considerazioni dei concorrenti stessi

delle quali la commissione giudicatrice puo' tener conto nell'esprimere le proprie

valutazioni."

2) che prevedano che, nel caso di impiego del criterio di aggiudicazione

dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, si possa limitare - sia sopra, sia sotto

soglia, sia nel caso di lavori, sia nel caso di servizi e sia nel caso di forniture - il

numero dei soggetti cui inviare la lettera di invito a presentare una offerta; tale

condizione puo' essere rispettata introducendo nello schema di decreto una norma

che:

a) novelli il comma 2 dell'articolo 55 nel seguente modo:"2. Le

stazioni appaltanti devono utilizzare le disposizioni di cui all'articolo 62 quando il

criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.";

b) novelli il comma 6 dell'articolo 55 nel seguente modo: "6.

Nelle procedure ristrette, fatto salvo quando e' prevista l'applicazione delle

disposizioni di cui all'articolo 62 e all'articolo 177, gli operatori economici presentano

la richiesta di invito nel rispetto delle modalita' e dei termini fissati dal bando di gara

e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalita' e dei termini fissati

nella lettera-invito. Alle procedure ristrette, sono invitati tutti i soggetti che ne

abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti

dal bando."

c) sopprima nel comma 1 dell'articolo 62 le parole "di importo

pari o superiore a quaranta milioni di euro".

3) che stabiliscano che i criteri in base ai quali le stazioni appaltanti

procederanno ad individuare i soggetti cui chiedere di presentare un'offerta siano

sottoposti, al fine di verificare che essi siano rispettosi dei principi comunitari e di

quelli previsti dal codice, alla valutazione dell'Autorita' di vigilanza, che deve

esprimersi in un tempo prestabilito trascorso il quale il bando deve poter essere

pubblicato; tale condizione puo' essere rispettata introducendo nello schema di

decreto una norma che aggiunga al comma 1 dell'articolo 62 del codice i seguenti

periodi: "Le stazioni appaltanti, al fine di acquisire la valutazione sul rispetto dei

principi prima indicati, devono comunicare all'Autorita' i criteri che intendono

applicare. L'Autorita' si pronuncia entro trenta giorni decorsi i quali il bando puo'

essere pubblicato."

4) che stabiliscano, al fine di evitare un impiego distorto delle soglie della

ponderazione impiegabili nell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, che per

quanto riguarda i criteri di valutazione aventi natura qualitativa le soglie di

ponderazione si possano stabilire esclusivamente nel caso che a base di gara non sia

posto un progetto che definisca gia' un livello minimo accettabile del lavoro della

fornitura e del servizio cui si riferisce il bando ma unicamente la descrizione delle

esigenze cui l'offerta deve far fronte, mentre per quanto riguarda i criteri di

valutazione aventi natura quantitativa le soglie devono essere stabilite in base ad

una formula matematica che faccia riferimento alle risposte fornite in gara dai

concorrenti; tale condizione puo' essere rispettata introducendo nello schema di

decreto una norma che aggiunga al comma 3 dell'articolo 83 i seguenti periodi "Per i

criteri di valutazione aventi natura qualitativa le soglie di ponderazione si possono

stabilire esclusivamente nel caso che a base di gara non sia posto un progetto che

definisca gia' un livello minimo accettabile del lavoro della fornitura e del servizio cui

si riferisce il bando ma unicamente la descrizione delle esigenze cui l'offerta deve far

fronte. Per i criteri di valutazione aventi natura quantitativa le soglie devono essere

stabilite in base ad una formula matematica che faccia riferimento alle risposte

fornite in gara dai concorrenti. Alle offerte di valore superiore a quello corrispondente

alla soglia e' attribuito il punteggio spettante all'offerta di valore pari a quello della

soglia."

j) siano, all'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto al punto 7 al comma 9-

ter, soppresse le parole "ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti

requisiti";

k) siano, all'articolo 3, comma 1, punto 1, dello schema di decreto, dopo le parole

"n. 266;" aggiunte le seguenti "l'assenza di regolarita' contributiva rileva in presenza

dei presupposti di cui all'articolo 38, comma 1, lettera d) del presente codice;"

l) sia sostituita la disposizione dell'articolo 1, comma 1, n. 5 dello schema di

decreto, con una disposizione del seguente tenore «all'articolo 110 dopo la parola

"proporzionalita', sono inserite le parole "secondo la procedura dell'articolo 57,

comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno dieci soggetti individuati previa pubblicazione

di un avviso che solleciti i soggetti interessati alla procedura, di segnalare il proprio

interesse; fra i soggetti che hanno segnalato l'interesse, sulla base di criteri

specificati nell'avviso stesso che devono favorire la partecipazione di giovani

professionisti, sono selezionati quelli da invitare al concorso»;

m) sia inserita all'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, dopo il n. 11 la

seguente disposizione:

«12) all'articolo 38 sono aggiunti i seguenti commi:

"6. Allorche' in sede di gara venga accertata una delle cause di esclusione di cui al

comma 1, la stazione appaltante ne da' comunicazione all'Autorita', accompagnando

la segnalazione con una propria relazione contenente ogni elemento utile inerente il

contenuto e la gravita' dell'infrazione. L'Autorita', sulla base della segnalazione

ricevuta, invita il concorrente a fornire ogni giustificazione ritenuta necessaria e

successivamente delibera il non inserimento nel casellario, nelle ipotesi in cui:

a) l'inadempimento sia stato sanato;

b) sia stata accertata la buona fede del concorrente;

c) l'infrazione sia di lieve entita';

d) sia in corso un procedimento amministrativo o giurisdizionale tendente ad

accertare l'insussistenza delle responsabilita' del concorrente.

