Inviato: Ven Set 16, 2011 2:58 pm Oggetto: Esclusione per mancata consegna a mezzo Poste Italiane
Salve a tutti, 4 giorni fà ho deciso di partecipare ad una gara della Provincia con scadenza presentazione domande di partecipazione il 15/09, da premettere che per questo Ente nè faccio tante, per mio mero errore ho sbagliato a riportare la data utile ultima per la spedizione, è così il 14 alle 12.30 resomi conto dell'errore mi sono prodigato a fare tutto in meno di 30 minuti con la speranza che le Poste accettassero il plico, ho terminato tutto per le 13.05 la Posta non ha accettato il pacco x la raccomandata 1 perchè fuori tempo massimo, così ho deciso di rivolgermi ad un'agenzia privata con espresso e quindi mi garantiva all'arrivo entro le 12 del giorno seguente.
Questa mattina mi son recato per l'apertura delle buste, ma il Rup mi dice di avermi escluso in quanto non accettavano quel tipo di consegna nonostante il pacco sia arrivato il 15 alle ore 11.40;
da premettere che il bando riportava la seguente dicitura:il plico dovrà pervenire esclusivamente a mezzo del Servizio Poste Italiane S.p.A., mediante raccomandata o posta celere.
Ora io mi chiedo...ma le agenzie postali private non fungono anche come servizio postale certificato?
è possibile un'esclusione x questo stupido motivo?
E' legittima l'esclusione,
come stesso tu hai scritto, il bando diceva che il plico doveva essere recapitato esclusivamente tramite i servizi di Poste italiane.
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Inviato: Ven Set 16, 2011 3:52 pm Oggetto:
Ovviamente spiace essere esclusi per tale motivazione pur ritenendo limitativa la consegna solo mediante poste italiane.- La stazione appaltante, anche se ciò fa male, ha applicato alla lettera, come doveva, quanto previsto negli atti di gara altrimenti ci sarebbe stata disparità di trattamento tra i concorrenti e quindi non rispettata la par condicio tra gli stessi Purtroppo, come hai ammesso, è stato un tuo errore e di ciò non puoi darne colpa alla S.A. anche se hai operato spesso nel tempo con la stessa.-
Purtroppo, le agenzie di recapito, anche se autorizzate dal Ministero alla consegna dei plichi non sono però poste italiane S.p.A.-
Al di la di queste mie considerazioni che lasciano il tempo che trovano se può esserti utile ti riporto alcune prese di posizione dell'AVCP e del Consiglio di Stato, in ordine alla spedizione dei plichi, che come avrai modo di rilevare sono contrastanti tra loro:
1) Parere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture del 29 gennaio 2009, n. 15
Presentazione offerte: la previsione del solo mezzo della posta non costituisce un sistema gravoso e limitante
2)Consiglio di Stato, Sez. VI, dell?11 maggio 2010, n. 2835 – Sulla consegna a mano e modalità di recapito delle offerte – Il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima l?esclusione di un concorrente che aveva consegnato a mani la propria offerta perché, sebbene il bando non contenesse tale modalità di consegna ma solo il recapito tramite servizio postale o servizi privati di recapito, la relativa prescrizione, non essendo sanzionata con l?esclusione, non era sufficiente a determinare l?inammissibilità della consegna del plico mediante altro mezzo.
3)AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.26 DEL 10/02/2010
CONSEGNA DEI PLICHI - Il plico contenente l'offerta non può essere consegnato a mano ma tramite servizio postale
All'uopo, tengo a precisarti che i pareri dell'AVCP hanno puramente valore di indirizzo e consultivo mentre la sentenza del Consiglio di Stato ha valore giurisprudenziale ad ogni effetto.-
Spero di esserti stato utile. Se lo ritieni fammi conoscere il tuo parere in merito.-
Mi chiedevo,
ma se il bando di gara è stato pubblicato in data successiva all'entrata in vigore del cosiddetto Decreto Sviluppo ( D.L. 70/2011 convertito con la legge n. 106 del 12/07/2011) non sarebbe applicabile l'articolo 4 comma 2 lettera d) che riporto di seguito :
d) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: ?Documenti e
informazioni complementari - Tassativita' delle cause di esclusione?;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
?1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti
in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal
presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge
vigenti, nonche' nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o
sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di
altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrita' del plico
contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre
irregolarita' relative alla chiusura dei plichi, tali da far
ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il
principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito
non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione.
Dette prescrizioni sono comunque nulle?;
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