Prefazione e definizioni
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante legge
finanziaria per il 2007 (di seguito: legge finanziaria 2007) e, in
particolare:
- il comma 344, in forza del quale e' riconosciuta una detrazione
dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese,
effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il
31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore
massimo della detrazione pari a 100.000 euro da ripartire in tre
quote annuali di pari importo;
- il comma 345, in forza del quale e' riconosciuta una detrazione
dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese,
effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il
31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore
massimo della detrazione pari a 60.000 euro da ripartire in tre quote
annuali di pari importo;
- il comma 346, in forza del quale spetta una detrazione
dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese,
effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il
31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore
massimo della detrazione pari a 60.000 euro da ripartire in tre quote
annuali di pari importo;
- il comma 347, in forza del quale spetta una detrazione
dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese,
effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il
31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore
massimo della detrazione pari a 30.000 euro da ripartire in tre quote
annuali di pari importo;
- il comma 348, in forza del quale le detrazioni di cui ai
commi 344, 345, 346 e 347 sono concesse con le modalita' di cui
all'art. 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e secondo le relative norme previste dal regolamento
attuativo di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio
1998, n. 41 e successive modificazioni, nonche' secondo le ulteriori
condizioni previste nel medesimo comma 348;
- il comma 349, il quale prevede che con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono
stabilite modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 344, 345, 346 e 347;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell'edilizia;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica e, in particolare, l'art. 1
riguardante disposizioni tributarie concernenti interventi di
recupero del patrimonio edilizio;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41
e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stato
adottato il regolamento recante norme di attuazione e procedure di
controllo di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in
materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle
finanze ed il relativo trasferimento di funzioni gia' attribuite al
Ministero delle finanze;
Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, e
successive modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto che la tabella 3 della legge finanziaria 2007, alle colonne
delle «strutture opache orizzontali» riporta erroneamente
un'inversione dei valori relativi alle trasmittanze delle «coperture»
e dei «pavimenti»;
Ritenuto che, in attesa della correzione del predetto errore, fosse
opportuno stabilire le modalita' di attuazione delle disposizioni di
cui ai commi 344, 345, limitatamente agli interventi sulle strutture
opache verticali e sulle finestre comprensive di infissi, nonche' di
cui ai commi 346 e 347 della legge finanziaria 2007
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di
cui ai commi seguenti.
2. Per interventi di riqualificazione energetica di edifici
esistenti di cui all'art. 1, comma 344, della legge finanziaria 2007,
si intendono gli interventi che conseguono un indice di prestazione
energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20
per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui
all'allegato C del presente decreto.
3. Per interventi sull'involucro di edifici esistenti di cui
all'art. 1, comma 345, della legge finanziaria 2007, si intendono gli
interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita'
immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali,
finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato,
verso l'esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i
requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m^2K, evidenziati
nella tabella di cui all'allegato D al presente decreto.
4. Per interventi di installazione di pannelli solari di cui
all'art. 1, comma 346, della legge finanziaria 2007, si intende
l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di
acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura,
istituti scolastici e universita'.
5. Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale di cui all'art. 1, comma 347, della legge finanziaria 2007,
si intendono gli interventi, di sostituzione, integrale o parziale,
di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di
distribuzione.
6. Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla
progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad
esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini
professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi
professionali dei geometri o dei periti industriali.
7. Si applicano, inoltre, le definizioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e
integrazioni.