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Legge Piano Casa Toscana
LEGGE REGIONALE 8 maggio 2009, n. 24 Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.



LEGGE REGIONALE 8 maggio 2009, n. 24 Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.


13.5.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17 3

SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 8 maggio 2009, n. 24 Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge:

SOMMARIO PREAMBOLO 

Art. 1 - Finalita' 
Art. 2 - Defi nizioni e parametri 
Art. 3 - Interventi straordinari di ampliamento 
Art. 4 - Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione 
Art. 5 - Condizioni generali di ammissibilita' degli interventi 
Art. 6 - Immodificabilita' della destinazione d'uso e del numero degli alloggi 
Art. 7 - Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari 
Art. 8 - Sanzioni 
Art. 9 - Modifi che all'articolo 23 della l.r. 39/2005

PREAMBOLO 

Visto l'articolo 117, terzo comma della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n) e l'articolo 69 dello Statuto;

Vista l'intesa sottoscritta in data 31 marzo 2009 ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in sede di conferenza unifi cata;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Visto il protocollo d'intesa tra Regione Toscana e l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM) e l'Unione delle province d'Italia (UPI) della Toscana del 22 aprile 2009;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 29 aprile 2009;

Considerato quanto segue:

1. L'esigenza di fronteggiare la crisi economica mediante il riavvio dell'attivita' edilizia privata quale settore particolarmente colpito dalla congiuntura economica;

2. L'urgenza di favorire iniziative volte al rilancio dell'economia;

3. La necessita' di rispondere ai bisogni abitativi delle famiglie;

4. La necessita' di favorire la riqualifi cazione urbana attraverso interventi edilizi che migliorano il tessuto urbano;

5. La necessita' di prevedere alcune semplifi cazioni degli adempimenti procedurali affi nche' gli interventi possano prodursi con la tempistica richiesta;

6. La necessita' di stabilire puntuali defi nizioni dei termini e dei parametri utilizzati nella presente legge, tenuto conto della natura straordinaria della stessa;

7. L'esigenza di individuare con precisione gli ambiti di applicazione della presente legge, le esclusioni e le limitazioni degli interventi, in considerazione dei prevalenti interessi pubblici alla difesa del suolo nel suo complesso;

8. L'opportunita' di collegare la realizzazione degli interventi al miglioramento della qualita' architettonica ed energetica degli edifi ci nonche' al loro adeguamento alla normativa antisismica vigente;

9. La necessita' di fi ssare il termine di vigenza della presente legge al 31 dicembre 2010, tenuto conto della natura straordinaria della stessa e comunque nel rispetto del termine concordato nell'intesa;

10. L'opportunita', al fi ne di impedire un utilizzo incongruo e non rispondente alle fi nalita' della presente legge, di individuare la data di sottoscrizione dell'intesa come termine entro il quale e' richiesto il possesso delle condizioni di ammissibilita' degli interventi straordinari;

11. L'opportunita', al fi ne di impedire interventi meramente speculativi, di vietare mutamenti nella destinazione d'uso degli edifi ci abitativi che abbiano fatto applicazione delle misure straordinarie per un determinato periodo temporale e di sanzionarne l'evento;

12. L'opportunita' di istituire un sistema informativo regionale sull'effi cienza e sulla certifi cazione energetica degli edifi ci e dei relativi impianti nell'ambito della l.r. 39/2005;

Si approva la presente legge

 

Art. 1 Finalita'

1. La presente legge e' finalizzata al rilancio dell'economia, risponde alle esigenze abitative delle famiglie ed interviene sulla riqualifi cazione del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con i principi e le fi nalita' della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il go verno del territorio), favorendo gli interventi edilizi diretti a migliorare la qualita' architettonica, la sicurezza, la compatibilita' ambientale, l'effi cienza energetica degli edifi ci e la fruibilita' degli spazi per le persone disabili. La presente legge ha carattere straordinario e consente la realizzazione degli interventi edilizi in essa previsti solo se sia presentata denuncia di inizio dell'attivita' entro il termine perentorio di cui all'articolo 7, comma 2.

 

Art. 2 Definizioni e parametri 

1. Ai fini della presente legge, sono stabilite le seguenti definizioni:

a) per edifi ci abitativi si intendono gli edifi ci con destinazione d'uso residenziale, nonche' gli edifi ci rurali ad uso abitativo necessari alle esigenze dell'imprenditore agricolo, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attivita' agricola;

b) per superfi cie utile lorda si intende la somma delle superfi ci delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano il cui volume sia collocato prevalentemente o esclusivamente fuori terra. Nel computo di detta superfi cie sono comprese le scale, i vani ascensore, le logge e le porzioni di sottotetto delimitate da strutture orizzontali praticabili con altezza libera media superiore a due metri e quaranta centimetri, mentre sono esclusi i volumi tecnici, i balconi, i terrazzi, gli spazi scoperti interni al perimetro dell'edifi cio e i porticati condominiali o d'uso pubblico;

c) per centri abitati si intendono quelli all'interno del perimetro individuato:

