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Collaudo Parziale opere pubbliche

 
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Autore Messaggio
geociccio89
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Registrato: Jan 19, 2011
Messaggi: 9

MessaggioInviato: Mar Lug 24, 2012 5:04 pm    Oggetto: Collaudo Parziale opere pubbliche Rispondi citando

Salve a tutti volevo alcune informazione in merito alla non sottoscrizione da parte dell'impresa del collaudo parziale di un lavoro.
Praticamente non viene accettato, cosa fare firmare con riserva? in che maniera, oppure bisogna non firmare, considerato che la 207 da un tempo di 20 giorni dalla consegna del suddetto,però non da nessuna informazione sul come apporre le suddette riserve.
GRAZIE A TUTTI QUELLI CHE INTERVERRANNO.



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bianchiben
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Registrato: Nov 13, 2007
Messaggi: 318

MessaggioInviato: Mer Lug 25, 2012 11:23 am    Oggetto: Re: Collaudo Parziale opere pubbliche Rispondi citando

Bella domanda, geociccio89 !!!

Premesso in via generale che:

- le riserve sul certificato di collaudo devono fare riferimento a qualche presunta irregolarità delle operazioni di collaudo, ovvero ad esso collaudo comunque attinenti, da cui deriverebbero lesioni dei diritti dell'impresa;
- la NON sottoscrizione del certificato di collaudo nel tempo comunicato, al massimo di 20 giorni, preclude SOLTANTO la possibilità dell'impresa di farsi riconoscere le eventuali lesioni di cui appena sopra;
- le riserve contabili in precedenza già confermate sul conto finale non devono essere confermate anche nel certificato di collaudo, e mantengono comunque la loro piena validità, seppure confermarle anche nel certificato di collaudo non costa niente e non porta danno;
- rimangono parimenti validi tutti i diritti dell'impresa comunque derivanti dal contratto;
- il certificato di collaudo ha carattere provvisorio, potendo essere richiesto un nuovo collaudo (dalla S.A., eventualmente sollecitata in tal senso dall'impresa) entro 2 anni;
- l'impresa potrebbe in ogni caso esprimere per iscritto (o tramite consegna di apposita memoria scritta) al collaudatore le sue opinioni / osservazioni / richieste (non "riserve") nel verbale di visita di collaudo, come dichiarazioni ufficiali che rimangono agli atti;

ciò premesso per EVENTUALMENTE poter dire qualcosa di più occorrerebbe sapere con precisione il motivo per il quale l'impresa ritiene di non poter accettare (il che è teoricamente impossibile) il certificato di collaudo.

In ogni caso è mia opinione che firmare il certificato di collaudo dicendo che non si ritiene accettabile accennandone i (probabilmente gravi) motivi (cosa che io ho fatto alcune volte) non costa niente e non porta danno, ed ha il valore di "avvisare" la S.A. che l'impresa ha ferma intenzione di andare fino in fondo per tutelare i propri diritti.

Un altro aspetto da valutare consiste nel fatto che detto certificato lo definisci "parziale": a tale proposito occorrerebbe verificare nel c.s.a. e/o nel contratto se, ed eventualmente come, tale caratteristica di "parzialità" viene trattata.

Buon lavoro.

Ing. Benigno Bianchini



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geociccio89
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Registrato: Jan 19, 2011
Messaggi: 9

MessaggioInviato: Ven Lug 27, 2012 8:23 am    Oggetto: Bianchiben Rispondi citando

Le spiego un po la situazione, a inizio lavori (come in quasi tutti i lavori) è nata la necessità di far approvare una perizia di variante e suppletiva, a perizia approvata e quasi alla fine dei lavori è stato deciso di provvedere ad uno stato di consistenza rescindendo il contratto e provvedendo alla redazione dello stato finale come da lavorazioni fino a quel momento realizzato.Premetto che abbiamo fatto un primo decreto ingiuntivo che è gia stato pagato, non contenti ci hanno fatto fare un altro decreto ingiuntivo per il penultimo e ultimo sal a qualche giorno della scadenza della notifica del decreto ci viene comunicata l'opposizione in relazione alle detrazioni che il collaudatore ha fatto qualche giorno prima della scadenza stessa.Secondo noi il tutto è strumentale, vengono fatte quasi 100.000,00 di deduzioni senza che ci sia fondamento per il 90 % di esse.
Ora come dobbiamo agire, il legale ci consiglia di non firmare e mandare una relazione di tutto questo al rup.
Cordiali Saluti
Lo stato che per non fallire fa fallire il popolo!



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bianchiben
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Registrato: Nov 13, 2007
Messaggi: 318

MessaggioInviato: Ven Lug 27, 2012 11:06 am    Oggetto: Re: Bianchiben Rispondi citando

Ciao geociccio89,
ora abbiamo qualcosa in più (anche se ritengo opportuno chiarire alcune cose - vedi in fondo), e il mio parere è esattamente opposto a quello del tuo legale.

