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ATTIVITA' PROMOZIONALE DELLE SOA. Le stesse non potranno ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale.
05/01/2008

Lo prevede il nuovo regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici, in un comma secco senza mezzi termini.

Quindi a partire dall'Entrata in vigore del regolamento ( sei mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta) Le SOA non potranno piu' rilasciare compensi per attivita' promozionali.

L'articolo (salvo ultimissime modifiche) e' il 67, il comma e' il terzo, che recita:
3. Per l'espletamento delle loro attivita', compresa l'attivita' di promozione commerciale, le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale.

Riportiamo di seguito la bozza di tutto l'articolo:

Art. 67
Svolgimento dell'attivita' di qualificazione e relative tariffe
(art. 12, d.P.R. n. 34/2000)


1. Nello svolgimento della propria attivita' le SOA devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del codice;
b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare ed operare in modo da assicurare adeguata
informazione;
c) agire in modo da garantire imparzialita' ed equo trattamento;
d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalle disposizioni del codice e dal presente titolo ;
e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;
f) verificare la veridicita' delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti
cui rilasciare l'attestato, nonche' il permanere del possesso dei requisiti di cui all'articolo 77.
g) rilasciare l'attestazione di qualificazione conformemente alla documentazione prodotta dall'impresa e
verificata ai sensi della lettera f).

2. Nello svolgimento della propria attivita' di valutazione e verifica della qualificazione, le SOA possono
acquisire i dati di carattere economico-finanziario, quali i bilanci nonche' le informazioni sulle variazioni
organizzative e sulle trasformazioni della natura giuridica delle imprese, dalla banca dati della camera di
commercio, industria e artigianato.

3. Per l'espletamento delle loro attivita', compresa l'attivita' di promozione commerciale, le SOA non possono
ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale.

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta l'applicazione degli articoli 71 e 72 del
presente regolamento.

5. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonche' tutte le attivita' integrative di revisione o di
variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed
al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui
all'allegato C. Per i consorzi stabili il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attivita' e' ridotto del 50%.

6. Gli importi determinati ai sensi del comma 5 sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa.
Non puo' essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del suo doppio. Ogni patto
contrario e' nullo. Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o
variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia
stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l'intero
corrispettivo.

7. Le SOA trasmettono all'Autorita', entro quindici giorni dal loro rilascio, gli attestati secondo le modalita'
stabilite dall'Autorita' stessa.

 


 
 
 
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