1) dal regolamento urbanistico ai sensi dell'articolo 55, comma 2, lettera b) della l.r. 1/2005, qualora i comuni abbiano approvato o anche solo adottato detto atto di governo del territorio;

2) dagli strumenti urbanistici generali o dai regolamenti edilizi, qualora i comuni non abbiano approvato o anche solo adottato il regolamento urbanistico di cui all'articolo 55 della l.r. 1/2005;

3) in applicazione della defi nizione dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in mancanza di perimetri negli strumenti urbanistici o nei regolamenti edilizi di cui al numero 2);

d) per distanze minime e altezze massime dei fabbricati si intendono quelle defi nite dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici. In mancanza di defi nizioni contenute in detti atti, si fa riferimento a quelle defi nite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al ver de pubblico o a parcheggi da osservare ai fi ni della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).

 

Art. 3 Interventi straordinari di ampliamento

1. Nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo e nell'articolo 5, sono consentiti interventi edilizi di ampliamento di ciascuna unita' immobiliare fi no al massimo del 20 per cento della superfi cie utile lorda gia' esistente alla data del 31 marzo 2009 e legittimata da titoli abilitativi, comunque fi no ad un massimo complessivo per l'intero edifi cio di settanta metri quadrati di superfi cie utile lorda; detti interventi possono essere realizzati solo su edifi ci abitativi aventi alla data del 31 marzo 2009 le seguenti caratteristiche:

a) tipologia monofamiliare o bifamiliare;

b) tipologia diversa da quella di cui alla lettera a) con superfi cie utile lorda non superiore a trecentocinquanta metri quadrati.

2. Con gli interventi di cui al comma 1, non puo' essere modifi cata la destinazione d'uso degli edifi ci interessati.

3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati su edifi ci abitativi per i quali gli strumenti della pianifi cazione territoriale, gli atti di governo del territorio o gli strumenti urbanistici generali dei comuni consentono la ristrutturazione edilizia con addizioni funzionali o incrementi volumetrici ulteriori rispetto a quelli ammessi per volumi tecnici o gli interventi di cui all'articolo 78, comma 1, lettere f), g) o h) della l.r. 1/2005; detti interventi sono realizzati nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati ed in presenza di tutte le seguenti condizioni:

a) gli edifi ci siano situati all'interno di centri abitati oppure, ove collocati fuori dai centri abitati, siano comunque dotati di approvvigionamento idropotabile e di idonei sistemi di smaltimento delle acque refl ue, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;

b) gli edifi ci siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosita' idraulica molto elevata e a pericolosita' geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti della pianifi cazione territoriale, agli atti di governo del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni.

4. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di effi cienza energetica, gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati con l'utilizzo di tec niche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnova bili, garantiscano comunque, con riferimento alla climatizzazione invernale dell'ampliamento, un indice di prestazione energetica, defi nito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), inferiore almeno del 20 per cento rispetto al corrispondente valore limi te indicato nell'allegato C, tabella 1.3 del medesimo D.Lgs. 192/2005; in ogni caso, l'unita' abitativa esistente interessata dall'ampliamento e' dotata di fi nestre con vetra ture con intercapedini di aria o di gas.

5. L'utilizzo delle tecniche costruttive di cui al comma 4 ed il rispetto degli indici di prestazione energetica di cui al medesimo comma 4, sono certifi cati dal direttore dei lavori o altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 86, comma 1, della l.r. 1/2005; in mancanza di detti requisiti, non puo' essere certifi cata l'abitabilita' o l'agibilita' dell'ampliamento realizzato.

 

Art. 4 Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione

1. Nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo e nell'articolo 5, sono consentiti interventi edilizi di completa demolizione e ricostruzione con ampliamento fi no al massimo del 35 per cento della superfi cie utile lorda gia' esistente alla data del 31 marzo 2009 e legittimata da titoli abilitativi.

2. Salvo quanto disposto dal comma 3, gli interventi edilizi di cui al comma 1 sono ammessi su edifi ci esistenti ed aventi esclusivamente destinazione d'uso abitativa alla data del 31 marzo 2009.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti su edifi ci all'interno dei quali siano presenti porzioni aventi destinazioni d'uso diverse e compatibili con la destinazione d'uso abitativa nella misura comunque non superiore al 25 per cento della superfi cie utile lorda complessiva dell'edifi cio medesimo; in tali casi gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti a condizione che la superfi cie utile lorda di dette porzioni non sia computata ai fi ni dell'ampliamento e non sia aumentata.

