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Problemi con OS2-A

 
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Autore Messaggio
scafatese
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Registrato: May 10, 2012
Messaggi: 260

MessaggioInviato: Ven Apr 07, 2017 3:50 pm    Oggetto: Problemi con OS2-A Rispondi citando

Una procedura pubblicata sulla GURI il 15.03.2017, con prevalente OG 2 per circa euro 600.000 (92,30%) e scorporabile OS 2-A per circa euro 50.000 (7,70%), non prevede il subappalto per la OS 2-A, oltre logicamente al non avvalimento. Ho provato a contattare il RUP e, sulla scorta D.M. 10.11.2016 n°248 entrato in vigore il 19.01.2017, ho tentato di eccepire che essendo la OS 2-A inferiore al 10%, ricorreva il caso che essa potesse essere subappaltata e pertanto non fosse necessario il possesso di SOA. Almeno questa era la mia convinzione confrontandomi anche con il testo di Bosetti, il quale riporta la subappaltabilià, se inferiore al 10%, delle categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25 addirittura a prescindere dal loro importo. Praticamente basta siano inferiori al 10% dell'importo dell'appalto.
La laconica risposta negativa da parte del RUP, senza mai nominare in nessuna legge e/o norma, mi ha però instillato dei dubbi.
Cortesemente chiedo a qualche anima gentile di disquisire in merito.
Sin d'ora ringrazio.



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Garista45
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Registrato: Aug 15, 2008
Messaggi: 1513
Località: LECCE

MessaggioInviato: Lun Apr 10, 2017 8:42 am    Oggetto: Rispondi citando

A mio parere la OS2-A essendo inferiore al 10% non doveva essere rappresentata come categoria scorporabile singola ma doveva essere inglobata nella OG2 ed eventualmente evidenziata solo come sotto categoria per soli motivi di appartenenza.- .- Di conseguenza, in tal caso, poteva essere benissimo subappaltata rientrando nel 30% complessivo dell'appalto.-Per ciò che attiene il subappalto della OS2-A la tua interpretazione rilevata da Bosetti credo non sia esatta in quanto è vero che essendo ricompresa tra le SIOS può essere subappaltata in quanto inferiore al 10% ma è pur vero che essendo l'appalto dell'importo complessivo superiore ai 150.000,00 euro il subappaltatore deve essere necessariamente in possesso della SOA.- Tuttavia vediamo cosa ne pensa l'amico valerio demonte.-



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scafatese
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Registrato: May 10, 2012
Messaggi: 260

MessaggioInviato: Mar Apr 11, 2017 10:56 am    Oggetto: Rispondi citando

Garista45 grazie per la risposta.

Sinceramente ho sin'oggi pensato che l'importo di euro 150.000 fosse riferito all'importo delle SIOS scorporabili e mi sono sempre e solo preoccupato di verificare se fossero inferiori al 10%, per poterle subappaltare.
Ora sono ancora più confuso di prima....

p.s.: il mio problema attuale è solo quello di poter partecipare alla procedura con la sola qualificazione per la prevalente OG2 e poter dichiarare che in caso di aggiudicazione subappalterò ad impresa munita di idonea requisiti speciali.



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dimonte
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Registrato: Jun 27, 2016
Messaggi: 176

MessaggioInviato: Sab Apr 15, 2017 9:50 am    Oggetto: Rispondi citando

Rispondo a Garista sulla faccenda delle 150.000 euro.
L’argomento è stato più volte chiarito da ANAC e giurisprudenza. La soglia delle 150.000 euro, sotto la quale non necessita il possesso SOA, e quindi si parteciperebbe attivando il famoso art. 90, non si riferisce all’importo complessivo dell’appalto, bensì all’importo della singola categoria per la quale l’impresa intende partecipare.
Vi cito a titolo di esempio il Parere n.86 del 30/05/2012 che potete trovare al seguente link

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_RisultatoRicerca?id=28bb74ed0a7780a5011950421e7df4cf&search=sondag

Per quanto riguarda il caso di Scafatese sulla subappaltabilità della OS2 credo che non ci siano problemi o almeno, se qualcuno ha da dire qualcosa in contrario deve, prima di fare affermazioni, spiegarne il motivo e poi procedere con le affermazioni (mi riferisco al RUP). E’ ora di finirla con queste storie.

Auguri a tutti.



