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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Linee guida in materia di trattamento dati dei lavoratori
18/12/2006

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - PROVVEDIMENTO 23 novembre 2006 - Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalita' di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati. (GU n. 285 del 7-12-2006)


PROVVEDIMENTO 23 novembre 2006

Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori
per  finalita'  di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di
datori di lavoro privati.

           IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

  Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente,  del  dott.  Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196 (Codice in
materia   di   protezione   dei   dati  personali),  con  particolare
riferimento all'art. 154, comma 1, lettera h);
  Esaminate   le   istanze   (segnalazioni,  reclami  e  quesiti)  di
lavoratori, organizzazioni sindacali ed imprese, pervenute in materia
di   trattamento  di  dati  personali  di  lavoratori  operanti  alle
dipendenze di datori di lavoro privati;
  Viste  le  pronunce  adottate dall'Autorita' in ordine a specifiche
operazioni  di  trattamento  di dati personali effettuate nell'ambito
della  gestione  del  rapporto  di lavoro, anche a seguito di ricorso
degli interessati;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  procedere  alla  definizione, in tale
contesto, di un quadro unitario di misure ed accorgimenti necessari e
opportuni  in  grado  di  fornire  ulteriori orientamenti utili per i
datori  di  lavoro  e  i  lavoratori  in  ordine  alle  operazioni di
trattamento  di dati personali connesse alla gestione del rapporto di
lavoro, individuando, a tal fine, i comportamenti piu' appropriati da
adottare;
  Rilevata  l'esigenza  che tale quadro sia riassunto in alcune linee
guida,  suscettibili di periodico aggiornamento, di cui verra' curata
la   piu'  ampia  pubblicita',  anche  attraverso  il  sito  Internet
dell'Autorita' (http://www.garanteprivacy.it);
  Ritenuta la necessita' che le misure e gli accorgimenti relativi al
trattamento di dati biometrici di cui al punto 4 delle Linee guida di
cui   al   successivo  dispositivo  siano  altresi'  oggetto  di  una
prescrizione  del  Garante  ai sensi degli articoli 17, 154, comma 1,
lettera c)  e  167, comma 2 del Codice, considerati i maggiori rischi
specifici  che  tale  trattamento  pone  per  i diritti e le liberta'
fondamentali, nonche' per la dignita' dell'interessato;
  Viste  le  osservazioni  formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatore il dott. Mauro Paissan;
                              Delibera:

  1.  di  adottare  le «Linee guida in materia di trattamento di dati
personali  di  lavoratori  per  finalita' di gestione del rapporto di
lavoro  alle  dipendenze  di  datori  di  lavoro  privati», di cui al
documento  che  e'  allegato  quale  parte  integrante della presente
deliberazione (Allegato 1);
    2. di   prescrivere   ai  titolari  del  trattamento  interessati
l'adozione  delle  misure  e degli accorgimenti per il trattamento di
dati  biometrici  di  cui  al  punto 4 delle medesime Linee guida, ai
sensi degli articoli 17, 154, comma 1, lettera c) e 167, comma 2, del
Codice;
    3. che   copia   del   presente  provvedimento,  unitamente  alle
menzionate   «Linee   guida»,   sia   trasmessa  al  Ministero  della
giustizia-Ufficio   pubblicazione   leggi   e  decreti,  per  la  sua
pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai
sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.
    Roma, 23 novembre 2006
                       Il presidente: Pizzetti

                        Il relatore: Paissan

                 Il segretario generale: Buttarelli

     

                                                           Allegato 1

            GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori
per  finalita'  di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di
datori  di  lavoro privati (Deliberazione n. 53 del 23 novembre 2006)
1. Premessa.
    1.1.   Scopo   delle  linee  guida.  Per  fornire  indicazioni  e
raccomandazioni   con   riguardo   alle   operazioni  di  trattamento
effettuate   con  dati  personali  (anche  sensibili)  di  lavoratori
operanti  alle  dipendenze  di  datori  di  lavoro privati il Garante
ravvisa  l'esigenza di adottare le presenti linee guida, suscettibili
di  periodico aggiornamento, nelle quali si tiene conto, altresi', di
precedenti decisioni dell'Autorita'.
    Le  indicazioni  fornite  non  pregiudicano  l'applicazione delle
disposizioni  di  legge  o  di regolamento che stabiliscono divieti o
limiti  piu'  restrittivi in relazione a taluni settori o a specifici
casi  di  trattamento  di dati (articoli 113, 114 e 184, comma 3, del
Codice) 1.
    1.2.  Ambiti considerati. Le tematiche prese in considerazione si
riferiscono  prevalentemente alla comunicazione e alla diffusione dei
dati,  all'informativa  che  il  datore  di  lavoro  deve  rendere ai
lavoratori  (art.  13 del Codice), ai dati idonei a rivelare lo stato
di salute e il diritto d'accesso.
    Le operazioni di trattamento riguardano per lo piu':
      - dati   anagrafici   di  lavoratori  (assunti  o  cessati  dal
servizio),  dati  biometrici,  fotografie  e  dati sensibili riferiti
anche  a terzi, idonei in particolare a rivelare il credo religioso o
l'adesione a sindacati; dati idonei a rivelare lo stato di salute, di
regola  contenuti  in  certificati  medici  o in altra documentazione
prodotta  per  giustificare  le  assenze  dal  lavoro o per fruire di
particolari   permessi   e  benefici  previsti  anche  nei  contratti
collettivi;
      - informazioni  piu'  strettamente  connesse  allo  svolgimento
dell'attivita'  lavorativa, quali la tipologia del contratto (a tempo
determinato  o  indeterminato,  a  tempo  pieno o parziale, etc.); la
qualifica  e  il  livello  professionale, la retribuzione individuale
corrisposta   anche   in   virtu'  di  provvedimenti  «ad  personam»;
l'ammontare di premi; il tempo di lavoro anche straordinario; ferie e
permessi  individuali  (fruiti o residui); l'assenza dal servizio nei
casi previsti dalla legge o dai contratti anche collettivi di lavoro;
trasferimenti  ad  altra sede di lavoro; procedimenti e provvedimenti
disciplinari.