4. Con gli interventi di cui al comma 1 non puo' essere modifi cata la destinazione d'uso degli edifi ci interessati. Il numero delle unita' immobiliari originariamente esistenti puo' essere aumentato, purche' le unita' immobiliari aggiuntive abbiano una superfi cie utile lorda non inferiore a cinquanta metri quadrati.

5. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti su edifi ci abitativi per i quali gli strumenti della pianifi cazione territoriale, gli atti di governo del territorio o gli strumenti urbanistici generali dei comuni consentono gli interventi di sostituzione edilizia di cui all'articolo 78, comma 1, lettera h) della l.r. 1/2005, o gli interventi di cui al medesimo comma 1, lettera f); detti interventi sono realizzati nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati ed in presenza delle seguenti due condizioni:

a) gli edifi ci abitativi siano situati all'interno dei centri abitati;

b) gli edifi ci siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosita' idraulica molto elevata e a pericolosita' geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino di cui alla l. 183/1989 o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti della pianifi cazione territoriale, agli atti di governo del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni.

6. Qualora gli edifi ci abitativi siano situati all'interno di centri abitati e ricadano in ambiti dichiarati ad elevata pericolosita' idraulica dai piani di bacino di cui alla l. 183/1989 o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti della pianifi cazione territoriale, agli atti di governo del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni, il progetto allegato alla denuncia di inizio dell'attivita' di cui all'articolo 7 contiene le necessarie verifi che in ordine alla sicurezza delle persone e al non aumento della pericolosita' idraulica nelle aree circostanti. Il progetto prevede, altresi', ove necessario, la contestuale realizzazione degli interventi di autosicurezza dal rischio di inondazione individuati dall'allegato A, paragrafo 3.2.2, lettera d) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 2007, n. 26/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, “Norme per il governo del territorio” in materia di indagini geologiche).

7. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili, garantiscano comunque prestazioni energetiche nel rispetto dei seguenti parametri:

a) con riferimento alla climatizzazione invernale dell'edifi cio, l'indice di prestazione energetica, defi nito dal D.Lgs. 192/2005, e' inferiore almeno del 50 per cento rispetto al corrispondente valore limite indicato nell'allegato C, tabella 1.3 del medesimo D.Lgs. 192/2005;

b) con riferimento al raffrescamento estivo dell'involucro edilizio dell'edifi cio, la prestazione energetica, pari al rapporto tra fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento dell'edifi cio, calcolato tenendo conto della temperatura di progetto estiva, secondo la norma UNI/TS 11300, e la superfi cie utile, e' inferiore a trenta chilowattora per metro quadrato per anno.

8. L'utilizzo delle tecniche costruttive di cui al comma 7 ed il rispetto degli indici di prestazione energetica di cui al medesimo comma 7, sono certifi cati dal direttore dei lavori o altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 86, comma 1, della l.r. 1/2005; in mancanza di detti requisiti, non puo' essere certifi cata l'abitabilita' o agibilita' dell'edifi cio realizzato.

9. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute negli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifi ci privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fi ni del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti).

 

Art. 5 Condizioni generali di ammissibilita' degli interventi

1. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 3 e 4 perseguono il fi ne del miglioramento della qualita' architettonica in relazione ai caratteri urbanistici, storici, paesaggistici e ambientali del contesto territoriale in cui sono inseriti.

2. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 3 e 4 non possono essere realizzati su edifi ci abitativi che, al momento della presentazione della denuncia di inizio attivita' di cui all'articolo 7, risultino:

a) eseguiti in assenza o in difformita' dal titolo abilitativo;

b) collocati all'interno delle zone territoriali omogenee “A” di cui all'articolo 2 del D.M. 1444/1968 o ad esse assimilabili, cosi' come defi nite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali;

c) defi niti di valore storico, culturale ed architettonico dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;

d) vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

e) collocati nelle aree di inedifi cabilita' assoluta come defi nite dall'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);

f) collocati nei territori dei parchi e delle riserve nazionali o regionali;

g) collocati all'interno di aree per le quali gli atti di governo del territorio o gli strumenti urbanistici generali prevedano l'adozione e approvazione di piani attuativi ai sensi dell'articolo 65 della l.r. 1/2005.

3. Le altezze utili degli interventi non possono essere superiori a tre metri, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Per gli interventi di cui all'articolo 3, e' consentito l'ampliamento con altezze superiori ai tre metri senza superare l'altezza dell'unita' immobiliare interessata dall'ampliamento. Per gli interventi di cui all'articolo 4, e' consentita la ricostruzione dei locali con altezze superiori a tre metri, ove gia' esistenti nell'edifi cio oggetto di demolizione.

