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DECRETO 19 febbraio 2007 - art. 3
Spese per le quali spetta la detrazione




Art. 3.
               Spese per le quali spetta la detrazione


  1.  La  detrazione  relativa  alle spese per la realizzazione degli
interventi  di  cui  all'art.  1, commi da 2 a 5, spetta per le spese
relative a:
    a) interventi  che  comportino  una  riduzione della trasmittanza
termica  U  degli  elementi  opachi costituenti l'involucro edilizio,
comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie, attraverso:
      1) fornitura  e  messa  in  opera  di materiale coibente per il
miglioramento   delle   caratteristiche   termiche   delle  strutture
esistenti;
      2) fornitura  e  messa  in  opera  di materiali ordinari, anche
necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso
di  quelle  preesistenti,  per il miglioramento delle caratteristiche
termiche delle strutture esistenti;
      3) demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
    b) interventi  che  comportino  una  riduzione della trasmittanza
termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:
      1) miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture
esistenti  con  la  fornitura  e  posa in opera di una nuova finestra
comprensiva di infisso;
      2) miglioramento  delle caratteristiche termiche dei componenti
vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.
    c) interventi   impiantistici   concernenti   la  climatizzazione
invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso:
      1) fornitura  e  posa  in  opera  di  tutte  le apparecchiature
termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonche' delle opere
idrauliche  e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte
di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche
in integrazione con impianti di riscaldamento;
      2) smontaggio  e  dismissione  dell'impianto di climatizzazione
invernale  esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di
tutte   le   apparecchiature   termiche,  meccaniche,  elettriche  ed
elettroniche,  delle  opere  idrauliche  e  murarie necessarie per la
sostituzione,   a  regola  d'arte,  di  impianti  di  climatizzazione
invernale  con  impianti  dotati  di  caldaie  a condensazione. Negli
interventi  ammissibili  sono  compresi,  oltre  a quelli relativi al
generatore  di  calore,  anche gli eventuali interventi sulla rete di
distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi
controllo e regolazione nonche' sui sistemi di emissione.
    d) prestazioni  professionali necessarie alla realizzazione degli
interventi   di  cui  alle  lettere a), b)  e c),  comprensive  della
redazione  dell'attestato  di  certificazione  energetica, ovvero, di
qualificazione energetica.










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Pubblicato su: 2007-02-27 (501 letture)

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