    I medesimi dati sono:
      - contenuti in atti e documenti prodotti dai lavoratori in sede
di  assunzione  (rispetto ai quali, con riferimento alle informazioni
raccolte  mediante  annunci  contenenti  offerte  di  lavoro,  questa
Autorita'  si  e'  gia'  pronunciata  2  o  nel corso del rapporto di
lavoro;
      - contenuti  in  documenti  e/o file elaborati dal (o per conto
del)  datore  di  lavoro  in  pendenza  del  rapporto  di  lavoro per
finalita'  di  esecuzione  del contratto e successivamente raccolti e
conservati  in  fascicoli  personali,  archivi cartacei o elettronici
aziendali 3;
      - resi disponibili in albi e bacheche o, ancora, nelle intranet
aziendali.
2. Il rispetto dei principi di protezione dei dati personali.
    2.1.  Liceita', pertinenza, trasparenza. Le predette informazioni
di  carattere  personale possono essere trattate dal datore di lavoro
nella  misura in cui siano necessarie per dare corretta esecuzione al
rapporto  di  lavoro; talvolta, sono anche indispensabili per attuare
previsioni  contenute  in  leggi,  regolamenti,  contratti  e accordi
collettivi.
    In  ogni  caso,  deve  trattarsi di informazioni pertinenti e non
eccedenti  e  devono  essere  osservate  tutte  le disposizioni della
vigente  disciplina  in  materia di protezione dei dati personali che
trae origine anche da direttive comunitarie.
    1  Le  indicazioni  rese  tengono  altresi'  conto, per i profili
esaminati,  della  Raccomandazione n. R (89) 2 del Consiglio d'Europa
relativa alla protezione dei dati a carattere personale utilizzati ai
fini  dell'occupazione,  del  Parere  8/2001 sul trattamento dei dati
personali  nel  contesto  dell'occupazione, reso il 13 settembre 2001
dal        Gruppo        dei        Garanti        europei,        in
http://ec.europa.eu/justice home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2001/wp48en.
pdf  e  del Code of practice, "Protection of workers' personal data",
pubblicato dall'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO).     2
Cfr.  Provv.  10  gennaio 2002, in http://www.garanteprivacy.it, doc.
web n. 1064553.
    3 Cfr. Provv. 23 aprile 2002, doc. web n. 1065065.
    In  particolare,  il  Codice  in  materia  di protezione dei dati
personali   (Codice),   in  attuazione  delle  direttive  95/46/Ce  e
2002/58/Ce, prescrive che il trattamento di dati personali avvenga:
      - nel  rispetto  di  principi  di  necessita'  e liceita' e che
riguardano la qualita' dei dati (articoli 3 e 11);
      - informando  preventivamente  e  adeguatamente gli interessati
(art. 13);
      - chiedendo  preventivamente  il  consenso solo quando, anche a
seconda  della  natura  dei  dati,  non sia corretto avvalersi di uno
degli altri presupposti equipollenti al consenso (articoli 23, 24, 26
e 43 del Codice);
      - rispettando,  se  si trattano dati sensibili o giudiziari, le
prescrizioni  impartite  dal  Garante  nelle  autorizzazioni anche di
carattere  generale rilasciate (articoli 26 e 27 del Codice; cfr., in
particolare, l'autorizzazione generale n. 1/2005);
      - adottando  le  misure di sicurezza idonee a preservare i dati
da  alcuni  eventi  tra  i  quali  accessi ed utilizzazioni indebite,
rispetto  ai quali puo' essere chiamato a rispondere anche civilmente
e penalmente (articoli 15, 31 e ss., 167 e 169 del Codice).
    2.2.  Finalita'.  Il  trattamento  di dati personali riferibili a
singoli  lavoratori,  anche  sensibili,  e' lecito, se finalizzato ad
assolvere  obblighi  derivanti dal contratto individuale (ad esempio,
per  verificare  l'esatto adempimento della prestazione o commisurare
l'importo  della  retribuzione, anche per lavoro straordinario, o dei
premi  da  corrispondere, per quantificare le ferie e i permessi, per
appurare la sussistenza di una causa legittima di assenza).
    Alcuni   scopi   sono   altresi'  previsti  dalla  contrattazione
collettiva  per la determinazione di circostanze relative al rapporto
di  lavoro  individuale  (ad  esempio, per la fruizione di permessi o
aspettative   sindacali   e  periodi  di  comporto  o  rispetto  alle
percentuali  di  lavoratori  da assumere con particolari tipologie di
contratto)   o,   ancora,   dalla   legge   (quali,  ad  esempio,  le
comunicazioni ad enti previdenziali e assistenziali).
    Se  queste  finalita'  sono  in  termini generali lecite, occorre
pero'  rispettare  il  principio  della  compatibilita' tra gli scopi
perseguiti  (art.  11,  comma 1,  lettera b),  del  Codice): lo scopo
perseguito   in   concreto  dal  datore  di  lavoro  sulla  base  del
trattamento  di  dati personali non deve essere infatti incompatibile
con le finalita' per le quali i medesimi sono stati raccolti.
3. Titolare e responsabile del trattamento.
    3.1.  Titolare  e responsabile. Ai fini della protezione dei dati
personali assume un ruolo rilevante identificare le figure soggettive
che  a  diverso titolo possono trattare i dati, definendo chiaramente
le rispettive attribuzioni, in particolare, quelle del titolare e del
responsabile  del  trattamento (articoli 4, comma 1, lettera f) e g),
28 e 29 del Codice).
    In   linea   di   principio,  per  individuare  il  titolare  del
trattamento  rileva l'effettivo centro di imputazione del rapporto di
lavoro, al di la' dello schema societario formalmente adottato 4.
    Peraltro,  specie  nelle realta' imprenditoriali piu' articolate,
questa  identificazione  puo'  risultare  non  sempre  agevole e tale
circostanza  costituisce  in  qualche  caso  un  ostacolo  anche  per
l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 5.
    3.2.  Gruppi di imprese. Le societa' che appartengono a gruppi di
imprese  individuati in conformita' alla legge (art. 2359 cod. civ.;,
decreto  legislativo  2 aprile  2002,  n.  74)  hanno  di  regola una
distinta ed autonoma titolarita' del trattamento in relazione ai dati
personali dei propri dipendenti e collaboratori (articoli 4, comma 1,
lettera f) e 28 del Codice).