7. Qualora l'Autorita', a seguito della procedura in contraddittorio di cui sopra, ritiene

che sussistano i presupposti per l'inserimento nel casellario, delibera, inserendo dette

decisioni nel casellario:

a) per i casi di infrazione sanabile, che l'inserimento permarra', finche'

l'infrazione non sia sanata;

b) per i casi di infrazione non sanabile, l'entita' della sanzione della

preclusione dalle gare per un determinato periodo di tempo, compreso tra un minimo

di un mese ed un massimo di sei mesi in relazione alla gravita' dell'infrazione."

n) sia inserita all'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, dopo il n. 12 la

seguente disposizione:

«13) all'articolo 37, comma 11, al primo periodo, sono soppresse le parole ", quali

strutture, impianti ed opere speciali," e sono aggiunte dopo le parole "in subappalto"

le parole "in misura eccedente il trenta per cento dell'ammontare delle stesse e sono

per il resto eseguite dai" e al secondo periodo le parole "delle opere di cui al" sono

sostituite dalle parole "delle categorie di cui al sistema di qualificazione previsto

dall'articolo 40, rilevanti ai sensi del"»

o) sia inserita, sulla base di un parere espresso dall'Autorita' della concorrenza ed al

fine di creare condizioni di favore per le piccole e medie imprese, all'articolo 1,

comma 1, dello schema di decreto, dopo il n. 13 la seguente disposizione:

«14) all'articolo 37, comma 7, dopo il primo periodo inserire il seguente periodo:

"Nei contratti di servizi e forniture di qualsiasi importo e nei contratti di lavori di

importo superiore ad euro dieci milioni non e' ammessa la partecipazione in

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti di imprese che

siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di

partecipazione previsti per la partecipazione alla gara."»

p) sia inserita, al fine di evitare un impiego distorto delle norme, nello schema di

decreto una norma che preveda l' introduzione nel codice, preferibilmente

nell'articolo 3 che contiene un elenco di definizioni, di una disposizione che fornisca il

significato delle espressioni "indagine di mercato" e "informazioni desunte dal

mercato" che si ritiene debbano avere entrambe il significato di "pubblicazione di un

avviso che consenta di individuare i soggetti interessati alla procedura fra i quali,

sulla base di criteri specificati nell'avviso stesso, sono selezionati quelli a cui

richiedere l'offerta o invitare alla procedura;

q) sia soppresso all'art. 2, comma 1, n. 20 dello schema di decreto il comma 1 ter,

in quanto le modifiche sostanziali della legge obiettivo dovrebbero essere discusse ed

approvate all'interno di una modifica complessiva della stessa legge.

r) sia modificata la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 86 in quanto, al fine

di verificare la congruita' dell'offerta e' sufficiente la verifica dei prezzi che concorrono

a formare un importo anche solo del 75% dell'importo dei lavori e cio' renderebbe

meno onerosa la partecipazione alle gare e nel contempo modifichi il comma 7

dell'articolo 88 consentendo la verifica contemporanea di tutte le offerte che

superano la soglia di anomalia riducendo in tal modo i tempi di verifica della

congruita' delle offerte;

s) siano chiarite per quanto riguarda il settore dei servizi e delle forniture gli

elementi distintivi delle due figure, "consorzio ordinario" e "consorzio stabile",

stabilendo che il primo e' quello costituito per partecipare, comunque per tutti i

consorziati essendo equiparato ai raggruppamenti temporanei, ad una sola gara, e

che deve dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal bando sommando quelli dei

propri consorziati, mentre il secondo e' quello costituito per partecipare ad una

pluralita' di gare, anche soltanto per alcuni dei propri consorziati, e che deve

possedere direttamente i requisiti previsti dal bando, fatto salvo il requisito delle

attrezzature e dei mezzi d'opera ed il requisito dell'organico medio che possono

essere computati cumulativamente in capo al consorzio ancorche' posseduti dalle

singole imprese consorziate in nome e per conto delle quali il consorzio partecipa alla

gara;

t) sia consentito alle imprese qualificate di realizzare direttamente le opere a

scomputo degli oneri di urbanizzazione, inserendo all'articolo 32, comma 1, lettera g)

al terzo periodo dopo la parola "promotore" le parole "qualora sia in possesso di

adeguata attestazione di qualificazione".

u) siano ridotti il carico di lavoro ed i costi per i comuni medi e piccoli, sia elevata

nella procedura ristretta di cui all'articolo 123 del codice la soglia ad un milione di

euro, sia abbassato il numero dei concorrenti da invitare da 20 a 15 ed eliminati dal

comma 4 i raggruppamenti temporanei di imprese;

v) sia inserita, al fine di evitare un impiego distorto della procedura negoziata

senza pubblicazione di bandi, nel comma 5 dell'articolo 57 del codice una norma che

vincoli l'impiego della disposizione soltanto ai casi di variante di cui all'articolo 132,

comma 1, lettere a) b) e c);

w) sia chiarito che in caso di subappalto i costi previsti per la sicurezza devono

essere riconosciuti senza alcun ribasso alle imprese subappaltatrici.

x) sia inserita nello schema di decreto una norma che preveda la creazione degli

osservatori locali per la sicurezza, affidandone l'istituzione alle Amministrazioni

Comunali che, in accordo con gli altri enti preposti, conducano la sorveglianza sui

cantieri coordinati dalle sedi provinciali degli Ispettorati del lavoro;

y) sia inserita nello schema di decreto la possibilita', in caso di mancato rispetto

delle norme di sicurezza e/o di rinvenimento di lavoratori non in regola, di rescindere

il contratto con l'impresa aggiudicataria e di affidare l'appalto stesso al secondo in

graduatoria come e' gia' previsto per la perdita delle attestazioni SOA;

z) sia inserita nello schema, tra i requisiti di acquisizione dell'attestazione di

qualificazione l'assenza d'incidenti mortali nei lavori eseguiti;

aa)sia inserita nel decreto correttivo una norma che consenta l'impedimento

temporaneo o la temporanea cessazione dell'attestazione di qualificazione alle

imprese occorse in incidenti sul lavoro gravi o in gravi inadempienze alle normative

di sicurezza;

bb) sia inserita nel decreto correttivo un'integrazione all'art. 118, comma 4, con

la seguente dicitura: "I costi e gli oneri della sicurezza devono essere riconosciuti,

per quanto di specifica competenza, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

La stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza,

quando previsti dalla vigente normativa, provvede alla verifica dell'effettiva

applicazione del presente comma.";

cc)sia inserita nel decreto correttivo la seguente integrazione dell'art. 87 comma 4

bis: "In caso di subappalto l'appaltatore e' solidalmente responsabile con il

subappaltatore relativamente agli avvenuti adempimenti di questo ultimo degli

obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.".

dd) Al fine di assicurare un'interpretazione univoca delle norme riguardanti i

cosiddetti settori speciali si rende opportuno una disposizione che precisi che le

norme dei settori ordinari applicabili alle opere appartenenti ai settori speciali, alla

loro progettazione ed esecuzione sono esclusivamente quelle indicate nell'art. 206

del Codice dei Contratti e, di conseguenza, si propone di sostituire il comma 1^

dell'art. 206 stesso con il seguente: "Ai contratti pubblici di cui al presente Capo si

applicano, oltre alle norme della presente Parte, le norme di cui alle Parti I, IV e V;

della Parte II, Titolo I, riguardante i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture nei settori ordinari, si applicano esclusivamente i seguenti articoli: 29,

intendendosi sostituite alle soglie di cui all'art. 28 le soglie di cui all'art. 215; 33; 34;

35; 36; 37; 38; 51; 52; 53, c. 1,2,3,4, fatte salve le norme della presente parte in

tema di qualificazione; 55, c. 1, limitatamente agli enti aggiudicatori che sono

amministrazioni aggiudicatrici; 55, c. 3,4,5,6, con la precisazione che la menzione

della determina a contrarre e' facoltativa; 58, con il rispetto dei termini previsti per

la procedura negoziata nella presente Parte III; 60; 66, con esclusione delle norme

che riguardano la procedura urgente; in relazione all'art. 66, c. 4, in casi eccezionali

e in risposta ad una domanda dell'ente aggiudicatore, i bandi di gara di cui all'art.

224, c. 1, lett. c) sono pubblicati entro 5 giorni purche' il bando sia stato inviato

mediante fax; 68; 69; 71; 73; 74; 76: gli enti aggiudicatori possono precisare se

autorizzano o meno le varianti anche nel capitolato d'oneri, indicando, in caso

affermativo, nel capitolato i requisiti minimi che le varianti devono rispettare nonche'

le modalita' per la loro presentazione; 77; 79; 81, c. 1 e 3; 82; 83, con la

precisazione che i criteri di cui all'art. 83, c. 1, la ponderazione relativa di cui all'art.

83, c. 2, o l'ordine d'importanza di cui all'art. 83, c. 3, o i sub criteri, i sub pesi, i sub

punteggi di cui all'art. 83, c. 4, sono precisati all'occorrenza nell'avviso con cui

s'indice la gara, nell'invito a confermare l'interesse di cui all'art, 226, c. 5, nell'invito

a presentare offerte o a negoziare, o nel capitolato d'oneri; 84; 85, con la

precisazione che gli enti aggiudicatori possono indicare di volere ricorrere all'asta

elettronica, oltre che nel bando, con un altro degli avvisi con cui s'indice la gara ai

sensi dell'art. 224; 86, con la precisazione che gli enti aggiudicatori hanno facolta' di

utilizzare i criteri d'individuazione delle offerte anormalmente basse, indicandolo

nell'avviso con cui s'indice la gara o nell'invito a presentare offerte; 87; 88; 118;

131. Nessun altra norma della Parte II, Titolo I, si applica alla progettazione e alla

realizzazione delle opere appartenenti ai settori speciali."

ee)All'art. 2, dopo il numero 18 dello schema di decreto correttivo si propone di

aggiungere il seguente numero: "18 - bis). All'art. 153, comma 1, le parole "Le

proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui

entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento,

entro il 31 dicembre" sono sostituite con le seguenti: "Le proposte sono presentate

entro 180 giorni dalla pubblicazione dell'avviso indicativo di cui al comma 3"

ff) All'art. 2, punto 21 lettera a) dello schema di decreto correttivo si propone, al

comma 2, nella lettera g) dopo le parole: "cura le istruttorie per" di inserire la parola

" il monitoraggio".

gg)All'art. 2, punto 21, lettera b) dello schema di decreto correttivo si propone la

seguente modifica: "al comma 4, dopo la lettera b), sostituire la lett. c) con la

seguente: "c) richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la collaborazione

dell'Unita' tecnica Finanza di Progetto (UTFP) di cui all'art. 7 della legge 17 maggio

1999, n. 144. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro

60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno riorganizzati i

compiti, le attribuzioni, la composizione e le modalita' di funzionamento dell'UTFP

anche in deroga all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Entro 30 giorni dalla

data di entrata in vigore del provvedimento di riordino e secondo le modalita' in esso

indicate, si procede alla nomina, nel numero massimo di 15, dei nuovi componenti in

sostituzione dei componenti in essere, i quali decadranno dalla stessa data."."

hh)All'articolo 2, dello schema di decreto correttivo si propone di aggiungere il

seguente punto: "21 - bis). All'articolo 175, comma 2, il periodo "E' comunque

facolta' del promotore presentare proposta per opere per le quali non sia stato

pubblicato l'avviso nei termini di cui all'articolo 153" e' soppresso.".