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Garista45
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Registrato: Aug 15, 2008
Messaggi: 1513
Località: LECCE

MessaggioInviato: Lun Apr 17, 2017 10:10 am    Oggetto: Rispondi citando

Caro Valerio
ti riporto un parere della stessa AVCP dove dice il contrario di quanto sostieni. Mi riservo, comunque, di riportarti una sentenza del Consiglio di Stato che in questo momento non ho a portata di mano tenuto conto che quest'ultima ha un peso assai diverso dal parere dell'AVCP che ha compiti solo consultivi e di indirizzo:
Testo Integrale
LA QUALIFICAZIONE PER LAVORAZIONI SCORPORABILI DI VALORE INFERIORE A 150.000 VA EFFETTUATA A MEZZO SOA SE APPALTO E' COMPLESSIVAMENTE DI VALORE SUPERIORE A 150.000
AVCP PARERE 2013
L’equivoco nel quale è caduta la stazione appaltante sta nell’avere ritenuto applicabile l’art. 28 del D.P.R. n. 34/2000 (attuale art. 90 D.P.R. 207/2010), in considerazione del solo importo dei lavori rientranti nella categoria OS33, laddove, invece, come piu' volte ribadito da questa Autorita', il mancato possesso dell’attestazione SOA e la conseguente possibilita' di partecipare agli appalti di lavori pubblici qualora in possesso di determinati requisiti da dichiarare in sede di domanda di partecipazione o di offerta (e non successivamente), sussiste esclusivamente nei casi in cui sia l’importo dei lavori, e non l’importo dei lavori nella singola categoria, ad essere pari o inferiore a 150.000 euro.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di Raddusa – “Gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto sportivo polivalente coperto in Contrada San Nicolo’ nel Comune di Raddusa ” – Importo a base di gara euro 366.115,70 – Criterio di aggiudicazione: prezzo piu' basso - S.A.: Comune di Raddusa (CT)

Artt. 92, 107 e 109 D.P.R. n. 207 del 2010 (gia' artt.95, 72 e 74 D.P.R. n.554/1999) – Requisiti del concorrente, subappalto di categorie scorporabili ed esercizio del potere di cui all’art.46 del D.Lgs. n.163/2006.



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dimonte
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Registrato: Jun 27, 2016
Messaggi: 176

MessaggioInviato: Lun Apr 17, 2017 3:46 pm    Oggetto: Rispondi citando

Mario, non è che lo sostengo io, lo ha sostenuto AVCP la quale a distanza di qualche mese ha sostenuto l’esatto contrario, come da te giustamente riportato. Se facciamo una ricerca in questi ultimi anni probabilmente ne troveremo tante che dicono una cosa e altrettante che dicono il contrario.
Ma questa non mi pare una novità.
Personalmente ritengo sia più giusto dare credito alla tesi di ritenere applicabile l’art. 90 a qualsiasi titolo si vogliano eseguire lavori sotto i 150.000 euro a prescindere dall’importo complessivo dell’appalto e tutto ciò nello spirito di favorire la massima partecipazione delle micro imprese, che tanto va di moda specialmente negli ultimi tempi.
In merito al peso della AVCP (ora ANAC), le cose sono nuovamente cambiate, visto che alla stessa Autorità è stato demandato il compito di riscrivere e riformare tutto il comparto del sistema di qualificazione. Vogliamo dire che una Autorità che ha questo compito non ha nessun peso?
Comunque, posto che il dibattito se rimane tra noi due non avrebbe senso, seppur a me rimane sempre di grande rilievo, sentiamo anche il parere degli altri a cominciare da Scafatese.



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Garista45
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MessaggioInviato: Lun Apr 17, 2017 7:01 pm    Oggetto: Rispondi citando