    Tuttavia,  nell'ambito  dei  gruppi,  le  societa'  controllate e
collegate   possono   delegare  la  societa'  capogruppo  a  svolgere
adempimenti  in  materia  di lavoro, previdenza ed assistenza sociale
per  i  lavoratori  indicati dalla legge 6: tale attivita' implica la
designazione   della   societa'  capogruppo  quale  responsabile  del
trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice 7.
    Analoga  soluzione  (art.  31,  comma 2,  deceto  legislativo  n.
276/2003)  deve  essere adottata per i trattamenti di dati personali,
aventi  identica  natura,  effettuati  nell'ambito  dei  consorzi  di
societa'  cooperative  (nei  quali  a  tal  fine puo' essere altresi'
designata una delle societa' consorziate).
    4 Cfr.,  in merito, i principi affermati in giurisprudenza: Cass.
24 marzo 2003, n. 4274; v. altresi' Cass. 1° aprile 1999, n. 3136.
    5 In merito v. di seguito il punto 9.
    6 Cfr.  art.  1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12; cfr. art. 31,
comma 1, d.lg. 10 settembre 2003, n. 276; l. 14 febbraio 2003, n. 30.
    7 Come  gia'  accade per i soggetti indicati al menzionato art. 1
della legge n. 12/1979.
    3.3.  Medico  competente.  Considerazioni ulteriori devono essere
svolte  in  relazione  a  taluni  specifici trattamenti che possono o
devono essere effettuati all'interno dell'impresa in conformita' alla
disciplina in materia di sicurezza e igiene del lavoro 8.
    Tale  disciplina,  che attua anche alcune direttive comunitarie e
si  colloca nell'ambito del piu' generale quadro di misure necessarie
a  tutelare  l'integrita' psico-fisica dei lavoratori (art. 2087 cod.
civ.),  pone  direttamente in capo al medico competente in materia di
igiene  e  sicurezza  dei  luoghi di lavoro la sorveglianza sanitaria
obbligatoria  (e,  ai  sensi  degli  articoli 16  e  17  del  decreto
legislativo   n.   626/1994,  il  correlativo  trattamento  dei  dati
contenuti in cartelle cliniche).
    In  quest'ambito,  il  medico  competente  effettua  accertamenti
preventivi  e  periodici  sui  lavoratori  (art.  33  del decreto del
Presidente della Repubblica n. 303/1956; art. 16, decreto legislativo
n.  626/1994)  e  istituisce (curandone l'aggiornamento) una cartella
sanitaria  e  di  rischio (in conformita' alle prescrizioni contenute
negli    articoli 17,    59-quinquiesdecies,   comma 2,   lettera b),
59-sexiesdecies e 70 decreto legislativo n. 626/1994).
    Detta   cartella   e'   custodita  presso  l'azienda  o  l'unita'
produttiva,   «con   salvaguardia   del   segreto   professionale,  e
[consegnata   in]   copia  al  lavoratore  stesso  al  momento  della
risoluzione  del  rapporto  di  lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa
richiesta»  (art.  4,  comma 8,  decreto legislativo n. 626/1994); in
caso  di cessazione del rapporto di lavoro le cartelle sono trasmesse
all'Istituto  superiore  prevenzione  e  sicurezza  sul lavoro-Ispesl
(art.  72-undecies,  comma 3,  decreto  legislativo  n. 626/1994), in
originale e in busta chiusa 9.
    In  relazione  a  tali  disposizioni,  il  medico  competente  e'
deputato  a  trattare i dati sanitari dei lavoratori, procedendo alle
dovute  annotazioni  nelle cartelle sanitarie e di rischio, e curando
le  opportune  misure  di  sicurezza  per salvaguardare la segretezza
delle  informazioni  trattate  in rapporto alle finalita' e modalita'
del  trattamento  stabilite.  Cio',  quale  che  sia  il titolare del
trattamento effettuato dal medico 10.
    Alle  predette  cartelle  il  datore di lavoro non puo' accedere,
dovendo  soltanto  concorrere ad assicurarne un'efficace custodia nei
locali  aziendali (anche in vista di possibili accertamenti ispettivi
da  parte dei soggetti istituzionalmente competenti), ma, come detto,
«con salvaguardia del segreto professionale» 11.
    Il  datore  di  lavoro,  sebbene sia tenuto, su parere del medico
competente  (o  qualora  il  medico lo informi di anomalie imputabili
all'esposizione  a  rischio),  ad  adottare  le  misure  preventive e
protettive  per  i  lavoratori  interessati,  non  puo'  conoscere le
eventuali  patologie  accertate,  ma solo la valutazione finale circa
l'idoneita'  del  dipendente  (dal  punto  di  vista  sanitario) allo
svolgimento di date mansioni.
    In tal senso, peraltro, depongono anche le previsioni legislative
che dispongono la comunicazione all'Ispesl della cartella sanitaria e
di  rischio  in  caso  di  cessione  (art.  59-sexiesdecies, comma 4,
decreto  legislativo n. 626/1994) o cessazione del rapporto di lavoro
(art.  72-undecies,  decreto  legislativo n. 626/1994), precludendosi
anche  in tali occasioni ogni loro conoscibilita' da parte del datore
di lavoro.
4. Dati biometrici e accesso ad «aree riservate».
    4.1.   Nozione.   In   piu'   circostanze,  anche  ricorrendo  al
procedimento  previsto  dall'art. 17 del Codice, e' stato prospettato
al  Garante l'utilizzo di dati biometrici sul luogo di lavoro 12, con
particolare riferimento all'impiego di tali informazioni per accedere
ad aree specifiche dell'impresa.
    Si  tratta  di  dati  ricavati  dalle  caratteristiche  fisiche o
comportamentali  della  persona a seguito di un apposito procedimento
(in   parte   automatizzato)  e  poi  risultanti  in  un  modello  di
riferimento.  Quest'ultimo  consiste in un insieme di valori numerici
ricavati,  attraverso  funzioni  matematiche,  dalle  caratteristiche
individuali sopra indicate, preordinati all'identificazione personale
attraverso  opportune  operazioni di confronto tra il codice numerico
ricavato ad ogni accesso e quello originariamente raccolto.
    8 In  particolare,  d.lg.  19 settembre 1994, n. 626 e successive
modificazioni e integrazioni.
    9 Cfr. circolare Ispesl 3 marzo 2003, n. 2260.
    10   In  tal  senso,  v.  l'autorizzazione generale n. 1/2005, in
rapporto  al  diverso  titolo  in base al quale il medico opera quale
libero  professionista,  o quale dipendente del datore di lavoro o di
aziende sanitarie locali.