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 104

La 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni),

- esaminato lo schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di

seguito denominato "codice";

- esaminato il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 6

giugno 2007;

- esaminato il parere reso dalla Conferenza unificata nella seduta del 15 marzo 2007

ed in particolare le ragioni della posizione espressa in tale sede dalle Regioni;

- esaminate le documentazioni presentate dai soggetti partecipanti alle audizioni

informali;

- esaminata la nota del Ministero delle infrastrutture protocollo: 0003654-

13/03/2007;

- esaminata la nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale protocollo

107364/26/03/19,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) siano inserite nello schema di decreto, come suggerito dal Consiglio di

Stato, una o piu' norme che:

1) integrino l'articolo 143 nel senso di prevedere che, quando il piano

economico finanziario di una concessione preveda, gia' nel bando di gara, un prezzo

di restituzione dell'opera al concedente per la quota che il piano finanziario stesso

abbia previsto fin dall'origine che non sia ammortizzabile nel periodo della

concessione, e' necessario quantificarne i riflessi sul bilancio dello stato e delle

amministrazioni coinvolte, al fine del computo del deficit pubblico e dell'equilibrio del

patto di stabilita' interno.";

2) abroghino l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 53; il penultimo e

l'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo 92; il comma 3 dell'articolo 92; il comma 4

dell'articolo 92; il comma 17, dell'articolo 253;

3) integrino il comma 7 dell'articolo 164, precisando che i compensi

determinati in base al detto comma non sono minimi inderogabili ma costituiscono,

ridotti del 20 per cento, l'importo da porre a base di gara;

4) inseriscano al comma 12 dell'articolo 241 un ulteriore periodo che

precisi la non applicazione dell'articolo 24 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per la determinazione dei compensi

degli arbitri degli arbitrati relativi a pubblici appalti;

5) inseriscano all'articolo 42 il contenuto del comma 914 della legge n.

296 del 2006 espungendolo contemporaneamente dall'ambito della predetta legge;

6) introducano nel codice la disciplina della locazione finanziaria di cui ai

commi 907, 908, 912, 913 e 914 della legge n. 296 del 2006, anche in un nuovo

capo della parte II, titolo III, espungendo contemporaneamente i commi dall'ambito

della legge n. 296 del 2006;

7) modifichino il comma 2 dell'articolo 6, sostituendo la parola "cinque"

con la parola "sette" nonche' abroghino il comma 5 dell'articolo 253 e l'ultimo periodo

della lettera f) del comma 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come modificato

dal comma 85 dell'articolo 2 della legge 24 novembre 2006, n. 286;

8) precisino, all'articolo 32, comma 1, lettera g) del codice, che la gara si

svolge sulla base del progetto presentato dal promotore;

9) uniformino quanto previsto nello schema di decreto all'articolo 1,

comma 1, numero 2) e all'articolo 2, comma 1, numero 25) facendo decorrere i tre

anni dalla "stipulazione" del contratto e non dalla "ultimazione".

b) siano sostituite, al fine di prevedere il parere del Consiglio Superiore dei

Lavori Pubblici per l'impiego del dialogo competitivo anche nel caso delle opere

strategiche, nel primo periodo dell'articolo 1, comma 1, n. 3) dello schema di decreto

le parole "ad esclusione dei" con le parole "compreso i" e siano soppresse le parole "

che viene reso entro trenta giorni dalla relativa richiesta";

c) sia inserita nello schema di decreto una norma che, al fine di

consentire la costituzioni di centrali di committenza soltanto in forma istituzionale,

coordini il codice con le disposizioni di cui ai commi 455, 456 e 457 della legge 27

dicembre 2006, n. 296 e sostituisca al comma 1 dell'articolo 33 le parole "anche

associandosi o consorziandosi" con le parole "costituite con legge statale o regionale"

e al comma 3 dell'articolo 33 sopprima le parole "o privati";

d) siano inserite nello schema di decreto, come richiesto dalle Regioni,

dalle Province autonome e dall'Anci, una o piu' norme che:

1) introducano, al fine di rendere piu' semplice e rapida la costituzione

delle commissioni giudicatrici degli appalti che prevedono il criterio di aggiudicazione

dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, alcune modifiche all'articolo 84 e

precisamente: al comma 4 la sostituzione delle parole "diversi dal presidente" con le

parole "esterni alla stazione appaltante" e delle parole "altra funzione" con le parole

"altro"; al comma 8 inseriscano dopo la parola "scelti" le parole "tra funzionari di

altre amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25 oppure" e

sopprimano alla lettera a) le parole "nell'ambito di un elenco, formato sulla base di

rose di candidati fornite dagli ordini professionali" e alla lettera b) le parole

"nell'ambito di un elenco, formato sulla base di candidati fornite dalle facolta' di

appartenenza"ed, infine, sopprimano il comma 9;

2) aggiungano, al fine di fornire indicazioni piu' ampie in merito ai criteri

impiegabili nella valutazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, nel

comma 1 dell'articolo 82, tre nuovi criteri: "le varianti di cui all'articolo 76"; "il

contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del

prodotto" e "le misure aggiuntive o migliorative per la sicurezza e la salute dei

lavoratori qualora siano oggettivamente valutabili e verificabili";

3) prevedano la sostituzione, nella rubrica del capo IV del titolo della

parte II, delle parole "Progettazione e concorsi di progettazione" con le parole

"Servizi tecnici"; la sostituzione, nei commi 1 e 2 dell'articolo 91, delle parole

"incarichi di progettazione" con le parole "incarichi di progettazione, di

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, della direzione dei lavori, di

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, del collaudo nonche' di altre

attivita' di natura tecnica"; la sostituzione, nei commi 6 e 8 dell'articolo 91, delle

parole "progettazione e direzione dei lavori" con le parole "progettazione,

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione";

e) sia inserita nello schema di decreto una norma che, recependo quanto

richiesto da Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con nota protocollo