Se infatti (come mi sembra di capire dalle tue parole " ... ultimo sal ... " e " ... alle detrazioni che il collaudatore ha fatto ... "), si tratta di detrazioni effettuate nel certificato di collaudo dal collaudatore al credito liquido risultante dallo stato di consistenza (derivante dalla contabilità all'ultimo SAL trasformata in "conto finale" + probabilmente qualcos'altro) redatto dal DDL, allora DEVE ESSERE FIRMATO IL CERTIFICATO DI COLLAUDO con la RISERVA riguardante le osservazioni e i conteggi relativi a queste detrazioni.

Per opportuno controllo ti allego la norma regolamentare da cui scaturisce il mio parere:

D.P.R. n. 207/2010

Art. 233. Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo
(art. 203, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

2. Tali richieste devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal presente regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.

3. L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Da questa norma risulta inoltre chiaro che è inutile che l’impresa invii una relazione al RUP, in quanto è obbligo del collaudatore proprio fare questa operazione (comma 3).
Eventualmente la lettera da scrivere è alla STAZIONE APPALTANTE, affinchè (d.P.R. 207/2010, art. 234 comma 2) effettui una REVISIONE CONTABILE degli atti di collaudo e deliberi sulle domande dell'impresa (naturalmente in modo per essa impresa positivo).

Rispetto alle cose da chiarire, ritengo sempre utile verificare, salvo altro:
- per quale motivo hai parlato di collaudo “parziale;
- per quale motivo è stata disposta la risoluzione del contratto;
- se è stata seguita la procedura regolare in funzione della motivazione addotta per la risoluzione;
- se è stata seguita la procedura regolare nelle operazioni successive alla risoluzione del contratto;
- se è stata seguita la procedura regolare nelle operazioni di collaudo.

Ed ora permettimi una piccola osservazione, molto cattiva come al mio solito:
LO STATO NON C’ENTRA PROPRIO, anzi, nelle leggi sono previste moltissime tutele per l’impresa brava e onesta, come ritengo che siano la tua e la stragrande maggioranza; a far fallire queste imprese (quelle “cattive” e “disoneste” hanno ben altri mezzi per sopravvivere!!!) aiutano MOLTO sia i RIBASSI PAZZESCHI, sia la SCARSISSIMA PREPARAZIONE di tecnici e di avvocati !!!

Buon lavoro.

Ing. Benigno Bianchini



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geociccio89
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Registrato: Jan 19, 2011
Messaggi: 9

MessaggioInviato: Ven Lug 27, 2012 4:18 pm    Oggetto: Rispondi citando

Il collaudo è parziale perchè procedendo ad un rescissione anticipata del contratto (per problemi economici causati dal ritardo nei pagamenticmq sia fatta di comune accordo con l'amministrazione) con rispettivo stato di consistenza delle opere , il collaudatore sta collaudando solo la parte di lavorazioni gia realizzate.
Le operazioni successive alla risoluzione del contratto quali sono?
Le operazioni di collaudo a nostro avviso non sono state eseguite in modo corretto, tutto cio viene rafforzato dal fatto che prima del suddetto collaudo ne la D.L. ne il RUP ne il collaudatore stesso nei verbali di visita aveva mai preteso ho dichiarato qualcosa.
Lo stato di consistenza è stato redatto e firmato da noi il rup e la direzione lavori, nel suddetto è stata fatta una deduzione su una lavorazione, tale deduzione di circa 20.000,00 euro è stata utilizzata dall'amministrazione per far fare i lavori di ripristino, e fin qui "tutto bene "
ora il collaudatore vuole fare altre deduzioni in merito insieme ad altre il tutto sembra essere strumentale ed atto a dar un modo alla stazione appaltante per opporsi al decreto ingiuntivo in scadenza.
In fine volevo dirle che l'articolo della 207 lo avevo gia letto, ma lo stesso non da le modalità operative con cui immettere le richieste.
La ringrazio sempre per le sue gradite frecciatine.



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bianchiben
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MessaggioInviato: Sab Lug 28, 2012 9:40 am    Oggetto: Rispondi citando

Ciao geociccio89,
le mie frecciatine vogliono sempre essere uno stimolo positivo per le imprese che mettono in gioco i propri soldi, ma certamente sono un po’ più cattive se rivolte agli avvocati di solito ben pagati; ed ora torniamo a noi.

A mio parere non è il collaudo che è “parziale”, anche perchè non mi risulta nessuna norma per cui il collaudo possa essere così definito, ma sono i lavori che sono “parziali”; quindi il collaudatore sta eseguendo un normale collaudo sulle opere realizzate, come del resto è previsto (art. 134/163) nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di recedere dal contratto prima del termine dei lavori, cioè in pratica dice che non ha più intenzione di completare l’opera (naturalmente subendone le conseguenze previste).

