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Certificazione di qualità in caso di ATI

 
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Autore Messaggio
sadjack
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Registrato: Feb 20, 2007
Messaggi: 274

MessaggioInviato: Gio Nov 15, 2007 1:32 pm    Oggetto: Molto molto interessante Rispondi citando

Leggi bene:

TAR Basilicata - Sentenza 18 agosto 2006 n. 516
Articoli 8 - 13 - Codici 8.3 - 11.3


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Il requisito dell'obbligo del possesso della qualita' e' da ritenersi connesso non all'importo dell'appalto bensi' alla classifica della qualificazione, atteso che tali attestazioni costituiscono condizione necessaria e sufficiente per eseguire i lavori fino a un certo importo?. Non e', dunque, l'importo dell'appalto che, varcato un certo limite, comporta l'obbligo del possesso del requisi di qualita' per tutti i concorrenti, siano essi imprese singole ovvero a.t.i., ma e' l'importo dei lavori che ciascun concorrente vuole assumere a determinare l'obbligo del possesso del requisito stesso. Quindi la verifica sul possesso del requisito di qualita' deve essere fatta solo quando l'importo dei lavori che il concorrente intende assumere integri una classifica di qualificazione per la quale il possesso della qualita' sia gia' divenuto obbligatorio.

In quest'ottica appare illegittimo precludere la partecipazione alle gare a raggruppamenti orizzontali comprendenti imprese qualificate per le classifiche I e II (per le quali non e' obbligatorio il possesso del requisito della qualita') che intendano assumere lavori per importi corrispondenti alla propria classifica. Ove cio' avvenisse, infatti, le imprese qualificate per le classifiche pia'? basse (I e II) non potrebbero mai associarsi per eseguire lavori di importo superiore alla II classifica, costringendo le stesse (come osservato dall'Autorita' nella delibera n. 241/03) ad acquisire il citato requisito, che di fatto diverrebbe obbligatorio anche per le imprese aventi classifica, per stare alla fattispecie, inferiore alla III, violando in tal modo l'art. 4, comma 1, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. che, attraverso il richiamo all'allegato B, prevede il possesso della certificazione di qualita' aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualita' aziendale esclusivamente per le classifiche che vanno dalla III in su. In tal modo verrebbe frustrata altresi' la finalita' , che come e' noto ispira l'istituto dell'associazione temporanea d'impresa, di consentire alle imprese pia'? piccole di maturare significative esperienze di lavoro, capaci di favorire la loro crescita imprenditoriale garantendo al contempo la pia'? ampia, ma non per questo meno qualificata, partecipazione alle procedure di gara per il conferimento di appalti pubblici. Tale finalita' corrisponde evidentemente ad un obiettivo di allargamento del mercato nel settore dei pubblici appalti, che e' in linea pure con le esigenze di concorrenza che le norme comunitarie prescrivono.



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