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BOLZANO (prov. autonoma)
(Legge n. 1 del 09-04-2009, art. 51; Deliberazione giunta 15 giugno 2009, n. 1609)




1. Tipologie di immobili.
Edifici esistenti alla data del 12 gennaio 2005, che abbia cubatura di almeno 300 mc, destinato almeno per la meta' a residenza.

2. Zone escluse.
Vietate espressamente solo le zone boscate e a verde alpino. Gli interventi sono possibili anche nei centri storici (zone A) e per gli edifici con vincolo storico-artistico e paesaggistico, ma con le identiche tutele e richieste di autorizzazioni previste dalle leggi provinciali.

3. Termini inizio lavori.
I Entro il 31 dicembre 2010 (non basta la richiesta di concessione edilizia sia inoltrata entro questa data, come accade nelle altre regioni).

4. Incrementi volumetrici.
Realizzabili fino a 200 metri cubi fuori terra, raggiungendo una superficie massima di 160 mq ad abitazione

4.1 Risparmio energetico.
E' richiesto per l'intero edificio (e non solo per le volumetrie aggiunte) il raggiungimento dello standard energetico Casa Clima C, quello previsto anche per le nuove costruzioni

4.2. Limiti urbanistici.
In linea di principio non e' possibile realizzare abitazioni autonome, salvo convenzioni con il Comune. Gli incrementi volumetrici non sono cumulabili con quelli gia' previsti per le aziende agricole e per le camere e gli appartamenti ad affitto turistico.

4.3. Limiti edilizi.
L'altezza ammissibile dell'edificio esistente puo' essere superata fino ad 1 m. In assenza di specificazioni a proposito, vanno serbate invece le distanze legali tra costruzioni e con strade e ferrovie e gli standard a parcheggio.

5. Demolizioni e ricostruzioni.
Escluse. Restano pero' concessi gli ampliamenti che prevedano demolizioni e ricostruzioni parziali, purche' coinvolgano al massimo la meta' della cubatura.

6. Autonomia comunale.
I Consigli comunali (o la Giunte, per i comuni sopra i 15 mila abitanti) possono determinare entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle presenti direttive ulteriori ambiti nei quali non e' ammesso l'ampliamento ed elevare la percentuale destinata a scopo abitativo fino al 75%.

7. Edilizia convenzionata e sovvenzionata.
L'incremento di volumetria previsto e' lo stesso stabilito per le abitazioni residenziali, con il vincolo di destinare ad edilizia convenzionata o agevolata, tramite convenzione, anche le parti aggiunte, anche qualora si trattasse di edifici autonomi

8. Iter e contributo costruzione.
E' necessaria comunque la richiesta di concessione edilizia (in Alto Adige non vige il permesso di costruire) con il meccanismo del silenzio-assenso entro 60 giorni dalla mancata pronuncia. La legge n. 1/2009 prevedeva che la Giunta provinciale, di concerto con il Consiglio dei comuni, potesse stabilire l'esenzione degli ampliamenti dal contributo sul costo di costruzione e il dimezzamento dei relativi oneri di urbanizzazione, ma tale disposizione non e' stata ripresa dalla delibera applicativa (.deliberazione 15 giugno 2009, n. 1609).

9. Edifici non abitativi.
Espressamente esclusi.


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fonte: confappi.it










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Pubblicato su: 2009-08-20 (333 letture)

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