(Legge Toscana 8 maggio 2009, n. 24)
LE NORME VARATE PER IL PIANO CASA IN SINTESI
1. Tipologie di immobili.
Con SUL esistente il 31 marzo 2009.
Tipologie monofamiliari o bifamiliare, senza limiti di ampiezza dell'esistente.
Negli altri casi la SUL massima deve essere di 350 mq. Sono equiparati agli
edifici abitativi quelli rurali residenza dell'imprenditore agricolo e dei
familiari.
2. Zone escluse.
Centri storici, parchi, riserve regionali e
nazionali. Escluse le zone con pericolosita' idraulica e geomorfologica molto
elevata.
3. Termini presentazione richiesta di assenso.
31 dicembre 2010.
4. Incrementi volumetrici.
Max 20% della SUL esistente al 31 marzo
2009 fino a un massimo di 70 mq lordi. Vanno computate nell'incremento
volumetrico le superfici utili condonate
4.1 Risparmio energetico.
Indice prestazione energetica inferiore al
20% rispetto a quello delle nuove costruzioni. Finestre con intercapedini di
aria o di gas (anche per i locali non ampliati). Utilizzo di tecniche
costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di
impianti alimentati da fonti rinnovabili.
4.2. Limiti urbanistici.
Le agevolazioni sono
concesse solo laddove strumenti urbanistici consentono la ristrutturazione
edilizia con addizioni funzionali o incrementi volumetrici. Si tratta comunque
della maggioranza del territorio regionale. No ai cambi d'uso. Fuori dai
centri abitati, approvvigionamento acqua potabile e di idonei sistemi di
smaltimento delle acque reflue Vietato l'incremento di nuove unita'
immobiliari o il cambio d'uso prima di 5 anni dalla presentazione della Dia o
del permesso di costruire, pena il fatto che l'intervento sia considerato come
totalmente abusivo, con demolizione.
4.3. Limiti edilizi.
Rispetto delle altezze
massime e delle distanze legali previste negli strumenti urbanistici.
5. Demolizioni e ricostruzioni.
Fino al 35% SUL esistente al 31 marzo
2009. E' possibile demolire e ricostruire anche immobili che abbiano fino al
25% di SUL a non abitativo. In tal caso pero' la superficie non abitativa non va
computata ai fini dell'incremento e non va aumentata.
5.1 Risparmio energetico.
Indice prestazione
energetica inferiore al 50% alle nuove costruzioni.
5.2. Limiti urbanistici.
Possono essere
create nuove unita' immobiliari di almeno 50 mq di SUL, ma un ulteriore
incremento e' vietato prima di 5 anni dalla richiesta di Dia o permesso. Per il
resto i limiti sono Identici a quelli previsti per gli incrementi volumetrici
5.3. Limiti edilizi.
Rispetto delle altezze
massime e delle distanze legali.
6. Autonomia comunale.
Nessuna.
7. Iter e contributo costruzione.
Si ricorre sempre alla Dia.
8. Edifici non abitativi.
Esclusi
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fonte: confappi.it