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LOMBARDIA 
(Legge n. 13 del 16-07-2009)



LE NORME VARATE PER IL PIANO CASA IN SINTESI


1. Tipologie di immobili.
Edifici esistenti al 31 marzo 2005.

2. Zone escluse.
I Centri storici e i nuclei urbani di antica formazione, salvo l'eccezione prevista per le demolizioni e ricostruzioni. Le zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti all'agricoltura o ad attivita' produttive. Le aree inedificabili. Gli edifici realizzati senza titolo abilitativo o in totale difformita', anche se condonati. Gli edifici con vincolo storico-artistico.

3. Termini presentazione richiesta di assenso.
Dal 15 ottobre 2009 al 30 aprile 2011.

4. Incrementi volumetrici.
Del 20% al massimo della volumetria per le abitazioni uni e bifamiliari di qualsiasi grandezza, con incremento non superiore a 300 mc. Nella stessa misura, le altre abitazioni debbono avere volumetria massima di 1.200 mc.

4.1 Risparmio energetico.
Deve essere assicurato un risparmio per edificio esistente del 10% del fabbisogno energetico. In alternativa si possono raggiungere gli standard previsti per le nuove costruzioni.

    4.2. Limiti urbanistici.
Concesso al massimo il superamento indice fondiario del 50%. Esclusi gli edifici con abusi edilizi commessi per assenza di titolo abilitativo o in totale difformita', anche se successivamente condonati. Rispetto della normativa antisismica vigente.

    4.3. Limiti edilizi.
Possono essere superate, fino a 4 metri, le altezze massime previste. Vanno serbate le distanze legali.

5. Recuperi senza incrementi volumetrici. Riguardano gli edifici parzialmente residenziali e a quelli non residenziali in zone a prevalente destinazione residenziale, che vengano interamente destinati a residenza.

    5.1. Limiti edilizi. Le loro altezze debbono essere non superiore al massimo tra il valore esistente e quello ammesso dallo strumento urbanistico, vigente o adottato, con rapporti di copertura maggiorati fino al 25 per cento rispetto a quello previsto dallo strumento stesso per le zone residenziali

6. Demolizioni e ricostruzioni. Possibili con incremento fino al 30% della volumetria. Si sale al 35% se un quarto della superficie dell'area e' destinata ad alberi. E' ammessa la demolizione e ricostruzione anche nei Centri storici e i nuclei urbani di antica formazione, se l'edificio non e' coerente con le loro caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali. La richiesta e' subordinata al silenzio-rifiuto delle commissioni ambientali.

    6.1 Risparmio energetico. Tutto l'edificio deve avere fabbisogno termico diminuito del 30%.ripetto a quello previsto per le nuove costruzioni.

    6.2. Limiti urbanistici. Stessa volumetria per edifici esistenti misti residenziale e non, se destinati totalmente a residenziale, con rapporto copertura maggiorato 25% Per il resto, i limiti urbanistici sono gli stessi previsti per gli incrementi volumetrici.

    6.3. Limiti edilizi. Si puo' far eccezione alle altezze massime, con incremento fino a 4 metri. Vanno rispettate le distanze legali dalle costruzioni e dalle strade.

7. Autonomia comunale. Entro il 15 ottobre 2009 i comuni possono determinare esclusioni del loro territorio, e dare prescrizioni rispetto alla necessita' di necessita' di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali e a verde.

8. Edilizia convenzionata e sovvenzionata. Incrementi volumetrici fino al 40% cento della volumetria complessiva destinata a edilizia residenziale pubblica esistente nel quartiere, anche in assenza di piano urbanistico attutivo o in deroga a quello esistente. Contributo di costruzione limitato agli oneri di urbanizzazione ridotti al 50%.

    8.1 Risparmio energetico. Requisiti minimi di risparmio energetico previsti dai provvedimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 25 della l. r. 24/2006 nonche' una serie di altri interventi possibili (intonacatura facciate, aree a verde, recupero energetico, eliminazione amianto, eccetera).

9. Iter e contributo costruzione. I progetti che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico, sono soggetti all'esame dell'impatto paesistico previsto dal piano territoriale paesistico regionale,reso entro 60 giorni. Vige il silenzio-assenso. Il Contributo costruzione, sulla parte oggetto dell'ampliamento, e' ridotto del 30% salvo che i comuni, entro il 15 ottobre 2009, decidano una diversa riduzione.

10. Edifici non abitativi. Ammessi i fabbricati a destinazione artigianale o produttiva.

    10.1. Incrementi volumetrici. Del 30% del volume, ma solo a patto che lo permetta una motivata deliberazione comunale. Si sale al 35% se l'area e' alberata per almeno un quarto del lotto interessato, ovvero sono state piantate quinte arboree perimetrali, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

    10.2 Demolizioni e ricostruzioni. Possibili solo con deliberazione motivata dei comuni entro il termine del 15 ottobre 2009, nelle aree classificate a destinazione produttiva secondaria. Stessi aumenti volumetrici previsti per le demolizioni e ricostruzioni residenziali.

11. Altre disposizioni. Sono utilizzabili, senza incrementi, le volumetrie edilizie in seminterrato, per destinazioni accessorie alla residenza, per attivita' economiche ammesse dagli strumenti urbanistici, nonche' per attivita' professionali. Nelle aree destinate all'agricoltura e' consentito il recupero edilizio e funzionale, sino ad un massimo di 600 metri cubi, di edifici assentiti prima del 13 giugno 1980, per destinazioni residenziali dell'agricoltore, per agriturismo e per uffici e attivita' di servizio compatibili.

 

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fonte: confappi.it










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Pubblicato su: 2009-08-20 (336 letture)

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