Mi chiedi quali sono le operazioni successive allo scioglimento consensuale del contratto (uso il termine “scioglimento” per evidenziare che non si è trattato nè di risoluzione in danno dell’impresa nè di recesso della s.a., situazioni ambedue previste nelle norme, ma che nella delibera di scioglimento è stato probabilmente usato un qualche altro elemento normativo o contrattuale).
Poichè trattasi, per quanto mi risulta, di situazione non direttamente regolamentata, in assenza di altre indicazioni e considerato che mi hai detto che i lavori erano quasi al termine credo che avrei avuto ben pochi dubbi nel ritenere applicabile una procedura regolamentata che mi appare molto compatibile con le caratteristiche del caso in oggetto, e che ha l’innegabile vantaggio di non contemplare niente di strano in quanto costantemente applicata: si procede con le operazioni solite, cioè (esclusa naturalmente la fase di ultimazione dei lavori) usuale redazione da parte del DDL del conto finale e normale collaudo, con la sola aggiunta di un po’ di attenzione per la particolarità del caso.
Mi hai parlato però di stato di consistenza e di stato finale; premesso che avrei qualcosa da osservare su questo ultimo termine, ed interpretandolo quindi nella sua accezione comunemente intesa, mi risulta che questi due documenti contengono elementi economici differenti e richiamano situazioni opposte, e quindi a questo punto le idee mi si confondono e non so cosa dire.

Per dare un parere riguardo alla regolarità delle operazioni di collaudo sarebbe necessario avere la documentazione, cosa non possibile nel forum.

A me sembra che il comma 3 art. 233/207 dica chiaramente che si tratta di normali riserve, e quindi: motivazioni chiare (riferite alle sole operazioni di collaudo) e conteggi precisi, con esplicazione immediata o nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione con riserva del certificato di collaudo, eventualmente accordandoti con il collaudatore su giorno, ora e modalità della esplicazione (cioè se deve essere riportata in toto direttamente nel certificato di collaudo, e allora il collaudatore dovrà accertarsi che ci sia lo spazio necessario o provvedere in merito, oppure se si ritiene di comune accordo che possano essere riportate nel certificato di collaudo soltanto le considerazioni iniziali e le richieste finali, dichiarando che si allega apposita relazione per le motivazioni e i conteggi).

Buon lavoro.

Ing. Benigno Bianchini



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bianchiben
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Registrato: Nov 13, 2007
Messaggi: 318

MessaggioInviato: Sab Lug 28, 2012 9:56 am    Oggetto: Rispondi citando

Ciao geociccio89,
le mie frecciatine vogliono sempre essere uno stimolo positivo per le imprese che mettono in gioco i propri soldi, ma certamente sono un po’ più cattive se rivolte agli avvocati di solito ben pagati; ed ora torniamo a noi.

A mio parere non è il collaudo che è “parziale”, anche perchè non mi risulta nessuna norma per cui il collaudo possa essere così definito, ma sono i lavori che sono “parziali”; quindi il collaudatore sta eseguendo un normale collaudo sulle opere realizzate, come del resto è previsto (art. 134/163) nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di recedere dal contratto prima del termine dei lavori, cioè dice che non ha più intenzione di completare l’opera (naturalmente subendone le conseguenze previste).

Mi chiedi quali sono le operazioni successive allo scioglimento consensuale del contratto (uso il termine “scioglimento” per evidenziare che non si è trattato nè di risoluzione in danno dell’impresa nè di recesso della s.a., situazioni ambedue previste nelle norme, ma che nella delibera di scioglimento è stato probabilmente usato un qualche altro elemento normativo o contrattuale).
Poichè trattasi, per quanto mi risulta, di situazione non direttamente regolamentata, in assenza di altre indicazioni e considerato che mi hai detto che i lavori erano quasi al termine credo che avrei avuto ben pochi dubbi nel ritenere applicabile una procedura regolamentata che mi appare molto compatibile con le caratteristiche del caso in oggetto, e che ha l’innegabile vantaggio di non contemplare niente di strano in quanto costantemente applicata: si procede con le operazioni solite, cioè (esclusa naturalmente la fase di ultimazione dei lavori) usuale redazione da parte del DDL del conto finale e normale collaudo, con la sola aggiunta di un po’ di attenzione per la particolarità del caso.
Però mi hai parlato di stato di consistenza e di stato finale; premesso che avrei qualcosa da osservare su questo ultimo termine, ed interpretandolo quindi nella sua accezione comunemente intesa, mi risulta che questi due documenti contengono elementi economici differenti e richiamano situazioni opposte, e quindi a questo punto le idee mi si confondono e non so cosa dire.

Per dare un parere riguardo alla regolarità delle operazioni di collaudo sarebbe necessario avere la documentazione, cosa non possibile nel forum.

A me sembra che il comma 2 art. 233/207 dica chiaramente che si tratta di normali riserve, e quindi: motivazioni chiare (riferite alle sole operazioni di collaudo) e conteggi precisi, con esplicazione immediata o nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione con riserva del certificato di collaudo, eventualmente accordandoti con il collaudatore su giorno, ora e modalità della esplicazione (cioè se deve essere riportata in toto direttamente nel certificato di collaudo, e allora il collaudatore dovrà accertarsi che ci sia lo spazio necessario o provvedere in merito, oppure se si ritiene di comune accordo che possano essere riportate nel certificato di collaudo soltanto le considerazioni iniziali e le richieste finali, dichiarando che si allega apposita relazione per le motivazioni e i conteggi).

Buon lavoro.

Ing. Benigno Bianchini



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