cerca tra le news

   Ciao Anonimo Home  ·  Registrati  ·  Area Personale   ·  Forum ·  Newsletter  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Newsletter

Vuoi essere informato sulle nostre news?

Inserisci la tua email, riceverai non più di una newsletter a settimana

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l''iscrizione



PIEMONTE
(Legge Piemonte n. 20 del 14-07-2009, art. 1-7; art. 13)



LE NORME VARATE PER IL PIANO CASA IN SINTESI


1. Tipologie di immobili.
Edifici esistenti al 31 luglio 2009, ma, per il residenziale,solo unita' edilizie uni e bi-familiari. Sono equiparati quelli residenziali le abitazioni degli imprenditori agricoli e gli edifici a finalita' ricettive.

2. Zone escluse.
Aree agricole e soggette ad alluvioni. Centri storici, aree esterne ad essi pertinenti d'interesse storico e paesaggistico, nuclei minori, monumenti isolati,, parchi nazionali e nelle aree protette istituite con legge regionale, aree sismiche di pericolosita' IIIa (circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP dell'8 maggio 1996). Esclusi gli edifici valore storico-artistico o ambientale o documentario. Possibili gli interventi in aree con vincolo paesaggistico, fatto salvo l'ottenimento della relativa autorizzazione.

3. Termini presentazione richiesta di assenso.
31 dicembre 2011

4. Incrementi volumetrici.
Ampliamento del 20 % volumetria per un incremento massimo di 200 metri cubi. A lavori ultimati l'edificio deve avere al massimo 1.200 mc di volume.

Sono cumulabili con ampliamenti del 20% eventualmente gia' previsti dagli strumenti urbanistici per motivi igienico funzionali, anche qualora non fossero stati ancora realizzati Negli edifici residenziali ultimati entro il 2008 e' possibile trasformare ad abitazione anche il piano pilots, a condizione che le opere realizzate siano conformi alle prescrizioni igienico- sanitarie e alle norme in materia di contenimento del consumo energetico.

4.1 Risparmio energetico.
Riduzione del 40 per cento il fabbisogno di energia primaria oppure standard nuova costruzione per tutto l'edificio.

    4.2. Limiti urbanistici.
Nessuna nuova unita' abitativa. I cambi d'uso sono possibili solo se permessi dagli strumenti urbanistici vigenti. Nessun abuso edilizio, anche parziale, a meno che sia stato condonato. Gli incrementi sono alternativi a quelli previsti dalle norme regionali sul recupero dei sottotetti, che vengono rese applicabili dalla nuova legge per gli edifici esistenti al 31 dicembre 2008.

    4.3. Limiti edilizi.
Incremento possibile per le altezze, purche' la sopraelevazione sia limitata a un piano. Vanno serbati i limiti di densita' fondiaria minimi previsti dalla legge regionale n. 56/1977 (che variano a seconda degli abitanti di un comune) e l'indice di permeabilita' dei suoli. Nessuna agevolazione sulle distanze legali. Vanno rispettate le norme vigenti idrogeologiche e in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico sanitaria,.

5. Demolizioni e ricostruzioni.
Max 25% SUL esistente. Fino al 35% con il raggiungimento di una particolare qualita' ambientale. Resta necessaria l'assenso all'intervento con deliberazione del consiglio comunale.

    5.1 Risparmio energetico.
Va raggiunto il valore 1,5 previsto dal Protocollo Itaca Sintetico 2009 della Regione Piemonte (edilizia sostenibile). Incrementi fino al 35% se e' toccato il valore 2,5.

    5.2. Limiti urbanistici.
Destinazione abitativa del fabbricato almeno al 75% e uso diverso compatibile ad essa. Il volume a destinazione non residenziale non va computato ai fini dell'ampliamento e non va aumentato Occorre rispettare le caratteristiche tipologiche del contesto. I cambi d'uso sono possibili solo se permessi dagli strumenti urbanistici vigenti.

    5.3. Limiti edilizi.
La ricostruzione deve avvenire all'interno della stessa unita' catastale nella quale e' avvenuta la demolizione e vanno serbate le distanze legali. Per ilo resto, stesse regole previste per le addizioni di volumi.

6. Autonomia comunale.
Entro il 29 settembre 2009 i comuni possono escludere zone del loro territorio e dettare parametri di applicabilita' quantitativi e qualitativi, stabiliti dagli strumenti urbanistici.

7. Edilizia pubblica sovvenzionata. 
L'ampliamento del 20% e' condizionato all'ulteriore requisito del raggiungimento del valore 1 nello standard "Protocollo Itaca Sintetico 2009 Regione Piemonte". (edilizia sostenibile.)

8. Iter e contributo costruzione. 
Oneri di urbanizzazione ridotti 20% per interventi edilizi con superamento barriere architettoniche.

9. Edifici non abitativi. 
Gli edifici a destinazione turistica hanno gli stessi vantaggi previsti per quelli abitativi. Ammessi i fabbricati a destinazione artigianale o produttiva.

    9.1. Incrementi volumetrici. 
In caso di esaurimento degli standard di densita' fondiaria, c'e' la possibilita' della creazione di soppalchi con incremento massimo del 30% della SUL. Vi e' comunque, in tutti i casi, anche la possibilita' di incremento max del 20% della SUL, contenuto in 200 mq, senza rispetto degli standard urbanistici. Le due agevolazioni parrebbero cumulabili. .

    9.2 Demolizioni e ricostruzioni. 
Stessi criteri previsti per gli incrementi volumetrici.

VAI ALL'INDICE DELLE REGIONI

fonte: confappi.it










-----------------------------------------

_PRINTER Stampa questo Documento

Copyright © by aedilweb.it - edilizia in rete Tutti i diritti riservati.

Pubblicato su: 2009-08-20 (393 letture)

[ Indietro ]
Privacy Policy

 

Aedilweb.it - edilizia in rete
email: info@aedilweb.it
tel. 0923.944325
© 2001-2016 Aedilweb.it - Tutti i diritti riservati.
P.iva: 02621160817

Aedilweb.it, non si ritiene responsabile dei siti collegati ad aedilweb attraverso i propri links o banner, ne' delle informazioni contenute negli annunci pubblicitari sia gratuiti che a pagamento presenti nel proprio sito, inseriti o commissionati dagli utenti, ne' di informazioni commerciali o pubblicitarie, di societa' o ditte esterne, da noi inviate tramite email agli iscritti della nostra news letter.