Così sembra se leggiamo la lettera oo-ter) dell'art.3 ove viene definita la scorporabile come: la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11.
FAI ATTENZIONE AGLI OVVERO.
Ogni tanto mi piacerebbe sentire anche il tuo parere.
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