4. Le superfi ci utili lorde per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria di cui alla l. 47/1985, alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di ra zionalizzazione della fi nanza pubblica) e alla legge regionale 20 ottobre 2004, n. 53 (Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria), ovvero per le quali siano state applicate le sanzioni pecuniarie di cui al titolo VIII, capo I, della l.r. 1/2005:

a) sono computate ai fi ni della determinazione della superfi cie utile lorda gia' esistente di cui all'articolo 3, comma 1 ed all'articolo 4, comma 1;

b) devono essere sottratte dagli ampliamenti realizzabili ai sensi degli articoli 3 e 4.

5. Gli ampliamenti realizzabili in applicazione degli articoli 3 e 4 non si cumulano con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali sui medesimi edifici.

6. Alla data del 31 marzo 2009, le unita' immobiliari interessate dagli interventi di cui all'articolo 3 o gli edifi ci interessati dagli interventi di cui all'articolo 4 devono risultare regolarmente accatastati presso le competenti agenzie del territorio ai sensi del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 (Testo unico delle leggi sul nuovo catasto) o ai sensi del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano), convertito, con modifi cazioni, con legge 11 agosto 1939, n. 1249. Qualora non regolarmente accatastati, per dette unita' immobiliari o per detti edifi ci, devono risultare gia' presentate alla data del 31 marzo 2009, idonee dichiarazioni alle agenzie del territorio per l'accatastamento o per la variazione catastale.

7. L'accatastamento o la dichiarazione di cui al com ma 6 riguardante le unita' immobiliari o gli edifi ci con destinazione d'uso residenziale deve riferirsi alla categoria abitazione del catasto dei fabbricati, ai sensi della l. 1249/1939.

8. L'accatastamento o la dichiarazione di cui al comma 6 riguardante gli edifi ci rurali ad uso abitativo necessari alle esigenze dell'imprenditore agricolo o alle esigenze dei suoi familiari coadiuvanti o dei suoi addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attivita' agricola puo' riferirsi anche alla qualifi ca di fabbricato rurale del catasto dei terreni di cui al r.d. 1572/1931.

9. L'accatastamento o la dichiarazione per le porzio ni di edifi cio di cui all'articolo 4, comma 3, aventi destinazioni d'uso diverse da quella abitativa, deve riferirsi alla categoria del catasto dei fabbricati corrispondente all'utilizzazione esistente di dette porzioni.

Art. 6 Immodificabilita' della destinazione d'uso e del numero degli alloggi

1. Non puo' essere modificata la destinazione d'uso degli edifi ci abitativi sui quali siano stati realizzati gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 oppure il numero degli alloggi legittimato dalla denuncia di inizio attivita' di cui 13.5.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17 7 all'articolo 7, se non siano decorsi almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 86, comma 1 della l.r. 1/2005.

Art. 7 Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari

1. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 sono realizzati mediante la denuncia di inizio attivita' di cui all'articolo 79 della l.r. 1/2005, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all'articolo 82 e secondo il procedimento di cui all'articolo 84 della medesima l.r. 1/2005. Nella relazione asseverata di cui al medesimo articolo 84, comma 1, oltre a quanto ivi previsto, e' espressamente attestata la conformita' delle opere da realizzare alle disposizioni della presente legge.

2. La denuncia di inizio attivita' di cui al comma 1 puo' essere presentata non oltre il termine del 31 dicembre 2010.

Art. 8 Sanzioni

1. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 132 della l.r. 1/2005.

2. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, si applicano le sanzioni amministrative di cui al titolo VIII, capo I della l.r. 1/2005, previste per gli interventi soggetti a permesso di costruire.

Art. 9 Modifiche all'articolo 23 della l.r. 39/2005

1. Dopo il comma 12 dell'articolo 23 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), e' aggiunto il seguente comma: “12 bis. Nell'ambito del sistema informativo geografi co regionale di cui all'articolo 28 della l.r. 1/2005, e' istituito il sistema informativo regionale sull'effi cienza e sulla certifi cazione energetica degli edifi ci e dei relativi impianti, gestito dalla struttura regionale competente.”.

2. Dopo il comma 12 bis dell'articolo 23 della l.r. 39/2005, e' aggiunto il seguente comma: “12 ter. Il sistema informativo di cui al comma 12 bis comprende l'archivio informatico delle certifi cazioni energetiche, nonche' il catasto degli impianti di climatizzazione. Le modalita' di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 7, nel rispetto degli standard di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della societa' dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale Toscana”).”.

La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Uffi ciale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 8 maggio 2009 La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 05.05.09.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI 
Proposta di legge della Giunta regionale 20 aprile 2009, n. 24 divenuta Proposta di legge del Consiglio regionale 24 aprile 2009, n. 339 Proponente: Assessore Riccardo Conti Assegnata alla 6^ Commissione consiliare Messaggio della Commissione in data 30 aprile 2009 Approvata in data 5 maggio 2009 Divenuta legge regionale 13/2009 (atti del Consiglio)










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Pubblicato su: 2009-07-22 (630 letture)

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