    11 La  cui  violazione e' peraltro penalmente sanzionata ai sensi
dell'art. 92, lett. a), d.lg. n. 626/1994.
    12 Cfr. Provv. 21 luglio 2005, doc. web n. 1150679.
    L'uso generalizzato e incontrollato di dati biometrici, specie se
ricavati  dalle  impronte  digitali, non e' lecito. Tali dati, per la
loro  peculiare  natura, richiedono l'adozione di elevate cautele per
prevenire   possibili  pregiudizi  a  danno  degli  interessati,  con
particolare  riguardo  a  condotte illecite che determinino l'abusiva
«ricostruzione» dell'impronta, partendo dal modello di riferimento, e
la sua ulteriore «utilizzazione» a loro insaputa.
    L'utilizzo  di  dati  biometrici puo' essere giustificato solo in
casi  particolari, tenuto conto delle finalita' e del contesto in cui
essi  sono  trattati  e,  in  relazione  ai  luoghi  di  lavoro,  per
presidiare  accessi  ad «aree sensibili», considerata la natura delle
attivita'  ivi  svolte:  si  pensi, ad esempio, a processi produttivi
pericolosi  13  o  sottoposti a segreti di varia natura 14 o al fatto
che  particolari  locali  siano  destinati  alla  custodia  di  beni,
documenti segreti o riservati o oggetti di valore 15.
    4.2.  Sistemi di rilevazione biometrica. Inoltre, nei casi in cui
l'uso  dei  dati biometrici e' consentito, la centralizzazione in una
banca  dati  delle  informazioni  personali (nella forma del predetto
modello)   trattate   nell'ambito   del   descritto  procedimento  di
riconoscimento  biometrico  risulta  di  regola  sproporzionata e non
necessaria.  I  sistemi informativi devono essere infatti configurati
in  modo  da ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e da
escluderne  il  trattamento,  quando  le finalita' perseguite possono
essere  realizzate  con  modalita' tali da permettere di identificare
l'interessato  solo  in  caso  di  necessita'  (articoli 3  e  11 del
Codice).
    In  luogo,  quindi, di modalita' centralizzate di trattamento dei
dati  biometrici,  deve ritenersi adeguato e sufficiente avvalersi di
sistemi  efficaci  di verifica e di identificazione biometrica basati
sulla   lettura  delle  impronte  digitali  memorizzate,  tramite  il
predetto   modello  cifrato,  su  un  supporto  posto  nell'esclusiva
disponibilita'  dell'interessato  (una  smart  card  o un dispositivo
analogo)  e privo di indicazioni nominative riferibili a quest'ultimo
(essendo  sufficiente  attribuire  a  ciascun  dipendente  un  codice
individuale).
    Tale   modalita'   di   riconoscimento,  infatti,  e'  idonea  ad
assicurare  che  possano accedere all'area riservata solo coloro che,
autorizzati preventivamente, decidano su base volontaria di avvalersi
della  predetta  carta  o del dispositivo analogo. Il confronto delle
impronte  digitali  con  il  modello  memorizzato  sulla  carta o sul
dispositivo  puo'  essere realizzato ricorrendo a comuni procedure di
confronto  sulla  carta  o  dispositivo  stesso,  evitando  cosi'  la
costituzione  di  un archivio di delicati dati biometrici. Del resto,
in  caso  di  smarrimento  della carta o dispositivo, sono allo stato
circoscritte le possibilita' di abuso rispetto ai dati biometrici ivi
memorizzati.
    4.3.  Misure  di  sicurezza  e  tempi  di  conservazione.  I dati
personali necessari per realizzare il modello possono essere trattati
esclusivamente   durante  la  fase  di  registrazione;  per  il  loro
utilizzo,  il titolare del trattamento deve raccogliere il preventivo
consenso informato degli interessati.
    In  aggiunta  alle  misure  di  sicurezza  minime  prescritte dal
Codice,  devono  essere  adottati ulteriori accorgimenti a protezione
dei dati, impartendo agli incaricati apposite istruzioni scritte alle
quali  attenersi,  con  particolare  riguardo  al  caso  di perdita o
sottrazione delle carte o dispositivi loro affidati.
    I   dati  memorizzati  devono  essere  accessibili  al  personale
preposto   al   rispetto   delle   misure  di  sicurezza  all'interno
dell'impresa,  per  l'esclusiva  finalita'  della verifica della loro
osservanza  (rispettando  peraltro  la  disciplina  sul  controllo  a
distanza  dei  lavoratori:  art. 4, comma 2, legge 20 maggio 1970, n.
300, richiamato dall'art. 114 del Codice).
    I  dati  raccolti  non possono essere di regola conservati per un
arco  di  tempo  superiore  a  sette giorni e vanno assicurati, anche
quando tale arco temporale possa essere lecitamente protratto, idonei
meccanismi di cancellazione automatica dei dati.
    4.4.   Verifica   preliminare.   Resta   salva,  per  fattispecie
particolari o in ragione di situazioni eccezionali non considerate in
questa  sede,  la  presentazione da parte di titolari del trattamento
che  intendano  discostarsi  dalle presenti prescrizioni, di apposito
interpello al Garante, ai sensi dell'art. 17 del Codice.
5. Comunicazione e diffusione di dati personali.
    5.1.  Comunicazione. La conoscenza dei dati personali relativi ad
un  lavoratore  da  parte  di  terzi  e'  ammessa se l'interessato vi
acconsente.
    Se  il  datore  di lavoro non puo' avvalersi correttamente di uno
degli  altri  presupposti  del  trattamento  equipollenti al consenso
(art. 24 del Codice), non puo' prescindersi dal consenso stesso per
    13 Cfr.  Provv.  15 giugno 2006, docc. web nn. 1306523, 1306530 e
1306551.
    14 Cfr. Provv. 23 novembre 2005, doc. web n. 1202254.
    15 Cfr.  Provv. 15 giugno 2006, doc. web n. 1306098; v., inoltre,
Provv. 26 luglio 2006, doc. web n. 1318582.
comunicare  dati  personali (ad esempio, inerenti alla circostanza di
un'avvenuta  assunzione,  allo  status  o  alla  qualifica ricoperta,
all'irrogazione  di  sanzioni  disciplinari  o  a  trasferimenti  del
lavoratore) a terzi quali:
      - associazioni  (anche  di categoria) di datori di lavoro, o di
ex dipendenti (anche della medesima istituzione);
      - conoscenti, familiari e parenti.
