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TOSCANA
(Legge Toscana 8 maggio 2009, n. 24)



LE NORME VARATE PER IL PIANO CASA IN SINTESI


1. Tipologie di immobili.
Con SUL esistente il 31 marzo 2009. Tipologie monofamiliari o bifamiliare, senza limiti di ampiezza dell'esistente. Negli altri casi la SUL massima deve essere di 350 mq. Sono equiparati agli edifici abitativi quelli rurali residenza dell'imprenditore agricolo e dei familiari.

2. Zone escluse.
Centri storici, parchi, riserve regionali e nazionali. Escluse le zone con pericolosita' idraulica e geomorfologica molto elevata.

3. Termini presentazione richiesta di assenso.
31 dicembre 2010.

4. Incrementi volumetrici.
Max 20% della SUL esistente al 31 marzo 2009 fino a un massimo di 70 mq lordi. Vanno computate nell'incremento volumetrico le superfici utili condonate

4.1 Risparmio energetico.
Indice prestazione energetica inferiore al 20% rispetto a quello delle nuove costruzioni. Finestre con intercapedini di aria o di gas (anche per i locali non ampliati). Utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

    4.2. Limiti urbanistici.
Le agevolazioni sono concesse solo laddove strumenti urbanistici consentono la ristrutturazione edilizia con addizioni funzionali o incrementi volumetrici. Si tratta comunque della maggioranza del territorio regionale. No ai cambi d'uso. Fuori dai centri abitati, approvvigionamento acqua potabile e di idonei sistemi di smaltimento delle acque reflue Vietato l'incremento di nuove unita' immobiliari o il cambio d'uso prima di 5 anni dalla presentazione della Dia o del permesso di costruire, pena il fatto che l'intervento sia considerato come totalmente abusivo, con demolizione.

    4.3. Limiti edilizi.
Rispetto delle altezze massime e delle distanze legali previste negli strumenti urbanistici.

5. Demolizioni e ricostruzioni.
Fino al 35% SUL esistente al 31 marzo 2009. E' possibile demolire e ricostruire anche immobili che abbiano fino al 25% di SUL a non abitativo. In tal caso pero' la superficie non abitativa non va computata ai fini dell'incremento e non va aumentata.

    5.1 Risparmio energetico.
Indice prestazione energetica inferiore al 50% alle nuove costruzioni.

    5.2. Limiti urbanistici.
Possono essere create nuove unita' immobiliari di almeno 50 mq di SUL, ma un ulteriore incremento e' vietato prima di 5 anni dalla richiesta di Dia o permesso. Per il resto i limiti sono Identici a quelli previsti per gli incrementi volumetrici

    5.3. Limiti edilizi.
Rispetto delle altezze massime e delle distanze legali.

6. Autonomia comunale.
Nessuna.

7. Iter e contributo costruzione.
Si ricorre sempre alla Dia.

8. Edifici non abitativi.
Esclusi


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fonte: confappi.it










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Pubblicato su: 2009-08-20 (357 letture)

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