Caro Valerio, l'essere intervenuto in un giorno festivo ti fa onore è rafforza il mio concetto su di te, se ciò possa avere un valore, e cioè che oltre la tua preparazione in materia di appalti sei anche innamorato del tuo lavoro nonostante i tempi difficili.- Ora sono perfettamente d'accordo che oggi l'ANAC e la giurisprudenza in genere dicono tutto ed il contrario di tutto quando sarebbe sufficiente che la legge fosse chiara e non schiava delle interpretazioni varie. Infatti, un vecchio principio recitava"Ubi lex voluit dixit, ubi colui tacuit" e cioè se il legislatore non lo ha detto si deve presupporre che non lo abbia voluto normare e che pertanto non si debba procedere a interpretazioni estensive, evidentemente detto principio oggi non ha alcun senso.- Per ciò che attiene alle competenze dell'ANAC è vero che oggi sono state notevolmente rafforzate ma è pur vero che i suoi pareri non hanno valore giurisprudenziale come le sentenze dei TAR, Consiglio di Stato ed Adunanza Plenaria dello stesso.- Rientrando nella discussione che ci riguarda desidero evidenziarti che l'art.92 del DPR 207 del 2010 al punto 7) recita quanto segue:
Art. 92. Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti
Il bando di gara, l’avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedano lavorazioni relative ad una o più categorie di cui all’articolo 107, comma 2, di importo non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al quindici per cento ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell’articolo 90.
(Al riguardo per dette lavorazioni vedasi per ultimo il Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248)
Quanto sopra chiarisce senza ombra di dubbio tre cose:
1)che gli artt.90 e 92 possono essere tirati in ballo solo per le SIOS ;
2)che quest'ultime non debbano essere superiori a 150.000,00 euro,
3)singolarmente superiori al 15% di cosa? Ovviamente dell'importo complessivo dell'appalto.-
Ecco come, a mio parere, entra in ballo l'importo complessivo dell'appalto e non riguarda solo l'importo della singola categoria.-

Comunque mi ha fatto piacere risentirmi con te perchè è un'occasione per arricchirci vicendevolmente ed invito anch'io altri amici del forum ad intevenire con un proprio motivato parere in merito.- Per ultimo ti ringrazio per gli auguri pasquali e ti chiedo scusa se non gli ho ricambiati prima a te in particolare ed a tutti gli amici del forum -AMMINISTRATORE IN TESTA-



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MessaggioInviato: Lun Apr 17, 2017 10:02 pm    Oggetto: Rispondi citando

Per come la vedo io, nel caso di SIOS, l’ulteriore requisito, oltre ad essere singolarmente inferiore a 150.000 euro, è che singolarmente sia superiore al 15% (in questo caso sono ovviamente d’accordo con te che si riferisce all’appalto).
Per completezza verso chi ci legge, nel caso da te prospettato del parere AVCP (n. 200 del 2012), trattasi di una OS33 che non è SIOS mentre nel parere da me evidenziato trattasi di OS21 che è SIOS.



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MessaggioInviato: Lun Apr 17, 2017 10:36 pm    Oggetto: Rispondi citando

Sinceramente questa del 15% per le SIOS è una norma della quale non ne capisco il senso.
Se per esempio, in un appalto di complessive 400.000 euro, devo fare 100.000 euro di OS21 (maggiore del 15%), lo posso fare con l’art. 90. Se invece la OS21 è di 50.000 euro (12,5%), la posso fare sola avendo la SOA? Ma che assurdità è questa? Dove sto sbagliando?



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MessaggioInviato: Mar Apr 18, 2017 7:56 am    Oggetto: Rispondi citando