    Fermo restando il rispetto dei principi generali sopra richiamati
in  materia  di  trattamento di dati personali (cfr. punto 2), rimane
impregiudicata  la  facolta'  del datore di lavoro di disciplinare le
modalita'  del  proprio  trattamento designando i soggetti, interni o
esterni,  incaricati  o  responsabili  del  trattamento,  che possono
acquisire  conoscenza dei dati inerenti alla gestione del rapporto di
lavoro,  in  relazione  alle  funzioni  svolte  e a idonee istruzioni
scritte  alle  quali attenersi (articoli 4, comma 1, lettere g) e h),
29  e  30). Cio', ove necessario, anche mediante consegna di copia di
documenti all'uopo predisposti.
    E'  altresi'  impregiudicata  la facolta' del datore di lavoro di
comunicare  a  terzi  in  forma realmente anonima dati ricavati dalle
informazioni  relative  a singoli o gruppi di lavoratori: si pensi al
numero  complessivo  di ore di lavoro straordinario prestate o di ore
non  lavorate  a  livello  aziendale  o all'interno di singole unita'
produttive,  agli importi di premi aziendali di risultato individuati
per  fasce,  o qualifiche/livelli professionali, anche nell'ambito di
singole funzioni o unita' organizzative).
    5.2.  Intranet  aziendale.  Allo  stesso  modo,  il  consenso del
lavoratore  e'  necessario per pubblicare informazioni personali allo
stesso   riferite   (quali  fotografia,  informazioni  anagrafiche  o
curricula)   nella   intranet  aziendale  (e  a  maggior  ragione  in
Internet),  non  risultando tale ampia circolazione di dati personali
di  regola  «necessaria per eseguire obblighi derivanti dal contratto
di  lavoro» (art. 24, comma 1, lettera b), del Codice). Tali obblighi
possono  trovare  esecuzione  indipendentemente  da  tale particolare
forma  di  divulgazione  che  comunque,  potendo  a  volte  risultare
pertinente  (specie  in  realta'  produttive  di  grandi dimensioni o
ramificate  sul  territorio),  richiede  il  preventivo  consenso del
singolo dipendente, salva specifica disposizione di legge.
    5.3.  Diffusione. In assenza di specifiche disposizioni normative
che  impongano  al  datore  di lavoro la diffusione di dati personali
riferiti   ai   lavoratori   (art.   24,  comma 1,  lettera a)  o  la
autorizzino,  o  comunque  di altro presupposto ai sensi dell'art. 24
del Codice, la diffusione stessa puo' avvenire solo se necessaria per
dare  esecuzione  a  obblighi derivanti dal contratto di lavoro (art.
24,  comma 1,  lettera b)  del  Codice).  E'  il  caso,  ad  esempio,
dell'affissione  nella  bacheca  aziendale  di ordini di servizio, di
turni  lavorativi  o  feriali,  oltre che di disposizioni riguardanti
l'organizzazione  del  lavoro  e  l'individuazione delle mansioni cui
sono deputati i singoli dipendenti 16.
    Salvo  che ricorra una di queste ipotesi, non e' invece di regola
lecito  dare  diffusione  a informazioni personali riferite a singoli
lavoratori,  anche  attraverso  la  loro  pubblicazione  in  bacheche
aziendali o in comunicazioni interne destinate alla collettivita' dei
lavoratori,  specie  se  non  correlate  all'esecuzione  di  obblighi
lavorativi.  In  tali  casi la diffusione si pone anche in violazione
dei  principi  di  finalita'  e pertinenza (art. 11 del Codice), come
nelle ipotesi di:
      - affissione  relativa  ad  emolumenti  percepiti  o  che fanno
riferimento a particolari condizioni personali 17;
      - sanzioni  disciplinari  irrogate  o  informazioni  relative a
controversie giudiziarie;
      - assenze dal lavoro per malattia;
      - iscrizione   e/o   adesione   dei   singoli   lavoratori   ad
associazioni.
    5.4.   Cartellini   identificativi.   Analogamente,   si  possono
determinare  altre forme di diffusione di dati personali quando dette
informazioni  debbano  essere  riportate  ed  esibite  su  cartellini
identificativi  appuntati  ad  esempio  sull'abito o sulla divisa del
lavoratore  (di  solito,  con  lo scopo di migliorare il rapporto fra
operatori ed utenti o clienti).
    Al  riguardo,  questa Autorita' ha gia' rilevato 18, in relazione
allo  svolgimento  del rapporto di lavoro alle dipendenze di soggetti
privati,  che  l'obbligo  di  portare  in modo visibile un cartellino
identificativo   puo'   trovare  fondamento  in  alcune  prescrizioni
contenute in accordi sindacali aziendali, il cui rispetto puo' essere
ricondotto  alle  prescrizioni  del contratto di lavoro. Tuttavia, in
relazione   al   rapporto   con  il  pubblico,  si  e'  ravvisata  la
sproporzione   dell'indicazione  sul  cartellino  di  dati  personali
identificativi (generalita' o dati anagrafici), ben
    16 Cfr. Cass., sez. lav., 24 novembre 1997, n. 11741; Cass., sez.
lav.,  11 febbraio 2000, n. 1557; Cass., sez. lav., 16 febbraio 2000,
n. 1752.
    17 Cfr., in relazione alla diffusione di informazioni in grado di
rivelare situazioni di handicap, Provv. 27 febbraio 2002, in Boll. n.
25/2002, p. 51, doc. web n. 1063639.
    18 Cfr. Provv. 11 dicembre 2000, doc. web n. 30991.
potendo spesso risultare sufficienti altre informazioni (quali codici
identificativi,  il  solo  nome o il ruolo professionale svolto), per
se' sole in grado di essere d'ausilio all'utenza.
