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DECRETO 19 febbraio 2007 - Art. 1
Prefazione e definizioni



 


 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto  l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante legge
finanziaria  per  il  2007 (di seguito: legge finanziaria 2007) e, in
particolare:
    - il comma 344, in forza del quale e' riconosciuta una detrazione
dall'imposta  lorda  per  una quota pari al 55 per cento delle spese,
effettivamente  rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il
31 dicembre  2007  per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore
massimo  della  detrazione  pari  a  100.000 euro da ripartire in tre
quote annuali di pari importo;
    - il comma 345, in forza del quale e' riconosciuta una detrazione
dall'imposta  lorda  per  una quota pari al 55 per cento delle spese,
effettivamente  rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il
31 dicembre  2007  per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore
massimo della detrazione pari a 60.000 euro da ripartire in tre quote
annuali di pari importo;
    - il   comma 346,  in  forza  del  quale  spetta  una  detrazione
dall'imposta  lorda  per  una quota pari al 55 per cento delle spese,
effettivamente  rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il
31 dicembre  2007  per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore
massimo della detrazione pari a 60.000 euro da ripartire in tre quote
annuali di pari importo;
    - il   comma 347,  in  forza  del  quale  spetta  una  detrazione
dall'imposta  lorda  per  una quota pari al 55 per cento delle spese,
effettivamente  rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il
31 dicembre  2007  per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore
massimo della detrazione pari a 30.000 euro da ripartire in tre quote
annuali di pari importo;
    - il  comma 348,  in  forza  del  quale  le  detrazioni di cui ai
commi 344,  345,  346  e  347  sono  concesse con le modalita' di cui
all'art.  1,  della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449, e successive
modificazioni,  e  secondo le relative norme previste dal regolamento
attuativo  di  cui  al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio
1998,  n. 41 e successive modificazioni, nonche' secondo le ulteriori
condizioni previste nel medesimo comma 348;
    - il  comma 349,  il  quale  prevede che con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  di  concerto  con il Ministro dello
sviluppo  economico,  da  adottare  entro  il  28 febbraio 2007, sono
stabilite  modalita'  di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui ai
commi 344, 345, 346 e 347;
  Visto  il  decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell'edilizia;
  Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n. 449, recante misure per la
stabilizzazione  della  finanza  pubblica e, in particolare, l'art. 1
riguardante   disposizioni   tributarie   concernenti  interventi  di
recupero del patrimonio edilizio;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41
e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante norme di attuazione e procedure di
controllo  di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in
materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
  Visti  gli  articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle
finanze  ed  il relativo trasferimento di funzioni gia' attribuite al
Ministero delle finanze;
  Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, e
successive modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali;
  Visto  che  la tabella 3 della legge finanziaria 2007, alle colonne
delle    «strutture    opache   orizzontali»   riporta   erroneamente
un'inversione dei valori relativi alle trasmittanze delle «coperture»
e dei «pavimenti»;
  Ritenuto che, in attesa della correzione del predetto errore, fosse
opportuno  stabilire le modalita' di attuazione delle disposizioni di
cui  ai commi 344, 345, limitatamente agli interventi sulle strutture
opache  verticali e sulle finestre comprensive di infissi, nonche' di
cui ai commi 346 e 347 della legge finanziaria 2007
                              Decreta:

                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di
cui ai commi seguenti.
  2.   Per  interventi  di  riqualificazione  energetica  di  edifici
esistenti di cui all'art. 1, comma 344, della legge finanziaria 2007,
si  intendono  gli interventi che conseguono un indice di prestazione
energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20
per   cento  rispetto  ai  valori  riportati  nelle  tabelle  di  cui
all'allegato C del presente decreto.
  3.  Per  interventi  sull'involucro  di  edifici  esistenti  di cui
all'art. 1, comma 345, della legge finanziaria 2007, si intendono gli
interventi  su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita'
immobiliari   esistenti,   riguardanti  strutture  opache  verticali,
finestre  comprensive  di  infissi, delimitanti il volume riscaldato,
verso  l'esterno  e  verso  vani  non  riscaldati  che  rispettano  i
requisiti  di trasmittanza termica U, espressa in W/m^2K, evidenziati
nella tabella di cui all'allegato D al presente decreto.
  4.  Per  interventi  di  installazione  di  pannelli  solari di cui
all'art.  1,  comma 346,  della  legge  finanziaria  2007, si intende
l'installazione  di  pannelli solari per la produzione di acqua calda
per  usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di
acqua  calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura,
istituti scolastici e universita'.
  5.  Per  interventi  di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale di cui all'art. 1, comma 347, della legge finanziaria 2007,
si  intendono  gli interventi, di sostituzione, integrale o parziale,
di  impianti  di  climatizzazione  invernale  con  impianti dotati di
caldaie  a  condensazione  e contestuale messa a punto del sistema di
distribuzione.
  6.  Per  tecnico  abilitato  si  intende un soggetto abilitato alla
progettazione  di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad
esso  attribuite  dalla  legislazione  vigente,  iscritto agli ordini
professionali  degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi
professionali dei geometri o dei periti industriali.
  7.  Si  applicano,  inoltre,  le  definizioni  di  cui  al  decreto
legislativo   19 agosto   2005,  n.  192  e  successive  modifiche  e
integrazioni.










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Pubblicato su: 2007-02-27 (581 letture)

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