Valerio, per fugare ogni tua perplessità ti riporto integralmente il concetto espresso in merito alle SIOS dal Dott. Bosetti che conosciamo bene tutti di chi si tratta in materia di appalti:
Proviamo a fare un po’ di ordine.
La OS4 è una categoria elencata all’art. 12, comma 1, della legge n. 80/2014 (e* art. 107, comma 2, regolamento), quindi se superiore al 15% vi è l’obbligo di qualificazione e il divieto (parziale) si subappalto e* art. 37, comma 11, del Codice. Nel quesito la scorporabile OS4 ha un importo di euro 30.000.
Sono possibili quattro casi, con categoria prevalente OG1, in base all'importo totale dell'appalto:
1. fino a euro 150.000;
2. da euro 150.001 a euro 199.999 (quindi la OS4 incide > 15%)
3. a partire da 200.000 a euro 299.999 (quindi la OS4 incide <= 15% ma >10%).
4. a partire da 300.000 e oltre (quindi la OS4 incide <= 10%).
Possibili soluzioni in base ai casi citati:
1. Personalmente ritengo non ci siano problemi di sorta all’applicazione dell’articolo 90. Anche volendo prevedere un obbligo di qualificazione specifico, i lavori impiantistici generici per 30.000 euro eseguiti nel quinquennio possono essere utilizzati per la OS4 (ammesso che ciò sia rilevante, poiché potrebbero bastare lavori riconducibili alla OG1 per l’intero importo dell’appalto). Anche prescindendo da ciò che ha detto l’AVCP tutti gli impianti tecnici sono ricompresi nei codici CPV sotto le prime tre cifre.
2. In questo caso la OS4 rientra nell’art. 37, comma 11, del codice, per presenza della condizione di “importo > 15% del totale”, diventa quindi una scorporabile “obbligatoria”. In tal caso il concorrente può usufruire della qualificazione semplificata e* art. 90, in quanto l’art. 90, comma 7, prevede tale facilitazione per le lavorazioni e* art. 37, comma 11, del codice (s.i.o.s. > 15%). Ne discende la possibilità di qualificazione semplificata e* art. 90).
3. In questo caso la OS4 NON rientra nell’art. 37, comma 11, del codice, per assenza della condizione di “importo > 15% del totale”, diventa quindi una scorporabile “ordinaria”. In tal caso il concorrente NON può usufruire della qualificazione semplificata e* art. 90, in quanto l’art. 90, comma 7, riserva tale facilitazione alle lavorazioni e* art. 37, comma 11, del codice (s.i.o.s. > 15%). Ne discende l’obbligo di qualificazione mediante attestazione SOA (e non ammissibilità della qualificazione semplificata e* art. 90).
4. In questo caso la OS4 NON deve essere esposta nel bando in quanto NON scorporabile ma assorbita nella prevalente OG1 a tutti gli effetti.
NOTA BENE.
Si potrebbe osservare: ma come, se rientra nelle s.i.o.s. > 15% (caso 2) si può ricorrere ai requisiti semplificati; se NON rientra nelle s.i.o.s. >15% in quanto <=15% (caso 3) è necessaria l’attestazione SOA!
Non è un controsenso che fattispecie più “delicate, complesse e tutelate” siano ammesse alla qualificazione semplificata e* art. 90 mentre per fattispecie in astratto meno rilevanti (scorporabili “ordinarie”) sia richiesta l’attestazione SOA?
Beh, no! La contraddizione è solo apparente: per le scorporabili “ordinarie” il combinato normativo prevede maggiori facilitazioni per il concorrente; infatti questi può concorrere senza qualificazione specifica nella scorporabile sommandone l’importo nella prevalente e poi usare il subappalto integrale; al contrario le scorporabili “s.i.o.s. >15%” essendo vietati sia il subappalto integrale che l’assorbimento nella prevalente, quindi obbligatoria la qualificazione specifica, il regolamento correttamente per queste scorporabili (e solo per queste) ammette la qualificazione con i requisiti semplificati e* art. 90, ripristinando così, in altro modo, le possibilità di partecipazione.
B. Bosetti
avrei voluto riportarti il link in data- 02 August 2014 : 10:46:41 dove avresti potuto , se lo avessi ritenuto opportuno, seguire tutta la discussione ma con la mia connessione scarsissima non sono riuscito ad entrare nel "FORUM EDILEASY".- Se ci tieni puoi provare tu altrimenti il pensiero finale del Dott. Bosetti è riportato sopra.- Fammi sapere cosa ne pensi ora.-



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Messaggi: 176

MessaggioInviato: Mar Apr 18, 2017 2:48 pm    Oggetto: Rispondi citando

Grazie per avermi edotto del contributo importantissimo del Dott. Bosetti.
Purtroppo, dal 2014 ad oggi le cose sono nuovamente cambiate.
Se ho capito bene, e Vi prego di correggermi se non è così, prendendo a riferimento il caso da me prospettato relativo alla OS21, noi nel 2014 avevamo che la OS21 del 12,5% io la potevo interamente subappaltare. In tal caso, il Dott. Bosetti parlava giustamente di “maggiori facilitazioni per il concorrente”.
Oggi però, quella che prima era la soglia del 15% (art. 37, c. 11, vecchio codice), è diventata del 10% (art. 89, c. 11, nuovo codice). Al contrario è rimasta in piedi la soglia del 15% nell’art. 92 (c.7, Reg.), ai fini della qualificazione semplificata ex art. 90.
In sostanza, a mio modo di vedere, quella che prima era una maggiore facilitazione, oggi è solo una maggiore presa nelle parti basse.
E poi, Vi siete resi conto di quanto cervellotiche siano certe norme? Ma le cose semplici non le vogliamo proprio fare?



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