    5.5.  Modalita'  di  comunicazione.  Salvi  i casi in cui forme e
modalita'  di divulgazione di dati personali discendano da specifiche
previsioni  (cfr.  art.  174,  comma 12, del Codice) 19, il datore di
lavoro deve utilizzare forme di comunicazione individualizzata con il
lavoratore,   adottando   le  misure  piu'  opportune  per  prevenire
un'indebita  comunicazione  di  dati  personali,  in  particolare  se
sensibili,  a soggetti diversi dal destinatario, ancorche' incaricati
di  talune  operazioni  di  trattamento  (ad  esempio,  inoltrando le
comunicazioni  in  plico chiuso o spillato; invitando l'interessato a
ritirare personalmente la documentazione presso l'ufficio competente;
ricorrendo a comunicazioni telematiche individuali).
    Analoghe  cautele,  tenendo  conto  delle  circostanze  di fatto,
devono  essere  adottate in relazione ad altre forme di comunicazione
indirizzate  al  lavoratore  dalle  quali  possano  desumersi vicende
personali 20.
&ad1;6. Dati idonei a rivelare lo stato di salute di lavoratori.
    6.1.  Dati  sanitari. Devono essere osservate cautele particolari
anche  nel  trattamento  dei  dati  sensibili del lavoratore (art. 4,
comma 1,  lettera d),  del  Codice)  e,  segnatamente, di quelli dati
idonei  a  rivelarne  lo  stato  di  salute.  Tra questi ultimi, puo'
rientrare   l'informazione  relativa  all'assenza  dal  servizio  per
malattia,   indipendentemente  dalla  circostanza  della  contestuale
enunciazione della diagnosi 21.
    Per  tali  informazioni, l'ordinamento appresta anche fuori della
disciplina  di protezione dei dati personali particolari accorgimenti
per  contenere,  nei  limiti dell'indispensabile, i dati dei quali il
datore  di  lavoro  puo'  venire  a conoscenza per dare esecuzione al
contratto (cfr. gia' l'art. 8 della legge n. 300/1970).
    In  questo  contesto, la disciplina generale contenuta nel Codice
deve  essere  coordinata  ed  integrata, come si e' visto (cfr. punto
3.3.), con altre regole settoriali 22 o speciali 23.
    Resta  comunque  vietata la diffusione di dati sanitari (art. 26,
comma 5, del Codice).
    6.2.  Assenze  per  ragioni  di salute. Con specifico riguardo al
trattamento  di  dati  idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute dei
lavoratori,  la  normativa di settore e le disposizioni contenute nei
contratti collettivi giustificano il trattamento dei dati relativi ai
casi  di  infermita'  (e  talora  a quelli inerenti all'esecuzione di
visite  specialistiche  o  di  accertamenti  clinici)  che  determini
un'incapacita'   lavorativa   (temporanea   o   definitiva,   con  la
conseguente   sospensione   o   risoluzione   del   contratto).   Non
diversamente,  il  datore  di  lavoro  puo'  trattare dati relativi a
invalidita'  o  all'appartenenza a categorie protette, nei modi e per
le finalita' prescritte dalla vigente normativa in materia.
    A tale riguardo, infatti, sussiste un quadro normativo articolato
che  prevede  anche obblighi di comunicazione in capo al lavoratore e
di  successiva  certificazione  nei  confronti del datore di lavoro e
dell'ente   previdenziale  della  condizione  di  malattia:  obblighi
funzionali  non  solo  a  giustificare  i  trattamenti  normativi  ed
economici spettanti al lavoratore, ma anche a consentire al datore di
lavoro, nelle forme di legge 24, di verificare le reali condizioni di
salute del lavoratore.
    Per   attuare   tali   obblighi   viene   utilizzata  un'apposita
modulistica, consistente in un attestato di malattia da consegnare al
datore  di  lavoro con la sola indicazione dell'inizio e della durata
presunta  dell'infermita':  c.d.  «prognosi»  e  in un certificato di
diagnosi  da  consegnare,  a cura del lavoratore stesso, all'Istituto
nazionale  della  previdenza sociale (Inps) o alla struttura pubblica
indicata  dallo  stesso  Istituto  d'intesa  con  la  regione,  se il
lavoratore  ha  diritto  a ricevere l'indennita' di malattia a carico
dell'ente previdenziale 25.
    19 Cfr. Provv. 12 maggio 2005, doc. web n. 1137798.
    20 Cfr., con riguardo alle dizioni riportate sui "cedolini" dello
stipendio,  o  su  documenti  aventi  la medesima funzione, Provv. 31
dicembre  1998,  in  Boll.  n. 6, p. 100; v. anche Provv. 19 febbraio
2002, doc. web n. 1063659.
    21 Cfr.  Provv.  7  luglio  2004, doc. web n. 1068839. V. pure il
punto  50  della  sentenza  della  Corte di giustizia delle Comunita'
europee, 6 novembre 2003, C-101/01, Lindqvist.
    22 Tra  le  quali,  ad  esempio,  la  richiamata regolamentazione
contenuta  nel  decreto  legislativo  n. 626/1994 o nell'art. 5 della
legge n. 300/1970 sugli accertamenti sanitari facoltativi.
    23   Si pensi, ad esempio, ai divieti contenuti negli artt. 5 e 6
della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia Aids; art. 124 D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309.
    24 Cfr. Provv. 15 aprile 2004, doc. web n. 1092564.
    25 Cfr.  art.  2,  d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in legge,
con  mod.,  con  l'art.  1, legge 29  febbraio 1980, n. 33 e mod. dal
comma 149 dell'art. 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311.
    Tuttavia,  qualora  dovessero  essere  presentati  dai lavoratori
certificati  medici  redatti  su  modulistica diversa da quella sopra
descritta,  nella  quale  i  dati di prognosi e di diagnosi non siano
separati,  i  datori  di  lavoro restano obbligati, ove possibile, ad
adottare idonee misure e accorgimenti volti a prevenirne la ricezione
o, in ogni caso, ad oscurali 26.
    6.3.  Denuncia  all'Inail.  Diversamente,  per dare esecuzione ad
obblighi di comunicazione relativi a dati sanitari, in taluni casi il
datore  di  lavoro puo' anche venire a conoscenza delle condizioni di
salute  del  lavoratore.      Tra le fattispecie piu' ricorrenti deve
essere  annoverata  la  denuncia  all'Istituto  assicuratore  (Inail)
avente  ad  oggetto  infortuni  e  malattie  professionali occorsi ai
lavoratori;  essa,  infatti,  per espressa previsione normativa, deve
essere corredata da specifica certificazione medica (articoli 13 e 53
decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965).
