Il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso al Consiglio di Stato lo schema del regolamento del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Il Consiglio di Stato ha dato il proprio parere in merito alle modalita' di verifica dei certificati di esecuzione lavori per le attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice.
In sintesi La norma non prevede una verifica a campione ma di un controllo generalizzato, esteso a tutte le attestazioni SOA
rilasciate in un arco temporale di oltre sei anni e anche per le attestazioni ormai scadute.
La norma prevede:
- in caso di falsi certificati e fatture, a sanzioni penali nei confronti dell'imprenditore;
- a sanzioni nei confronti della SOA per violazione degli obblighi di accertamento dei dati prima del rilascio dell'attestazione;
- alla risoluzione dei contratti di appalto di lavori in corso di esecuzione, potendo anche darsi il caso che vi sono lavori ancora in corso di esecuzione, che l'appaltatore si e' aggiudicato in passato, sulla base di attestato SOA nel frattempo scaduto.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che Deve essere meglio chiarito che la revisione riguarda solo i certificati e le fatture utilizzati ai fini di conseguire l'attestazione
SOA, e che Inoltre non e' necessario affermare che il termine per la verifica e' dodici mesi, atteso che tale termine e' gia' fissato dalla norma primaria, e che il termine complessivo si desume dalle altre norme dello schema, che fissano i termini intermedi per i singoli segmenti di attivita'.
Gli ulteriori pareri riguardano le procedure di trasmissione dei certificati da parte degli Enti appaltanti alle SOA e di quest'ultime all'Autorita', procedure anche esse previste nel regolamento.
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