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VENETO
(Legge Veneto n. 14 del 08-07-2009, 2 delibere di Giunta)



LE NORME VARATE PER IL PIANO CASA IN SINTESI


1. Tipologie di immobili.
Fabbricati esistenti o il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al comune entro il 31 marzo 2009. Per gli edifici residenziali in zona agricola l'ampliamento del 20 % realizzato sulla prima casa di abitazione e' calcolato sulla volumetria massima assentibile, secondo norme apposite.

2. Zone escluse.
Centri storici, zone con limiti comunali agli interventi edilizi, aree dichiarate ad alta pericolosita' idraulica, inedificabili,. Ammesse invece le zone demaniali e tutelate nei limiti della norme urbanistiche e ambientali. Esclusi gli edifici con vincolo storico-artistico 

3. Termini presentazione richiesta di assenso.
Entro l'11 luglio 2011. Gli interventi, ad esclusione di quelli sulla prima casa di abitazione, non possono iniziare prima del 30 ottobre 2009.

4. Incrementi volumetrici.
Incremento massimo del 20% volume Sale al 30% in caso di uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kwh., anche se gia' installate.

    4.1 Risparmio energetico-ambientale. 
Tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 3 2007, n. 4 (Edilizia sostenibile). Essa prevede, secondo i criteri del protocollo Itaca, un complesso di 34 diversi criteri di valutazione a punteggio. Alla fine dei calcoli e' possibile appartenere a una classe, che va da -1 a +5. La graduazione tiene conto delle classi (anche se il meccanismo andrebbe chiarito). 

    4.2. Limiti urbanistici.
In linea di massima, l'incremento deve avvenire in contiguita', salvo impossibilita' tecniche, e su aree che abbiano una destinazione compatibile con la destinazione d'uso dell'edificio da ampliare. Ammesso l'aumento della superficie utile di pavimento all'interno del volume autorizzato. A questa condizione e' concesso il cambio di destinazione d'uso. Va computato nell'incremento il recupero dei sottotetti a sensi della legge regionale 6 aprile 1999, n. 12. Per le case a schiera l'ampliamento e' ammesso qualora venga realizzato in maniera uniforme con le stesse modalita' su tutte le case della schiera. Non concorrono alla cubatura le pensiline e le tettoie per l'installazione di impianti solari e fotovoltaici integrati o parzialmente integrati, con potenza non superiore a 6 kWp. Le loro caratteristiche sono gia' state decise con delibera di Giunta: l'altezza media deve essere al massimo di 3,5 ml dal piano campagna ovvero 2,5 ml dal piano pavimento sul quale vengono realizzate. I serbatoi per gli impianti termici debbono essere integrati sulla copertura della pensilina o tettoia o comunque non essere disposti sul tetto. La superficie massima dell'impianto non computabile volumetricamente non puo' essere maggiore di 10 mq per ogni kW e/o kWp di potenza dell'impianto, con un massimo di 60 mq:. In tali limiti dimensionali, nessun onere di costruzione puo' essere applicato

    4.3. Limiti edilizi.
Quelli standard

5. Demolizioni e ricostruzioni.
Incremento fino al 40% del volume (si arriva al 50% in presenza di un piano attuativo), ammesso per gli edifici realizzati prima del 1989.

    5.1 Risparmio energetico.
Come per gli incrementi volumetrici.

    5.2. Limiti urbanistici.
Gli edifici da demolire debbono essere stati realizzarti anteriormente al 1989. Ammesso l'aumento della superficie utile di pavimento all'interno del volume autorizzato

    5.3. Limiti edilizi.
Quelli standard.

6. Autonomia comunale.
Delibera comunale obbligatoria entro il termine del 30 ottobre 2009 sulle regole di applicabilita' della legge. In mancanza, la Giunta regionale, entro 15 giorni, nomina un commissario ad acta.

7. Iter e contributo costruzione.
Tutti gli interventi con semplice Dia. Riduzione del 60% del contributo di costruzione per edificio o unita' immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo. I comuni possono decidere riduzioni del contributo di costruzione per gli interventi di bioedilizia o con ricorso a fonti rinnovabili.

8. Edifici non abitativi.
Tutti gli edifici con qualsiasi destinazione d'uso, escluse le grandi strutture commerciali, qualora si eludano le disposizioni regionali programmatorie. Regole particolari per gli insediamenti turistici e ricettivi (incremento del 20% SUC solo per le attrezzature all'aperto, proroga delle concessioni demaniali marittime per la durata massima prevista dalle vigenti normative nazionali e regionali).

    8.1. Incrementi volumetrici. 20% SUC (sale al 30% in caso di uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kwh., ancorche' gia' installati)

    8.2 Demolizioni e ricostruzioni. Incremento massimo del 40% della SUC. Gli edifici da demolire debbono essere stati realizzarti anteriormente al 1989. Devo essere utilizzate tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile”. La Giunta regionale, con delibera, ha gia' integrato le linee guida di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 4/2007, prevedendo la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento in funzione della qualita' ambientale ed energetica dell'intervento. Secondo i principi del Protocollo Itaca sono stati individuati 19 criteri per gli edifici non abitativi con relativo punteggio, in modo di raggiungere una votazione finale che va da un minimo di -1 a un massimo di + 5. Per gli edifici con voto + 1 l'incremento volumetrico ammesso e' del 20% e si giune al 40% per quelli con punteggio + 4 o +5.

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fonte: confappi.it










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Pubblicato su: 2009-08-20 (334 letture)

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