MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 giugno 2008
Modifiche al decreto del 2 marzo 2006 concernente «Disposizioni per
il finanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori», di
cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
ai sensi dell'articolo 2 del decreto 23 novembre 2004.
IL DIRETTORE GENERALE
per la concorrenza e i consumatori
Visto l'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 238, secondo cui
le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate
dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato sono
rassegnate ad un apposito fondo e destinate ad iniziative a vantaggio
dei consumatori;
Visto l'art. 2 del decreto del Ministro delle attivita' produttive
del 23 novembre 2004, concernente ripartizione del predetto Fondo per
l'anno 2004 e, in particolare, l'assegnazione all'Unione italiana
delle camere di commercio (Unioncamere) di parte delle predette somme
per la promozione dell'attivita' di composizione extragiudiziale
delle controversie (ADR) in materia di consumi;
Visto il decreto del direttore generale per l'armonizzazione del
mercato e la tutela dei consumatori del 2 marzo 2006 e successive
modifiche e integrazioni, con cui sono state individuate le modalita'
di effettuazione e finanziamento delle predette attivita';
Visto, in particolare, l'art. 10 del testo vigente del predetto
decreto 2 marzo 2006, concernente assistenza nelle ADR;
Viste le relazioni, curate da Unioncamere ai sensi del precitato
decreto 2 marzo 2006, sul dettaglio delle procedure ADR inviate alla
stessa dal 25 marzo 2006 al 25 marzo 2008, dalle quali si evince che
le procedure espletate positivamente a quella data non impiegano
completamente le risorse assegnate all'iniziativa, benche' i limiti
previsti dal comma 4-bis del citato art. 10 risultano, per alcune
tipologie di accordi relativi a procedure ADR, gia' esauriti o in via
di esaurimento;
Tenuto conto che tali limiti erano finalizzati a favorire una piu'
equa ripartizione dell'effetto promozionale dell'iniziativa fra i
vari settori interessati, nell'ipotesi di eccesso di domanda rispetto
alle risorse disponibili, e non invece a determinare economie di
fondi e conseguente minore effetto dell'iniziativa promozionale nel
suo complesso;
Tenuto conto del differimento al 31 dicembre 2008, disposto con il
decreto del direttore generale per la concorrenza e i consumatori del
23 gennaio 2008, del termine per l'avvio delle procedure di
conciliazione ammissibili a contributo in conformita' alle citate
disposizioni del decreto 2 marzo 2006;
Ritenuta la conseguente necessita' di modificare il predetto art.
10, precisando ulteriormente i termini di avvio, conclusione e
presentazione delle iniziative ammissibili a contributo e prevedendo
la possibilita' di integrale utilizzo delle somme eventualmente
residue alla predetta data del 31 dicembre 2008 per destinarle a
contributi alle procedure di conciliazione comunque espletate nel
periodo di svolgimento dell'iniziativa;
Decreta:
Art. 1.
Modifiche all'art. 10
1. All'art. 10 del decreto del direttore generale per
l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 2 marzo
2006, come modificato dall'art. 1 del decreto del direttore generale
per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del
13 ottobre 2006 e dall'art. 1 del decreto del direttore generale per
la concorrenza e i consumatori del 23 gennaio 2008, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 8, le parole «fino al termine del 31 dicembre 2008»,
sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine del 31 dicembre
2008, purche' l'avvio della procedura sia comunicato ad Unioncamere
entro i quindici giorni successivi al medesimo termine e la
conclusione positiva della stessa sia intervenuta e sia adeguatamente
comunicata entro il 30 aprile 2009»;
b) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Le risorse destinate alle procedure curate o condotte dai
soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, che, tenuto conto
di tutte le procedure di conciliazione avviate, comunicate e concluse
entro i termini a tal fine stabiliti, non sono utilizzate ne'
utilizzabili, anche per l'effetto dei limiti di cui al comma 3 o al
comma 4-bis, sono destinate, in deroga a tali limiti, alle eventuali
ulteriori conciliazioni effettuate nel rispetto dei termini e dei
requisiti previsti e non ammesse a rimborso in prima applicazione.
Nel caso in cui l'importo complessivo dei contributi da corrispondere
ai sensi del comma 4 per tali procedure riammesse in deroga sia
superiore alle effettive disponibilita' residue, i relativi
contributi sono percentualmente ridotti in modo lineare per
contenerne l'onere conseguente entro tali disponibilita'.»;
c) il comma 11 e' abrogato.
Roma, 23 giugno 2008
Il direttore generale: Vecchio
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