107364/26/03/19, preveda, al comma 6 dell'articolo 118, la soppressione della

parola "periodicamente" e la sostituzione delle parole "copia dei versamenti

contributivi, previdenziali, assicurativi, nonche' di quelli dovuti agli organismi

paritetici previsti dalla contrattazione collettiva" con le parole "il documento unico di

regolarita' contributiva ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o

dello stato finale dei lavori";

f) sia inserita nello schema di decreto una norma che recependo quanto

richiesto da Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con nota protocollo

107364/26/03/19, preveda l'inserimento all'articolo 118, dopo il comma 6, del

seguente comma: "6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed

irregolare nel settore dell'edilizia, le Casse Edili, sulla base di accordi stipulati a livello

regionale con INPS e INAIL, rilasciano il documento unico di regolarita' contributiva

comprensivo della verifica della congruita' della incidenza della mano d'opera relativa

al cantiere interessato dai lavori."

g) sia soppressa, al fine di dare risposta alle osservazioni espresse da piu'

parti sulla necessita' di prescrivere le condizioni e le modalita' per poter procedere

all'appalto di progettazione ed esecuzione, la lettera d) della disposizione dell'articolo

1, comma 1, n. 8), dello schema di decreto e siano introdotte due disposizioni del

seguente tenore:

«9) Il comma 2 dell'articolo 53 e' sostituito come segue:

"2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce se il

contratto ha ad oggetto:

a) la sola esecuzione; la gara puo' essere effettuata con il criterio di

aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa nel caso si ritenga

possibile che il progetto esecutivo posto a base di gara possa essere utilmente

migliorato, nelle parti indicate nel bando, con integrazioni tecniche proposte dai

concorrenti in sede di offerta;

b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione; la gara e' effettuata

con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa; tale

tipologia di contratto puo' essere utilizzata ponendo a base di gara:

1) un progetto definitivo qualora riguardi lavori di

manutenzione, restauro e scavi archeologi, oppure lavori caratterizzati da rilevanti

aspetti funzionali, qualitativi e tecnologici che si ritiene possano essere migliorati per

effetto di varianti, migliorie e integrazioni tecniche proposte, nelle parti indicate nel

bando, dai concorrenti; l'offerta ha ad oggetto il prezzo e le modifiche al progetto

definitivo;

2) un progetto preliminare, nonche' un capitolato

prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei

requisiti tecnici inderogabili, nel caso i lavori siano di importo pari o superiore ad

euro 40 milioni e si ritenga - per la prevalenza funzionale e qualitativa della

componente tecnologica dei lavori da realizzare e/o per la rilevanza tecnica delle

possibili soluzioni esecutive - che i lavori, a ragione dei contributi che puo' apportare

l'appaltatore sulla base delle proprie esperienze imprenditoriali, possano essere

realizzati con piu' elevate qualita'; l'offerta ha ad oggetto il prezzo ed il progetto

definitivo.

10) L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 53 e' sostituito dal seguente

periodo:"Per i contratti di cui al comma 2, lettera b) e lettera c), aventi ad oggetto la

progettazione gli oneri di progettazione definiti nel bando di gara, al netto del ribasso

offerto, sono corrisposti dalla stazione appaltante al progettista o ai progettisti,

associati o individuati, di cui l'operatore si avvale, oppure all'operatore economico

qualora il progettista o i progettisti facciano parte del suo staff tecnico."»;

h) sia inserita nello schema di decreto - al fine di non consentire l'impiego

dell'istituto dell'avvalimento nei lavori pubblici gara per gara che, nelle prime

applicazioni della norma, ha mostrato di essere un pericoloso veicolo di infiltrazioni

mafiose, ma di consentirne l'impiego soltanto in sede di qualificazione - una norma

che sopprima al comma 1 dell'articolo 49 la parola "lavori" e di conseguenza

sopprima al comma 2 e al comma 6 i riferimenti all'attestazione SOA;

i) siano inserite nello schema di decreto, al fine di rendere il criterio

dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa piu' corretto, piu' trasparente e piu'

operativamente impiegabile, apposite norme:

1) che prevedano, al fine di rendere piu' chiara e oggettiva la valutazione

delle commissioni giudicatrici, la modifica della disposizione che attribuisce alla

commissione giudicatrice la individuazione dei criteri motivazionali delle valutazioni

con la prescrizione che questi criteri motivazionali siano inseriti nel bando oppure

nella lettera di invito e prevedano la facolta' per la commissione giudicatrice di

mettere a disposizione dei concorrenti, per un tempo non inferiore a quindici e non

superiore a trenta giorni, le proposte presentate in gara per le quali non sia prevista

una valutazione di tipo automatico, al fine di raccogliere osservazioni e considerazioni

dei concorrenti stessi delle quali la commissione giudicatrice potra' tener conto

nell'esprimere le proprie valutazioni; tale condizione puo' essere rispettata inserendo

nello schema di decreto una norma che novelliil comma 4 dell'articolo 83 del codice

sostituendo l'ultimo periodo con i seguenti:

"Il bando indica altresi' i criteri motivazionali cui la commissione giudicatrice dovra'

attenersi per attribuire, per ciascun criterio e sub-criterio, i punteggi fra il minimo ed

il massimo prestabiliti dal bando. Il bando puo' prevedere, inoltre, ove sia ritenuto

utile, la facolta' per la commissione giudicatrice di mettere a disposizione dei

concorrenti, per un tempo non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, le

proposte presentate in gara per le quali non sia prevista una valutazione di tipo

automatico, al fine di raccogliere osservazioni e considerazioni dei concorrenti stessi

delle quali la commissione giudicatrice puo' tener conto nell'esprimere le proprie

valutazioni."

