Inviato: Sab Feb 07, 2015 7:01 pm Oggetto: dimenticanza dichiarazioni ditta aggiudicataria
Ragazzi volevo esporvi una situazione che mi è capitata e che non so che pesci prendere perchè non ho riferimenti legislativi.
Sono arrivato secondo in una gara d'appalto ed ho fatto l'istanza di accesso agli atti. Mi sono spulciato le dichiarazioni della prima aggiudicataria e mi sono accorto che alcune dichiarazioni da loro presentate in sede di gara differiscono come dicitura rispetto a quanto riportato nel disciplinare così come altre che non sono state nemmeno menzionate nella loro dichiarazione.
Avete qualche riferimento legislativo o qualche sentenze recente su cui poter cimentare il mio ricorso?
Se sapete qualcosa ve ne sarei grato per una risposta entro tempi brevi, anche perchè entro mercoledì devo presentare il tutto.
Registrato: Aug 15, 2008 Messaggi: 1513 Località: LECCE
Inviato: Dom Feb 08, 2015 1:41 pm Oggetto:
Mi spiace peppino 78 ma con l'avvento dell'art.38 comma 2-bis nessun concorrente può essere ppiù escluso ma qualsiasi errore può essere sanatio mediante il pagamento di una sanzione:
Ti riporto l'art. che sicurammente già conosci e come puoi rilevare parla di "Mancanza"di "incompletezza ecc.....
2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
(comma introdotto dall’art. 39, comma 1, legge n. 114 del 2014)
Mi sono triovato nella tua stessa situazione e sai cosa mi ha risposto il RUP fai tutti i riscontri che vuoi tanto faremo integrare.......
A supporto di quanto sostengo ti invito a leggere questolink del Dott.Bosetti e nello stesso sito ne troverai altri dove lo stesso Avvocato sostiene che non può esserci più esclusione, e se lo dice lui è il massimo:
Mi spiace peppino 78 ma con l'avvento dell'art.38 comma 2-bis nessun concorrente può essere ppiù escluso ma qualsiasi errore può essere sanatio mediante il pagamento di una sanzione:
Ti riporto l'art. che sicurammente già conosci e come puoi rilevare parla di "Mancanza"di "incompletezza ecc.....
2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
(comma introdotto dall’art. 39, comma 1, legge n. 114 del 2014)
Mi sono triovato nella tua stessa situazione e sai cosa mi ha risposto il RUP fai tutti i riscontri che vuoi tanto faremo integrare.......
A supporto di quanto sostengo ti invito a leggere questolink del Dott.Bosetti e nello stesso sito ne troverai altri dove lo stesso Avvocato sostiene che non può esserci più esclusione, e se lo dice lui è il massimo:
Registrato: Aug 15, 2008 Messaggi: 1513 Località: LECCE
Inviato: Dom Feb 08, 2015 7:10 pm Oggetto:
Personalmente non ho presentato niente ma ciò non vuol dire che sia la soluzione giusta.- Posso aggiungere che in virtù della mia esperienza sul campo e da quanto appreso dai vari forum se non è un errore talmente importante quale ad esempio; mettere l'offerta nella busta documentazione amministrativa o viceversa qualche documento relativo all'ammissione nella busta offerta economica il resto è tutto sanabile mediante soccorso istruttorio ed eventualmente previa pagamento di sanzione.-
Personalmente non ho presentato niente ma ciò non vuol dire che sia la soluzione giusta.- Posso aggiungere che in virtù della mia esperienza sul campo e da quanto appreso dai vari forum se non è un errore talmente importante quale ad esempio; mettere l'offerta nella busta documentazione amministrativa o viceversa qualche documento relativo all'ammissione nella busta offerta economica il resto è tutto sanabile mediante soccorso istruttorio ed eventualmente previa pagamento di sanzione.-
ieri leggendo un pò di sentenze ne ho trovata una:
IN ASSENZA DI DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE NON È APPLICABILE IL SOCCORSO ISTRUTTORIO
“L'omessa allegazione di un documento o di una dichiarazione previsti non può essere considerata alla stregua di un'irregolarità sanabile in applicazione dell'art. 46 del codice appalti e, quindi, non ne è permessa l'integrazione o la regolarizzazione postuma.” Il Consiglio di Stato, Sez. III con sentenza 15 gennaio 2014 n. 123, ha confermato gli orientamenti giurisprudenziali già emersi in precedenza. Nello caso di specie il Giudice Amministrativo ha precisato che “in ipotesi di dichiarazione mancante ed inequivocabilmente richiesta dalla legge e dagli atti di gara, l'esercizio del c.d. potere di soccorso dell'Amministrazione incontra l'invalicabile limite della par condicio, per definizione prevalente sul favor partecipationis.” Ipotesi, questa, che si è recentemente verificata nel caso di gara indetta attraverso la Centrale di Committenza Asmel Consortile da parte del Comune di Gagliato (CS): l’Autorità di Gara, infatti, ha escluso correttamente una ditta per omessa dichiarazione ex art. 38 relativa ai soggetti cessati dalla carica respingendo la successiva richiesta di integrazione avanzata dalla ditta ritenendosi inapplicabile il “soccorso istruttorio”.
Nel caso mio parto da questo presupposto:
1) se uno deve presentare le dichiarazioni in sede di gara seguendo quello che dice il disciplinare mi pare un pò assurdo che presenta dichiarazioni scrivendo quello che vuole.
2) le dichiarazioni dell'aggiudicataria non presentano 4 punti che sono riportati nel disciplinare e che non sono stati presentati in sede di gara.
Mi chiedo come fanno questi della commissione a non accorgersi di questi errori.
Registrato: Aug 15, 2008 Messaggi: 1513 Località: LECCE
Inviato: Lun Feb 09, 2015 4:27 pm Oggetto:
Peppino
nel link del Dott. Bosetti ho citato addirittura una sentenza del TAR LAZIO del 2015 e non una sentenza del Consiglio di Stato del 2014 e ho dovuto chiedere perdono in quanto era precedente all'entrata in vigore dell'art. 38 comma 2-bis per cui detta sentenza non teneva conto di quest'ultimo. Con l'avvento di detto articolo in definitiva è stata sotterrata la professionalità degli operatori del settore degli appalti a vantaggio solo dei soldi che devono incassare le SS.AA. per le sanzioni.
nel link del Dott. Bosetti ho citato addirittura una sentenza del TAR LAZIO del 2015 e non una sentenza del Consiglio di Stato del 2014 e ho dovuto chiedere perdono in quanto era precedente all'entrata in vigore dell'art. 38 comma 2-bis per cui detta sentenza non teneva conto di quest'ultimo. Con l'avvento di detto articolo in definitiva è stata sotterrata la professionalità degli operatori del settore degli appalti a vantaggio solo dei soldi che devono incassare le SS.AA. per le sanzioni.
si vabbè....ma così tanto vale che aboliscono anche il discorso dell'accesso agli atti. Se una ditta non può più permettersi di presentare ricorso perchè casomai la prima la può fare franca pagando la sanzione sinceramente non è giusto....
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