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UMBRIA
(Legge 26 giugno 2009, n. 13, art. 31-38)



LE NORME VARATE PER IL PIANO CASA IN SINTESI


1. Tipologie di immobili.
Tipologie monofamiliare o bifamiliare, senza limiti di ampiezza dell'esistente. Negli altri casi la SUL massima deve essere di 350 mq. Limite di superficie complessiva di 450 mq per edifici in aree agricole.

2. Zone escluse.
Centri storici, aree di inedificabilita', zone boscate, rischi frane, rischio idrogeologico, riserve integrali, arre con divieti di ampliamento o demolizione e ricostruzione. Edifici in aree agricole realizzati successivamente al 13 novembre 1997 fermo restante il limite di superficie complessiva di 450 mq ( comma 1 dell'articolo 35 della l. r. 11/2005). Edifici con vincolo storico-architettonico, o di edilizia monumentale.

3. Termini presentazione richiesta di assenso.
Entro il 30 dicembre 2010.

4. Incrementi volumetrici.
Max 20% della SUC fino al massimo complessivo di 70 mq. Per abitazioni che non siano mono o bifamiliari, la SUC deve essere di 350 mq al massimo. Vanno computate nell'incremento volumetrico le superfici utili condonate.

4.1 Risparmio energetico.
Criteri per la parte aggiunta da determinare con delibera Giunta che avrebbe dovuto essere gia' approvata.

    4.2. Limiti urbanistici.
Gli edifici abusivi debbono essere condonati e le superfici aggiunte non sono ampliabili. Divieto di cumulo con altri incrementi consentiti. Edifici in aderenza (e non in appoggio) o indipendenti condizionati a valutazione della sicurezza e a norme anti-sismiche.

    4.3. Limiti edilizi.
Rispetto delle altezze massime, delle distanze legali, delle norme antisismiche, delle urbanizzazioni. richieste

5. Demolizioni e ricostruzioni.
Incremento del 25% della SUC. Sale al 35% se l'intervento comprende almeno 3 edifici ricompresi entro un Piano Attuativo. Almeno il 75% della SUC deve essere a residenziale. La superficie non residenziale non e' computata ai fini dell'incremento.

    5.1 Risparmio energetico.
Certificazione di sostenibilita' ambientale, almeno in classe B. (l. r. 17/2008)

    5.2. Limiti urbanistici.
Reperimento spazi a parcheggio nella misura di 1 mq ogni 10 mc di costruzione. Se l'intervento riguarda la realizzazione di almeno 8 alloggi, il 50% della superficie deve essere destinato a locazione a canone concordato. Per il resto, identici a quelli previsti per gli incrementi volumetrici.

    5.3. Limiti edilizi.
Identici a quelli previsti per gli incrementi volumetrici

6. Autonomia comunale.
Entro. il 29 agosto 2009 i comuni possono escludere zone del loro territorio o stabilire altri limiti.

7. Iter e contributo costruzione.
Gli interventi sugli edifici non abitativi sono soggetti a permesso di costruire ma con il procedimento abbreviato previsto dall'art. 18 della legge n. 1/2004 (asseverazione del progettista abilitato), quelli sugli abitativi a Dia. Il contributo di costruzione e' dovuto in misura standard.

8. Edifici non abitativi.
A destinazione artigianale, industriale e per servizi, zone D (Dm 1444/1968 ) con superficie fondiaria di almeno 20 mila mq. Esclusi espressamente quelli alberghieri, extralberghieri e commerciali per medie e grandi strutture di vendita.

    9.1. Incrementi volumetrici. Massimo il 20% della SUC. Occorre chiedere piano attuativo con previsioni planovolumetriche da sottoporre a parere della provincia da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta Necessaria la riqualificazione architettonica. Del contesto, il recupero delle acque piovane, il risparmio energetico e l' utilizzo di fonti di energia rinnovabile (secondo i criteri previsti per le nuove costruzioni)

    9.2 Demolizioni e ricostruzioni. Massimo il 20% della SUC. Vanno reperiti spazi a parcheggio: in mancanza e' possibile una compensazione con il pagamento di una somma. Per il resto, valgono i criteri dettati per gli incrementi volumetrici.

10. Altre disposizioni. Per gli edifici che ottengono la certificazione di sostenibilita' ambientale in classe A ( Titolo II della legge regionale 18 novembre 2008, n. 17), il comune puo' prevedere l'incremento, fino ad un massimo del 20%, della potenzialita' edificatoria stabilita dgli strumenti urbanistici esclusione degli interventi in centro storico e elle one agricole. La percentuale scende al 10% per gli edifici in classe B.

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fonte: confappi.it










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Pubblicato su: 2009-08-20 (402 letture)

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