Inviato: Mar Gen 17, 2017 5:53 pm Oggetto: Esistono ancora le categorie a qualificazione obbligatoria?
Per come ho visto io, il nuovo codice appalti dice che l'importo del subappalto non deve superare il 30% l'importo totale dei lavori.
quindi (corregetemi se sbaglio) si possono subappaltare tutte le categorie o parti di esse basta che complessivamente non venga superato il 30% dell'importo complessivo dei lavori.
Per quanto riguarda le categorie superspecialistiche, in base all'ultimo DM 248/2016, non è ammesso l'avvalimento se tali categorie superano il 10% dell'importo totale dei lavori, e in base all'art. 1 comma 2 dello stesso decreto anche queste categorie possono o devono essere subappaltate entro il limite del 30%
Quindi (domanda)
Adesso chi non è in possesso di una categoria superspecialistica non è obbligato, come prima, a costituire un ATI, ma può subappaltarla?
Ultimo dubbio, le categorie a qualificazione obbligatoria:
Nella premessa dell'ultimo Decreto del Ministero delle Infrastrutture il DM 248/2016 (quello che fissa le condizioni sulle specialistiche) c'è scritto:
Ritenuto di confermare l'elenco delle strutture, impianti e opere contenuto nel citato articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 47 del 2014... (quindi, conferma le superspecialistiche aggiungendone altre 2).
Ma lo stesso articolo al comma 2 lett. b cita le categorie a qualificazione obbligatoria, per le quali se superano il 10% dell'importo dei lavori non possono essere eseguite con la categoria prevalente ma l'affidatario in caso di mancanza della categoria deve subappaltarla ad impresa in possesso della relativa qualificazione. Questo comma e' ancora in vigore? o è stato soppresso da qualche norma che mi è sfuggita.
In merito alla prima domanda, quella relativa al subappalto di superspecialistica, mi sono già occupato nel mio post del 5 gennaio scorso, quale ultima risposta all’interno del topic intitolato “Posso partecipare da sola?” , ove avevo posto ulteriori mie perplessità, che oltre ad invitarvi a leggere, vi pregherei di considerare interamente trasposto in questo nuovo topic in modo da congiungere le questioni. Per non ripetermi, dico semplicemente che il subappalto della superspecialistica che supera il 10% è previsto entro il 30% del loro importo. Quindi, secondo me, se non si copre il restante 70% si è obbligati a fare l’Ati, sempre che il suddetto 30% sia coperto come importo o con il possesso della stessa o in mancanza, anche dalla prevalente.
In merito al secondo dubbio, quello relativo alle categorie obbligatorie, il citato articolo 12 non l’ha ancora abrogato nessuno e quindi risulta vigente. E’ chiaro che c’è una contraddizione, ma se uniamo gli sforzi interpretativi forse riusciamo a trovare una dritta almeno fintanto che non ci rimetta mano qualcuno. Secondo me, per le superspecialistiche, possiamo dire che il nuovo DM 248 ha soppiantato il suddetto art. 12 (anche se non abrogato), come chiaramente nello stesso decreto dichiarato, mentre per l’elenco delle categorie a qualificazione obbligatoria, dovrebbe essere a tutti gli effetti vigente l’art. 12. L’altra questione che in passato avevo posto io è se, con riferimento a dette categorie, possiamo invece ritenere ancora vigenti i limiti di importo a cui si fa riferimento nell’art. 12, comma 2, lett. b, e cioè quelli indicati dall’articolo 108, comma 3, del Regolamento, posto che quest’ultimo articolo è del tutto abrogato?
Insomma, la faccenda si complica, subappalti che possono superare il 30 % e altri no, limiti delle categorie obbligatorie non definiti o addirittura categorie scomparse nel nulla, avvalimenti di dubbia interpretazione, norme superate ma non abrogate, norme abrogate ma richiamate da altre vigenti, e chi più ne ha più ne metta.
A parte la retorica, vediamo di contribuire tutti per trovare una dritta.
Non puoi inserire nuovi Topic in questo forum Non puoi rispondere ai Topic in questo forum Non puoi modificare i tuoi messaggi in questo forum Non puoi cancellare i tuoi messaggi in questo forum Non puoi votare nei sondaggi in questo forum
Aedilweb.it, non si ritiene responsabile dei siti collegati ad aedilweb attraverso i propri links o banner, ne' delle informazioni contenute negli annunci pubblicitari sia gratuiti che a pagamento presenti nel proprio sito, inseriti o commissionati dagli utenti, ne' di informazioni commerciali o pubblicitarie, di societa' o ditte esterne, da noi inviate tramite email agli iscritti della nostra news letter.