    In  tali casi, pur essendo legittima la conoscenza della diagnosi
da  parte del datore di lavoro, resta fermo a suo carico l'obbligo di
limitarsi  a  comunicare  all'ente  assistenziale  esclusivamente  le
informazioni sanitarie relative o collegate alla patologia denunciata
e  non anche dati sulla salute relativi ad altre assenze che si siano
verificate  nel  corso  del  rapporto  di  lavoro,  la  cui eventuale
comunicazione  sarebbe  eccedente e non pertinente con la conseguente
loro  inutilizzabilita',  trattandosi  di dati non rilevanti nel caso
oggetto di denuncia (art. 11, commi 1 e 2 del Codice) 27.
    6.4.  Altre informazioni relative alla salute. A tali fattispecie
devono   essere  aggiunti  altri  casi  nei  quali  puo',  parimenti,
effettuarsi   un   trattamento  di  dati  relativi  alla  salute  del
lavoratore   (e  finanche  di  suoi  congiunti),  anche  al  fine  di
permettergli  di  godere  dei  benefici  di legge (quali, ad esempio,
permessi  o  periodi  prolungati di aspettativa con conservazione del
posto  di  lavoro):  si  pensi, ad esempio, a informazioni relative a
condizioni di handicap 28.
    Allo  stesso  modo,  il datore di lavoro puo' venire a conoscenza
dello  stato di tossicodipendenza del dipendente, ove questi richieda
di accedere a programmi riabilitativi o terapeutici con conservazione
del   posto   di  lavoro  (senza  retribuzione),  atteso  l'onere  di
presentare   (nei   termini   prescritti  dai  contratti  collettivi)
specifica  documentazione  medica  al  datore  di  lavoro  (ai  sensi
dell'art.  124,  commi 1 e 2, decreto del Presidente della Repubblica
n. 309/1990).
    6.5.   Comunicazioni   all'Inps.   E'   altresi'   legittima   la
comunicazione  di  dati  idonei  a  rivelare  lo  stato di salute dei
lavoratori  che il datore di lavoro faccia ai soggetti pubblici (enti
previdenziali   e  assistenziali)  tenuti  a  erogare  le  prescritte
indennita' in adempimento a specifici obblighi derivanti dalla legge,
da altre norme o regolamenti o da previsioni contrattuali, nei limiti
delle sole informazioni indispensabili.
    In  particolare, il datore di lavoro puo' comunicare all'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale  (Inps)  i  dati del dipendente
assente,  anche  per  un solo giorno, al fine di farne controllare lo
stato di malattia (art. 5, commi 1 e 2, legge 20 maggio 1970, n. 300)
29;  a  tal  fine deve tenere a disposizione e produrre, a richiesta,
all'Inps,  la  documentazione in suo possesso. Le eventuali visite di
controllo   sullo  stato  di  infermita'  del  lavoratore,  ai  sensi
dell'art.  5  della  legge  20 maggio  1970,  n.  300, o su richiesta
dell'Inps o della struttura sanitaria pubblica da esso indicata, sono
effettuate  dai  medici  dei  servizi sanitari indicati dalle regioni
(art. 2, l. n. 33/1980 cit.).
7. Informativa.
    Il  datore  di lavoro e' tenuto a rendere al lavoratore, prima di
procedere  al trattamento dei dati personali che lo riguardano (anche
in  relazione  alle  ipotesi nelle quali la legge non richieda il suo
consenso),  un'informativa  individualizzata  completa degli elementi
indicati dall'art. 13 del Codice 30.
    Con particolare riferimento a realta' produttive nelle quali, per
ragioni  organizzative (ad esempio, per l'articolata dislocazione sul
territorio  o  per  il ricorso consistente a forme di out-sourcing) o
dimensionali,  puo'  risultare difficoltoso per il singolo lavoratore
esercitare  i  propri  diritti  ai  sensi  dell'art. 7 del Codice, e'
opportuna   la   designazione  di  un  responsabile  del  trattamento
appositamente  deputato  alla  trattazione  di  tali  profili  (o  di
responsabili  esterni  alla  societa',  che  effettuino,  ad esempio,
l'attivita' di gestione degli archivi amministrativi dei dipendenti),
indicandolo chiaramente nell'informativa fornita.
    26 Cfr. di seguito al punto 8.
    27 In tal senso v. il Provv. 15 aprile 2004, doc. web n. 1092564.
    28 Cfr.  art.  33, legge 5 febbraio 1992, n. 104; si vedano anche
le pertinenti disposizioni contenute nel d.lg. 26 marzo 2001, n. 151.
    29 V. Provv. 28 settembre 2001, cit.
    30 V.   anche  il  Parere  8/2001,  cit.,  secondo  il  quale  "i
lavoratori  devono  conoscere  quali  dati  il  datore di lavoro stia
raccogliendo  sul  loro  conto (direttamente o da altre fonti), quali
siano gli scopi delle operazioni di trattamento previste o effettuate
per tali dati sia per il presente che per il futuro".
8. Misure di sicurezza.
    8.1.  Dati sanitari. Il datore di lavoro titolare del trattamento
e'  tenuto  ad  adottare  ogni  misura  di  sicurezza,  anche minima,
prescritta  dal Codice a protezione dei dati personali dei dipendenti
comunque   trattati  nell'ambito  del  rapporto  di  lavoro,  ponendo
particolare  attenzione  all'eventuale  natura sensibile dei medesimi
(art. 31 e ss. e Allegato B) al Codice).
    Dette informazioni devono essere conservate separatamente da ogni
altro  dato personale dell'interessato; cio', deve trovare attuazione
anche  con riferimento ai fascicoli personali cartacei dei dipendenti
(ad esempio, utilizzando sezioni appositamente dedicate alla custodia
dei  dati  sensibili,  inclusi  quelli  idonei a rivelare lo stato di
salute  del  lavoratore, da conservare separatamente o in modo da non
consentirne  una  indistinta  consultazione nel corso delle ordinarie
attivita' amministrative 31).
    Del  pari,  nei casi in cui i lavoratori producano spontaneamente
certificati  medici  su  modulistica  diversa  da quella descritta al
punto 6.2.,  il  datore  di  lavoro  non  puo',  comunque, utilizzare
ulteriormente tali informazioni (art. 11, comma 2, del Codice) e deve
adottare  gli  opportuni  accorgimenti  per  non  rendere visibili le
diagnosi  contenute  nei  certificati  (ad esempio, prescrivendone la
circolazione   in   busta   chiusa   previo   oscuramento   di   tali
informazioni);  cio', al fine di impedire ogni accesso abusivo a tali
dati da parte di soggetti non previamente designati come incaricati o
responsabili (art. 31 e ss. del Codice).
