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Guida ANCE sulla detrazione del 55% - (riqualificazione energetica degli edifici))
Detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici - D.M. 26 ottobre 2007 e novita` contenute nella Legge Finanziaria 2008




Detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici - D.M. 26 ottobre 2007 e novita` contenute nella Legge Finanziaria 2008
Ance
08/01/2008   n.56 


Nel caso in cui siano effettuati piu` interventi di riqualificazione energetica sullo stesso edificio, agevolati con la detrazione del 55% (art.1, commi 344-347, della legge 296/2006), oltre all`asseverazione, anche l`attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa possono essere prodotti in forma unitaria, cosi` da fornire le informazioni richieste in modo complessivo.

Viene, inoltre, estesa la detrazione del 55% (art.1, comma 346, della legge 296/2006) anche con riferimento all`installazione di panelli solari per la produzione di acqua calda, che presentino certificazione di qualita` conforme sia alle norme UNI EN 12975, sia alle norme UNI EN 12976, EN 12975 ed EN 12976.

Queste le principali disposizioni contenute nell`articolo unico del Decreto 26 ottobre 2007 del Ministro dell`Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007.

Recependo le segnalazioni degli operatori del settore, il citato D.M. 26 ottobre 2007 ha, infatti, corretto alcune norme del Decreto 19 febbraio 2007, che ha reso operativa la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, introdotta dall`art. 1, commi 344-349, della legge 296/2006 ed ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2010 dall`art.1, comma 20 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008).

In particolare, a seguito dell`introduzione di tali nuove disposizioni, viene previsto che:

---

la nozione di ``tecnico abilitato`` sia estesa a tutti i professionisti autorizzati alla progettazione di edifici ed impianti, che risultino iscritti agli specifici ordini professionali - nuovo art.1, comma 6, del D.M. 19 febbraio 2007.
Pertanto, ai fini dell`asseverazione degli interventi di risparmio energetico degli edifici, viene confermato a livello normativo quanto chiarito dalla C.M. 36/E/2007, che, interpretando tale nozione in modo estensivo (Cfr. Dossier ANCE n.10 del 22 giugno 2007), aveva gia` riconosciuto, sempre ai fini della detrazione del 55%, tale competenza a dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari, oltre che ad ingegneri, architetti, geometri e periti industriali, come espressamente indicati dall`originario art.1, comma 6 del D.M. 19 febbraio 2007;

---

nell`ipotesi di realizzazione di piu` interventi sullo stesso edificio, oltre all`asseverazione, anche l`attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa possano avere carattere unitario e fornire i dati e le informazioni richieste in modo complessivo - nuovo art. 4, comma 2, del D.M. 19 febbraio 2007;

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i pannelli solari per la produzione di acqua calda possano presentare una certificazione di qualita` conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, rilasciata da un laboratorio accreditato, oppure alle norme EN 12975 o EN 12976, recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell`UE o della Svizzera - nuovo art. 8, comma 1, lett. c, del D.M. 19 febbraio 2007.
Si ricorda, in proposito, che l`originaria formulazione dell`art. 8, comma 1, lett. c), del D.M. 19 febbraio 2007 stabiliva che i pannelli solari dovessero essere conformi alle sole norme UNI 12975 (cfr. R.M. 244/E dell`11 settembre 2007 e News ANCE n. 4073 del 12 settembre 2007). 
Per effetto della modifica apportata dal citato D.M. 26 ottobre 2007, invece, la certificazione di qualita` di tali componenti e` estesa ad ulteriori ipotesi di conformita` alla legislazione vigente, ampliando le tipologie di pannelli solari per la cui installazione e` riconosciuta la detrazione del 55%;

---

per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, non sia piu` necessaria la certificazione di qualita` relativa alle strisce assorbenti, che continua ad essere richiesta unicamente per il vetro solare - nuovo art. 8, comma 2, del D.M. 19 febbraio 2007.
Si ricorda che la detrazione del 55% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti e` stata prorogata, fino al 31 dicembre 2010 dall`art.1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) la quale ha, contestualmente, introdotto alcune modifiche alla disciplina agevolativa, prevedendo:
la sostituzione della Tabella 3, allegata alla legge 296/2006, con efficacia dal 1° gennaio 2007, che rende operativa l`agevolazione anche per gli interventi relativi alle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) degli edifici[1] - art.1, comma 23;
--- la ridefinizione, tramite decreto da emanare entro il 28 febbraio 2008, dei limiti di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale, ai fini degli interventi di ``riqualificazione globale`` (art.1, comma 344, legge 296/2006) e dei valori di trasmittanza termica per gli interventi sulle strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi e strutture opache orizzontali (art.1, comma 345, legge 296/2006) - art.1, comma 24, lett.a;
--- la possibilita` di ripartire la detrazione in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a 3 e non superiore a 10, su scelta irrevocabile del contribuente all`atto della prima detrazione - art.1, comma 24, lett.b;
--- una semplificazione per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unita` immobiliari e per l`installazione di pannelli solari, per le quali non e` piu` richiesta la certificazione/qualificazione energetica dell`edificio - art.1, comma 24, lett. c;
--- l`estensione dell`agevolazione alle spese sostenute, entro il 31 dicembre 2009, per la sostituzione, intera o parziale, dell`impianto di climatizzazione invernale non a condensazione, le cui modalita` applicative saranno definite con Decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze - art.1, commi 20-21;
--- l`estensione dell`agevolazione alle spese sostenute, fino al 31 dicembre 2010, per la sostituzione integrale dell`impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici, sempre nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro (art.1, comma 347, legge 296/2006) - art.1, comma 286. 

