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Scadenza validità triennale SOA

 
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Autore Messaggio
blow75
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Registrato: Nov 27, 2008
Messaggi: 135

MessaggioInviato: Lun Mar 27, 2017 5:24 pm    Oggetto: Scadenza validità triennale SOA Rispondi citando

Salve ragazzi, volevo chiedervi se è possibile partecipare alle gare avendo la scadenza validità triennale dell'attestato il 30.03.2017 e contratto con la SOA firmato solo il 21.03.2017.

In sostanza posso partecipare alle gare con il contratto firmato il 21.03.2017? Il contratto non si sarebbe dovuto firmare almeno 60 giorni prima della effettiva scadenza?

Grazie



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dimonte
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Registrato: Jun 27, 2016
Messaggi: 176

MessaggioInviato: Lun Mar 27, 2017 10:40 pm    Oggetto: Rispondi citando

Data l’ora in cui scrivo non vorrei sbagliarmi e quindi premetto che vado a memoria. A me risulta 90 giorni non 60.
Comunque credo di no perché se per un motivo qualsiasi la Soa non te lo rinnova, significa che hai partecipato ad una gara senza il requisito.
Diverso è se il ritardo è per cause imputabili alla Soa e se tu diligentemente hai stipulato il contratto nei termini. Comunque c’è ampia giurisprudenza sull’argomento che se hai tempo puoi consultare.
Magari, sentiamo il parere di qualcuno che di recente ha letto qualche sentenza in materia.



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Garista45
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Registrato: Aug 15, 2008
Messaggi: 1513
Località: LECCE

MessaggioInviato: Mar Mar 28, 2017 8:56 am    Oggetto: Rispondi citando

Ha ragione l'amico dimonte quando sostiene i 90 giorni. Premetto che, a mio parere, poichè la richiesta di rinnovo è stata fatta precedentemente alla scadenza triennale puoi partecipare alle gare allegando una copia dell'attestazione oggetto della verifica e copia dell'istanza di verifica inviata alla SOA con il timbro e data in cui è pervenuta alla stessa ovvero una dichiarazione in cui la SOA attesta quando è stata presentata la richiesta di rinnovo.- Queste considerazioni in linea di principio. Nella circostanza c'è da evidenziare alcune cose essenziali e cioè: 1)che la richiesta di verifica venga effettuata in data non antecedente ai 90 giorni della data di verifica; 2)che la verifica si tratti di categorie già possedute; che la verifica abbia esito positivo A convalida di quanto sopra esposto di riporto alcuni stralci di giurisprudenza che potrai verificare per intero trovando gli atti citati:

1) Parere n.148 del 20/06/2014
Omissis…..Una volta sancito l’obbligo per l’impresa di sottoporsi alla verifica triennale in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del triennio stipulando apposito contratto con la SOA, che deve eseguire la verifica nei quarantacinque giorni successivi, è stata in particolare codificata la disciplina del caso della richiesta tardiva, prevedendo che “Qualora l’impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell’attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo” (art. 77, comma 1 D.P.R. n. 207/2010) Omissis………..
2) Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 18/07/2012 n° 27
Secondo l’Adunanza Plenaria, dunque, al fine di una legittima partecipazione alla gara l’impresa dovrà esibire la tempestiva istanza per la verifica triennale. E’ opportuno chiarire, tuttavia, che in tale prospettazione viene valorizzata la distinzione dell’ipotesi in cui il concorrente abbia richiesto tempestivamente la verifica triennale con quella in cui la richiesta di verifica triennale non sia stata tempestiva: “Nel caso in cui la richiesta venga formulata dopo che sia spirato il termine triennale di efficacia della verifica, viene meno la possibilità di saldare, sul piano temporale e concettuale, la vigenza originaria dell’attestazione rispetto alla scansione della procedura di verifica, con la conseguenza che, ai sensi del comma 7 [dell’art. 77 d.lgs 163/2006], la verifica positiva opererà ex nunc mentre nelle more, in forza del comma 1, scatterà il divieto di partecipazione.”
Un’importante precisazione viene poi espressa dal Giudice: mentre la proposizione dell’istanza di verifica triennale consente di partecipare alla gara, essa non è sufficiente per poter conseguire l’aggiudicazione.
Infatti, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del d.lgs 163/2006 impone espressamente che l’amministrazione verifichi il possesso del requisito della attestazione di qualificazione e, dunque, nell’ipotesi in cui il concorrente sia ammesso sulla sola base della presentazione dell’istanza di verifica triennale, al fine di conseguire una legittima aggiudicazione definitiva occorrerà attendere l’esito positivo di detta verifica.

3)Attestazione SOA: le imprese possono partecipare in pendenza del rinnovo
Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 3270 del 20 luglio 2016, hadichiarato che la richiesta di rinnovo di un’attestazione SOA consente di partecipare alle gare pubbliche senza soluzione di continuità.
Ciò può avvenire a condizione che la procedura di rilascio di una nuova attestazione comprenda categorie possedute già in precedenza.
Infatti, la procedura di rilascio di una nuova attestazione che copra sia le categorie precedentemente possedute, sia categorie nuove, comprende gli stessi contenuti della procedura di verifica delle sole categorie già possedute, e quindi non può avere su queste ultime effetti peggiori.
Il rinnovo consiste in una fase istruttoria che abbraccia, oltre agli elementi rilevanti in sede di verifica triennale, anche altri parametri da valutare ai fini di tale verifica.
Il Collegio ha affermato che l’impresa che presenti puntuale istanza di verifica quinquennale, in permanenza dei requisiti, puòpartecipare alle gare ad evidenza pubblica.
In definitiva, la certificazione SOA è l’attestazione che l’impresa è in possesso di determinati requisiti soggettivi per dare esecuzione ad opere pubbliche di considerevole importo e che li mantiene nel corso di validità del periodo di vigenza della relativa certificazione.
D’altro canto, il rinnovo e la verifica di una SOA possono interrompere la validità della stessa solo nel caso in cui si accerti che l’impresa abbia perso i requisiti di qualificazione posseduti al momento del rilascio della prima attestazione: dando seguito ad un precedente orientamento (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 21/6/2013, 3397) il Collegio ha confermato che il rilascio di un nuovo attestato SOA implica non solo che l’impresa non sia in difetto dei requisiti di capacità in un arco temporale definito, ma anche che li mantenga nel periodo di rilascio della nuova certificazione.

Spero di essere stato esaustivo altrimenti fatti risentire.-



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blow75
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Registrato: Nov 27, 2008
Messaggi: 135

MessaggioInviato: Mer Apr 05, 2017 11:30 am    Oggetto: Rispondi citando

Grazie ragazzi, gentilissimi ed esaustivi come sempre, e scusate il ritardo della mia risposta.

Buon lavoro



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