    8.2.  Incaricati.  Resta  fermo l'obbligo del datore di lavoro di
preporre  alla  custodia  dei  dati personali dei lavoratori apposito
personale, specificamente incaricato del trattamento, che «deve avere
cognizioni in materia di protezione dei dati personali e ricevere una
formazione  adeguata.  In  assenza  di  un'adeguata  formazione degli
addetti   al   trattamento  dei  dati  personali  il  rispetto  della
riservatezza dei lavoratori sul luogo di lavoro non potra' mai essere
garantito» 32.
    8.3.  Misure  fisiche  ed organizzative. Il datore di lavoro deve
adottare,  tra  l'altro  (cfr.  articoli 31  ss.  del Codice), misure
organizzative e fisiche idonee a garantire che:
      - i  luoghi  ove si svolge il trattamento di dati personali dei
lavoratori siano opportunamente protetti da indebite intrusioni;
      - le   comunicazioni   personali  riferibili  esclusivamente  a
singoli   lavoratori  avvengano  con  modalita'  tali  da  escluderne
l'indebita  presa  di  conoscenza da parte di terzi o di soggetti non
designati quali incaricati;
      - siano  impartite  chiare istruzioni agli incaricati in ordine
alla  scrupolosa osservanza del segreto d'ufficio, anche con riguardo
a dipendenti del medesimo datore di lavoro che non abbiano titolo per
venire a conoscenza di particolari informazioni personali;
      - sia prevenuta l'acquisizione e riproduzione di dati personali
trattati   elettronicamente,   in  assenza  di  adeguati  sistemi  di
autenticazione   o   autorizzazione   e/o   di  documenti  contenenti
informazioni personali da parte di soggetti non autorizzati 33;
      - sia  prevenuta  l'involontaria  acquisizione  di informazioni
personali  da  parte  di  terzi  o  di  altri  dipendenti:  opportuni
accorgimenti,  ad  esempio,  devono  essere  presi in presenza di una
particolare  conformazione o dislocazione degli uffici, in assenza di
misure  idonee volte a prevenire la diffusione delle informazioni (si
pensi al mancato rispetto di distanze di sicurezza o alla trattazione
di  informazioni  riservate  in spazi aperti, anziche' all'interno di
locali chiusi).
9.  Esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del Codice e riscontro
del datore di lavoro.
    9.1.   Diritto  di  accesso.  I  lavoratori  interessati  possono
esercitare  nei  confronti  del  datore  di lavoro i diritti previsti
dall'art.  7  del Codice (nei modi di cui agli articoli 8 e ss.), tra
cui  il  diritto  di accedere ai dati che li riguardano (anziche', in
quanto  tale,  all'intera  documentazione  che  li  contiene  34), di
ottenerne  l'aggiornamento,  la  rettificazione,  l'integrazione,  la
cancellazione,  la  trasformazione  in  forma  anonima o il blocco se
trattati in violazione di legge, di opporsi al trattamento per motivi
legittimi.
    31 Cfr. Provv. 30 ottobre 2001, doc. web n. 39085.
    32 Parere 8/2001, cit.
    33 Cfr. Provv. 27 luglio 2004, doc. web n. 1099386.
    34 Cfr. Provv. 16 giugno 2005, doc. web n. 1149957.
    La  richiesta  di  accesso  che  non  faccia  riferimento  ad  un
particolare  trattamento o a specifici dati o categorie di dati, deve
ritenersi  riferita  a  tutti  i  dati  personali  che  riguardano il
lavoratore  comunque  trattati  dall'amministrazione (art. 10) e puo'
riguardare  anche informazioni di tipo valutativo 35, alle condizioni
e nei limiti di cui all'art. 8, comma 5.
    Tra  essi  non  rientrano  notizie  di  carattere  contrattuale o
professionale  che non hanno natura di dati personali in qualche modo
riferibili a persone identificate o identificabili 36.
    9.2.  Riscontro  del  datore  di  lavoro.  Il  datore  di  lavoro
destinatario  della  richiesta  e'  tenuto  a  fornire  un  riscontro
completo  alla  richiesta del lavoratore interessato, senza limitarsi
alla   sola   elencazione   delle  tipologie  di  dati  detenuti,  ma
comunicando  in  modo chiaro e intelligibile tutte le informazioni in
suo possesso 37.
    9.3.  Tempestivita'  del  riscontro.  Il  riscontro  deve  essere
fornito  nel  termine  di  15  giorni  dal  ricevimento  dell'istanza
dell'interessato  (ritualmente presentata 38); il termine piu' lungo,
pari  a  trenta  giorni, puo' essere osservato, dandone comunicazione
all'interessato,  solo  se  le operazioni necessarie per un integrale
riscontro  sono  di  particolare  complessita'  o  se  ricorre  altro
giustificato motivo (art. 146 del Codice).
    Pertanto  il datore di lavoro, specie nelle realta' produttive di
grande   dimensione   39,   deve   pertanto   predisporre   procedure
organizzative  adeguate  per  dare piena attuazione alle disposizioni
del  Codice in materia di accesso ai dati e all'esercizio degli altri
diritti, anche attraverso l'impiego di appositi programmi finalizzati
ad  una  accurata  selezione  dei dati relativi a singoli lavoratori,
nonche'  alla semplificazione delle modalita' e alla compressione dei
tempi per il riscontro.
    9.4.  Modalita'  del  riscontro. Il riscontro puo' essere fornito
anche  oralmente;  tuttavia, in presenza di una specifica istanza, il
datore  di lavoro e' tenuto a trasporre i dati su supporto cartaceo o
informatico o a trasmetterli all'interessato per via telematica (art.
10).
    Muovendo  dalla  previsione  dell'art.  10,  comma 1, del Codice,
secondo  cui  il  titolare  deve  predisporre  accorgimenti idonei «a
semplificare  le  modalita'  e  a ridurre i tempi per il riscontro al
richiedente»,  puo' risultare legittima la richiesta dell'interessato
d

 


 
 
 
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