2) che prevedano che, nel caso di impiego del criterio di aggiudicazione

dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, si possa limitare - sia sopra, sia sotto

soglia, sia nel caso di lavori, sia nel caso di servizi e sia nel caso di forniture - il

numero dei soggetti cui inviare la lettera di invito a presentare una offerta; tale

condizione puo' essere rispettata introducendo nello schema di decreto una norma

che:

a) novelli il comma 2 dell'articolo 55 nel seguente modo:"2. Le

stazioni appaltanti devono utilizzare le disposizioni di cui all'articolo 62 quando il

criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.";

b) novelli il comma 6 dell'articolo 55 nel seguente modo: "6.

Nelle procedure ristrette, fatto salvo quando e' prevista l'applicazione delle

disposizioni di cui all'articolo 62 e all'articolo 177, gli operatori economici presentano

la richiesta di invito nel rispetto delle modalita' e dei termini fissati dal bando di gara

e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalita' e dei termini fissati

nella lettera-invito. Alle procedure ristrette, sono invitati tutti i soggetti che ne

abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti

dal bando."

c) sopprima nel comma 1 dell'articolo 62 le parole "di importo

pari o superiore a quaranta milioni di euro".

3) che stabiliscano che i criteri in base ai quali le stazioni appaltanti

procederanno ad individuare i soggetti cui chiedere di presentare un'offerta siano

sottoposti, al fine di verificare che essi siano rispettosi dei principi comunitari e di

quelli previsti dal codice, alla valutazione dell'Autorita' di vigilanza, che deve

esprimersi in un tempo prestabilito trascorso il quale il bando deve poter essere

pubblicato; tale condizione puo' essere rispettata introducendo nello schema di

decreto una norma che aggiunga al comma 1 dell'articolo 62 del codice i seguenti

periodi: "Le stazioni appaltanti, al fine di acquisire la valutazione sul rispetto dei

principi prima indicati, devono comunicare all'Autorita' i criteri che intendono

applicare. L'Autorita' si pronuncia entro trenta giorni decorsi i quali il bando puo'

essere pubblicato."

4) che stabiliscano, al fine di evitare un impiego distorto delle soglie della

ponderazione impiegabili nell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, che per

quanto riguarda i criteri di valutazione aventi natura qualitativa le soglie di

ponderazione si possano stabilire esclusivamente nel caso che a base di gara non sia

posto un progetto che definisca gia' un livello minimo accettabile del lavoro della

fornitura e del servizio cui si riferisce il bando ma unicamente la descrizione delle

esigenze cui l'offerta deve far fronte, mentre per quanto riguarda i criteri di

valutazione aventi natura quantitativa le soglie devono essere stabilite in base ad

una formula matematica che faccia riferimento alle risposte fornite in gara dai

concorrenti; tale condizione puo' essere rispettata introducendo nello schema di

decreto una norma che aggiunga al comma 3 dell'articolo 83 i seguenti periodi: "Per i

criteri di valutazione aventi natura qualitativa le soglie di ponderazione si possono

stabilire esclusivamente nel caso che a base di gara non sia posto un progetto che

definisca gia' un livello minimo accettabile del lavoro della fornitura e del servizio cui

si riferisce il bando ma unicamente la descrizione delle esigenze cui l'offerta deve far

fronte. Per i criteri di valutazione aventi natura quantitativa le soglie devono essere

stabilite in base ad una formula matematica che faccia riferimento alle risposte

fornite in gara dai concorrenti. Alle offerte di valore superiore a quello corrispondente

alla soglia e' attribuito il punteggio spettante all'offerta di valore pari a quello della

soglia."

j) all'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto, al punto 7 comma 9-ter,

siano soppresse le parole: "ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti

requisiti";

k) siano, all'articolo 3, comma 1, punto 1, dello schema di decreto, dopo le

parole "n. 266;" aggiunte le seguenti "l'assenza di regolarita' contributiva rileva in

presenza dei presupposti di cui all'articolo 38, comma 1, lettera d) del presente

codice;"

l) sia sostituita la disposizione dell'articolo 1, comma 1, n. 5 dello schema

di decreto, con una disposizione del seguente tenore «all'articolo 110 dopo la parola

"proporzionalita', sono inserite le parole "secondo la procedura dell'articolo 57,

comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno dieci soggetti individuati previa pubblicazione

di un avviso che solleciti i soggetti interessati alla procedura, a segnalare il proprio

interesse; fra i soggetti che hanno segnalato l'interesse, sulla base di criteri

specificati nell'avviso stesso che devono favorire la partecipazione di giovani

professionisti, sono selezionati quelli da invitare al concorso»;

m) sia inserita, all'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, dopo il n. 11,

la seguente disposizione:

«12) all'articolo 38 sono aggiunti i seguenti commi:

"6. Allorche' in sede di gara venga accertata una delle cause di esclusione di cui al

comma 1, la stazione appaltante ne da' comunicazione all'Autorita', accompagnando

la segnalazione con una propria relazione contenente ogni elemento utile inerente il

contenuto e la gravita' dell'infrazione. L'Autorita', sulla base della segnalazione

ricevuta, invita il concorrente a fornire ogni giustificazione ritenuta necessaria e

successivamente delibera il non inserimento nel casellario, nelle ipotesi in cui:

a) l'inadempimento sia stato sanato;

b) sia stata accertata la buona fede del concorrente;

c) l'infrazione sia di lieve entita';

d) sia in corso un procedimento amministrativo o giurisdizionale tendente ad

accertare l'insussistenza delle responsabilita' del concorrente.

7. Qualora l'Autorita', a seguito della procedura in contraddittorio di cui sopra, ritiene

che sussistano i presupposti per l'inserimento nel casellario, delibera, inserendo dette

decisioni nel casellario:

a) per i casi di infrazione sanabile, che l'inserimento permarra', finche'

l'infrazione non sia sanata;

b) per i casi di infrazione non sanabile, l'entita' della sanzione della

preclusione dalle gare per un determinato periodo di tempo, compreso tra un minimo

di un mese ed un massimo di sei mesi in relazione alla gravita' dell'infrazione.";

n) sia inserita, all'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, dopo il n.