************* 

In conclusione, considerate le recenti modifiche normative alla disciplina di tale agevolazione, si ritiene utile fornire un quadro riepilogativo delle modalita` operative del beneficio, applicabili dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.  

Intervento

Prestazioni o requisiti di risparmio energetico

Limite massimo di detrazione  e ripartizione

Adempimenti (1)

Riqualificazione energetica globale di edifici esistenti (art.1, comma 344, legge 296/2006)

Rispetto dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20%, in relazione ai valori definiti con D.M. da emanare entro il 28-02-2008

100.000 euro

 

da 3 a 10 quote annuali di pari importo

Documenti da acquisire:

-        asseverazione

-        certificazione/qualificazione energetica

-        scheda informativa

Documenti da inviare:

(entro 60 gg. dalla fine lavori)

-       certificazione/qualificazione energetica

-       scheda informativa

Interventi sull`involucro degli edifici esistenti, sue parti o unita` immobiliari, riguardanti strutture opache verticali (art.1, comma 345, legge 296/2006)

Rispetto dei valori di trasmittanza termica U, definiti con D.M. da emanare entro il 28-02-2008

60.000 euro

 

da 3 a 10 quote annuali di pari importo

Documenti da acquisire:

-        asseverazione

-        certificazione/qualificazione energetica

-        scheda informativa

Documenti da inviare:

(entro 60 gg. dalla fine lavori)

-       certificazione/qualificazione energetica

-       scheda informativa

Interventi sull`involucro degli edifici esistenti, sue parti o unita` immobiliari, riguardanti la sostituzione di finestre, comprensive di infissi (art.1, comma 345, legge 296/2006)

Rispetto dei valori di trasmittanza termica U, definiti con D.M. da emanare entro il 28-02-2008

60.000 euro

 

da 3 a 10 quote annuali di pari importo

Documenti da acquisire:

-        asseverazione

-        certificazione/qualificazione energetica (non richiesta se l`intervento riguarda singole unita` immobiliari)

-        scheda informativa

Documenti da inviare:

(entro 60 gg. dalla fine lavori)

-       certificazione/qualificazione energetica (quando richiesta)

-       scheda informativa

Interventi sull`involucro degli edifici esistenti, sue parti o unita` immobiliari, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti -

art.1, comma 345, legge 296/2006)

-     1° gen. 2007 - 31 dic. 2007: Rispetto dei valori trasmittanza termica U, definiti nella nuova tabella 3, allegata alla legge 296/2006 (art.1, comma 23, legge 244/2007)

-     1°gen. 2008 - 31 dic. 2010: Rispetto dei valori di trasmittanza termica U, definiti con D.M. da emanare entro il 28-02-2008

60.000 euro

 

da 3 a 10 quote annuali di pari importo

Documenti da acquisire:

-        asseverazione

-        certificazione/qualificazione energetica

-        scheda informativa

Documenti da inviare:

(entro 60 gg. dalla fine lavori)

-       certificazione/qualificazione energetica

-       scheda informativa

Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici ed universita` (art.1, comma 346, legge 296/2006)

Rispetto delle caratteristiche tecniche previste dall`art.8 del D.M. 19-02-2007, come modificato dal D.M. 26-10-2007

60.000 euro

 

da 3 a 10 quote annuali di pari importo

Documenti da acquisire:

-        asseverazione

-        scheda informativa

Documenti da inviare:

(entro 60 gg. dalla fine lavori)

-       scheda informativa

Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione(2) e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (art.1, comma 347, legge 296/2006)

Rispetto delle caratteristiche tecniche previste dall`art.9 del D.M. 19-02-2007

30.000 euro

 

da 3 a 10 quote annuali di pari importo

Documenti da acquisire:

-        asseverazione

-        certificazione/qualificazione energetica

-        scheda informativa

Documenti da inviare:

(entro 60 gg. dalla fine lavori)

-       certificazione/qualificazione energetica

-       scheda informativa

Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza  e con impianti geotermici a bassa entalpia (art.1, comma 286, legge 244/2007)

Rinvio alle misure e alle condizioni previste dall`art.1, comma 347, della legge 296/2006

30.000 euro

 

da 3 a 10 quote annuali di pari importo

Documenti da acquisire:

-        asseverazione

-        certificazione/qualificazione energetica

-        scheda informativa

Documenti da inviare:

(entro 60 gg. dalla fine lavori)

-       certificazione/qualificazione energetica

-       scheda informativa

 


 (1) I soggetti interessati all`agevolazione devono conservare tutta la documentazione acquisita, comprensiva delle fatture relative alle spese sostenute. I soggetti non titolari di reddito d`impresa, che hanno l`obbligo di pagamento delle spese tramite bonifico bancario o postale, devono conservare anche la ricevuta del bonifico effettuato. 

(2) L`art.1, commi 20-21, della legge 244/2007 estende la detrazione del 55% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2009 per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di climatizzazione non a condensazione, le cui modalita` applicative verranno definite con Decreto del Ministro dell`economia e delle finanze.   

ermi restando l`ambito soggettivo delle suddette disposizioni (persone fisiche non titolari di reddito d`impresa e soggetti titolari di reddito d`impresa) e le caratteristiche degli edifici oggetto degli interventi, si rinvia al Dossier ANCE n.10 del 22 giugno 2007, di prossimo aggiornamento. 

[1] Per un errore contenuto nella citata Tabella 3, infatti, la detrazione del 55% non era stata riconosciuta per gli interventi eseguiti su tali strutture (cfr. Dossier ANCE n. 10 del 22 giugno 2007).










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Pubblicato su: 2008-01-13 (1997 letture)

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