12, la seguente disposizione:

«13) all'articolo 37, comma 11, al primo periodo, sono soppresse le parole ", quali

strutture, impianti ed opere speciali," e sono aggiunte dopo le parole "in subappalto"

le parole "in misura eccedente il trenta per cento dell'ammontare delle stesse e sono

per il resto eseguite dai" e al secondo periodo le parole "delle opere di cui al" sono

sostituite dalle parole "delle categorie di cui al sistema di qualificazione previsto

dall'articolo 40, rilevanti ai sensi del"»

o) sia inserita, sulla base di un parere espresso dall'Autorita' della

concorrenza ed al fine di creare condizioni di favore per le piccole e medie imprese,

all'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, dopo il n. 13, la seguente

disposizione:

«14) all'articolo 37, comma 7, dopo il primo periodo inserire il seguente periodo:

"Nei contratti di servizi e forniture di qualsiasi importo e nei contratti di lavori di

importo inferiore ad euro dieci milioni non e' ammessa la partecipazione in

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti di imprese che

siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di

partecipazione previsti per la partecipazione alla gara."»

p) sia inserita, al fine di evitare un impiego distorto delle norme, nello

schema di decreto una norma che preveda l' introduzione nel codice, preferibilmente

nell'articolo 3 che contiene un elenco di definizioni, di una disposizione che fornisca il

significato delle espressioni "indagine di mercato" e "informazioni desunte dal

mercato" che si ritiene debbano avere entrambe il significato di "pubblicazione di un

avviso che consenta di individuare i soggetti interessati alla procedura fra i quali,

sulla base di criteri specificati nell'avviso stesso, sono selezionati quelli a cui

richiedere l'offerta o invitare alla procedura;

q) sia soppresso, all'art. 2, comma 1, n. 20 dello schema di decreto, il

comma 1-ter, in quanto le modifiche sostanziali della legge obiettivo dovrebbero

essere discusse ed approvate all'interno di una modifica complessiva della stessa

legge;

r) sia modificata la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 86 in quanto,

al fine di verificare la congruita' dell'offerta, e' sufficiente la verifica dei prezzi che

concorrono a formare un importo anche solo del 75% dell'importo dei lavori il che

renderebbe meno onerosa la partecipazione alle gare, e nel contempo modifichi il

comma 7 dell'articolo 88 consentendo la verifica contemporanea di tutte le offerte

che superano la soglia di anomalia, riducendo in tal modo i tempi di verifica della

congruita' delle offerte;

s) siano chiarite per quanto riguarda il settore dei servizi e delle forniture gli

elementi distintivi delle due figure, "consorzio ordinario" e "consorzio stabile",

stabilendo che il primo e' quello costituito per partecipare, comunque, per tutti i

consorziati, essendo equiparato ai raggruppamenti temporanei, ad una sola gara, e

che deve dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal bando sommando quelli dei

propri consorziati, mentre il secondo e' quello costituito per partecipare ad una

pluralita' di gare, anche soltanto per alcuni dei propri consorziati, e che deve

possedere direttamente i requisiti previsti dal bando, fatto salvo il requisito delle

attrezzature e dei mezzi d'opera ed il requisito dell'organico medio che possono

essere computati cumulativamente in capo al consorzio ancorche' posseduti dalle

singole imprese consorziate in nome e per conto delle quali il consorzio partecipa alla

gara;

t) sia consentito alle imprese qualificate di realizzare direttamente le opere

a scomputo degli oneri di urbanizzazione, inserendo, all'articolo 32, comma 1, lettera

g), dopo le parole "17 agosto 1942, n. 1150"le seguenti: "e successive integrazioni e

modificazioni". Successivamente sopprimere le parole: "assuma la veste del

promotore". Sostituire poi la parola: "presentando" con la seguente: "presenti". Dopo

le parole: "preliminare delle opere", aggiungere: "che verranno realizzate da soggetti

in possesso di adeguata attestazione di qualificazione". Infine, sopprimere da:

"All'esito della gara" fino al termine della lettera g);

u) siano ridotti il carico di lavoro ed i costi per i comuni medi e piccoli, sia

elevata nella procedura ristretta di cui all'articolo 123 del codice la soglia ad un

milione di euro, sia abbassato il numero dei concorrenti da invitare da 20 a 15 ed

eliminati dal comma 4 i raggruppamenti temporanei di imprese;

v) sia inserita, al fine di evitare un impiego distorto della procedura

negoziata senza pubblicazione di bandi, nel comma 5 dell'articolo 57 del codice una

norma che vincoli l'impiego della disposizione soltanto ai casi di variante di cui

all'articolo 132, comma 1, lettere a) b) e c);

w) sia chiarito che in caso di subappalto i costi previsti per la sicurezza

devono essere riconosciuti senza alcun ribasso alle imprese subappaltatrici;

x) sia inserita nello schema di decreto una norma che preveda la creazione

degli osservatori locali per la sicurezza, affidandone l'istituzione alle Amministrazioni

Comunali che, in accordo con gli altri enti preposti, conducano la sorveglianza sui

cantieri coordinati dalle sedi provinciali degli Ispettorati del lavoro;

y) sia inserita nello schema di decreto la possibilita', in caso di mancato

rispetto delle norme di sicurezza e/o di rinvenimento di lavoratori non in regola, di

rescindere il contratto con l'impresa aggiudicataria e di affidare l'appalto stesso al

secondo in graduatoria come e' gia' previsto per la perdita delle attestazioni SOA;

z) sia inserita nello schema, tra i requisiti di acquisizione dell'attestazione di

qualificazione l'assenza d'incidenti mortali nei lavori eseguiti;

aa) sia inserita nel decreto correttivo una norma che consenta l'impedimento

temporaneo o la temporanea cessazione dell'attestazione di qualificazione alle

imprese occorse in incidenti sul lavoro gravi o in gravi inadempienze alle normative

di sicurezza;

bb) sia inserita nel decreto correttivo un'integrazione all'art. 118, comma 4, con

la seguente dicitura: "I costi e gli oneri della sicurezza devono essere riconosciuti,

per quanto di specifica competenza, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

La stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza,

quando previsti dalla vigente normativa, provvede alla verifica dell'effettiva

applicazione del presente comma.";

cc) sia inserita nel decreto correttivo la seguente integrazione dell'art. 87

comma 4-bis: "In caso di subappalto l'appaltatore e' solidalmente responsabile con il

subappaltatore relativamente agli avvenuti adempimenti di questo ultimo degli

obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.";

dd) Al fine di assicurare un'interpretazione univoca delle norme riguardanti i

cosiddetti settori speciali si rende opportuno una disposizione che precisi che le

norme dei settori ordinari applicabili alle opere appartenenti ai settori speciali, alla

loro progettazione ed esecuzione sono esclusivamente quelle indicate nell'art. 206

del Codice dei Contratti e, di conseguenza, si propone di sostituire il comma 1

dell'art. 206 stesso con il seguente: "Ai contratti pubblici di cui al presente Capo si

applicano, oltre alle norme della presente Parte, le norme di cui alle Parti I, IV e V;

della Parte II, Titolo I, riguardante i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture nei settori ordinari, si applicano esclusivamente i seguenti articoli: 29,

intendendosi sostituite alle soglie di cui all'art. 28 le soglie di cui all'art. 215; 33; 34;

35; 36; 37; 38; 51; 52; 53, c. 1,2,3,4, fatte salve le norme della presente parte in

tema di qualificazione; 55, c. 1, limitatamente agli enti aggiudicatori che sono

amministrazioni aggiudicatrici; 55, c. 3,4,5,6, con la precisazione che la menzione

della determina a contrarre e' facoltativa; 58, con il rispetto dei termini previsti per

la procedura negoziata nella presente Parte III; 60; 66, con esclusione delle norme

che riguardano la procedura urgente; in relazione all'art. 66, c. 4, in casi eccezionali

e in risposta ad una domanda dell'ente aggiudicatore, i bandi di gara di cui all'art.

224, c. 1, lett. c) sono pubblicati entro 5 giorni purche' il bando sia stato inviato

mediante fax; 68; 69; 71; 73; 74; 76: gli enti aggiudicatori possono precisare se

autorizzano o meno le varianti anche nel capitolato d'oneri, indicando, in caso

affermativo, nel capitolato i requisiti minimi che le varianti devono rispettare nonche'

le modalita' per la loro presentazione; 77; 79; 81, c. 1 e 3; 82; 83, con la

precisazione che i criteri di cui all'art. 83, c. 1, la ponderazione relativa di cui all'art.

83, c. 2, o l'ordine d'importanza di cui all'art. 83, c. 3, o i sub criteri, i sub pesi, i sub

punteggi di cui all'art. 83, c. 4, sono precisati all'occorrenza nell'avviso con cui

s'indice la gara, nell'invito a confermare l'interesse di cui all'art, 226, c. 5, nell'invito

a presentare offerte o a negoziare, o nel capitolato d'oneri; 84; 85, con la

precisazione che gli enti aggiudicatori possono indicare di volere ricorrere all'asta

elettronica, oltre che nel bando, con un altro degli avvisi con cui s'indice la gara ai

sensi dell'art. 224; 86, con la precisazione che gli enti aggiudicatori hanno facolta' di

utilizzare i criteri d'individuazione delle offerte anormalmente basse, indicandolo

nell'avviso con cui s'indice la gara o nell'invito a presentare offerte; 87; 88; 118;

131. Nessun altra norma della Parte II, Titolo I, si applica alla progettazione e alla

realizzazione delle opere appartenenti ai settori speciali.";

ee) All'art. 2, dopo il numero 18 dello schema di decreto correttivo si propone

di aggiungere il seguente numero: "18-bis). All'art. 153, comma 1, le parole "Le

proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui

entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento,

entro il 31 dicembre" sono sostituite con le seguenti: "Le proposte sono presentate

entro 180 giorni dalla pubblicazione dell'avviso indicativo di cui al comma 3";

ff) All'art. 2, punto 21 lettera a) dello schema di decreto correttivo si

propone, al comma 2, nella lettera g) dopo le parole: "cura le istruttorie per" di

inserire la parola " il monitoraggio".

gg) All'art. 2, punto 21, lettera b) dello schema di decreto correttivo si propone

la seguente modifica: "al comma 4, dopo la lettera b), sostituire la lett. c) con la

seguente: "c) richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la collaborazione

dell'Unita' tecnica Finanza di Progetto (UTFP) di cui all'art. 7 della legge 17 maggio

1999, n. 144. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro

60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno riorganizzati i

compiti, le attribuzioni, la composizione e le modalita' di funzionamento dell'UTFP

anche in deroga all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Entro 30 giorni dalla

data di entrata in vigore del provvedimento di riordino e secondo le modalita' in esso

indicate, si procede alla nomina, nel numero massimo di 15, dei nuovi componenti in

sostituzione dei componenti in essere, i quali decadranno dalla stessa data.".";

hh) All'articolo 2, dello schema di decreto correttivo si propone di aggiungere il

seguente punto: "21-bis). All'articolo 175, comma 2, il periodo "E' comunque facolta'

del promotore presentare proposta per opere per le quali non sia stato pubblicato

l'avviso nei termini di cui all'articolo 153" e' soppresso.".

 










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Pubblicato su: 2007-07-21 (596 letture)

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