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normative: ISPEZIONI IN AZIENDA, CAMBIA LA NORMATIVA, possibili solo dopo un tentativo di conciliazione, Stop alle denunce anonime, cambia anche il metodo di sospenzione dell`attivita` d`impresa ed altro...
20/09/2008

La direttiva Sacconi sulla vigilanza: ispettori chiamati a collaborare con datori e dipendenti 
Lavoro, stop a denunce anonime 
Ispezioni in azienda solo dopo un tentativo di conciliazione

Articolo di Italia Oggi

La vigilanza cambia rotta. E con essa il ruolo istituzionale degli ispettori che, in una nuova logica di servizio e non piu` di mero esercizio di potere, dovranno creare un clima collaborativo con l`azienda e lavoratori ispezionati. Stop alle denunce anonime, inoltre. Mentre per i casi regolarmente segnalati l`accesso ispettivo potra` avvenire solo dopo esperimento del tentativo di conciliazione tra lavoratore denunciante e datore di lavoro. 

Scudo alle ispezioni, da programmarsi in sistematici e rapidi accessi per rendere percepibile la presenza sul territorio dell`organo di vigilanza, sara` la certificazione. Se c`e` il sigillo, infatti, il contratto non e` oggetto di verifica se non su richiesta dei lavoratore e, in ogni caso, dopo il fallimento del tentativo di conciliazione. Cambia, ancora, la sospensione dell`attivita` d`impresa. Lo stop non tocchera` le microaziende scoperte con un solo dipendente irregolare, mentre negli altri casi la decorrenza sara` dalle ore 12 del giorno successivo a quello dell`ispezione. Mano dura, infine sul lavoratore che, percependo un sussidio pubblico, sia trovato occupato in nero presso datori di lavoro conniventi. Le novita` arrivano dalla direttiva su servizi ispettivi firmata ieri dal ministro del lavoro, Maurizio Sacconi. 

Riforma Biagi fase 2. Annunciata dalla circolare n. 20/2008, la direttiva prende spunto dalle novita` introdotte sui libri contabili del lavoro dal dl n.112/2008. Mira a rilanciare la filosofia preventiva e promozionale, anziche` repressiva, promossa dal dlgs n. 124/2004 in materia di vigilanza, appartenente al disegno riformatore del mercato del lavoro del libro Bianco (la legge n. 30/2003). 

La direttiva indica agli ispettori il quadro di compiti e modalita` di accertamento. La nuova vigilanza ruota attorno alla centralita` della «persona che lavora». Che e`, innanzitutto, il prestatore di lavoro, la cui tutela puo` essere maggiormente garantita con una qualita` dell`azione ispettiva, cioe` che guardi al prevenire gli abusi e a sanzionare i fenomeni di irregolarita` sostanziale, abbandonando ogni impostazione di carattere puramente formale e burocratico. Ma la persona che lavora e` anche il datore di lavoro. Compito dell`ispettore, spiega la direttiva, e` tanto la tutela del prestatore di lavoro quanto la «garanzia di una leale concorrenza tra le imprese, che si coniugano con la puntuale repressione degli illeciti, ma anche, e forse soprattutto, con la prevenzione degli stessi e con la  promozione di una piu` diffusa e radicata cultura della legalita`». 

Infine, e` persona che lavora lo stesso ispettore, al quale la direttiva chiede sforzo di una rivoluzione culturale. Non basta la competenza tecnica ne` la professionalita` nell`applicare fedelmente leggi e regolamenti. Cio` che occorre e` cambiare logica nell`agire: non piu` esercizio di potere ma di servizio. Nei confronti dei lavoratori, verso i quali l`ispettore deve atteggiarsi come colui che chiede «aiuto» e collaborazione, nonostante possa «pretendere» le informazioni di cui e` alla ricerca. E nei confronti dei datori di lavoro sottoposti a controllo e dei rispettivi consulenti, con i quali l`ispettore deve instaurare un «clima collaborativo», in una logica di trasparenza della pa. 

Programmazione decentrata. Fondamentale, secondo la direttiva, la costruzione di una nuova policy per l`ispezione sul lavoro. La novita` e` il decentramento della programmazione. Il governo dell`ispezione, in altre parole, deve trovare sinergia tra le azioni programmate dai diversi organi ispettivi e attuate a livello territoriale, che tengano conto delle specifiche realta` e caratteristiche economiche. La programmazione, cosi`, diventa il momento determinante per impostare un`azione ispettiva concentrata su obiettivi concreti di prevenzione e repressione delle violazioni, dando equilibrio tra ispezione di iniziativa (cosiddetta «a vista») e ispezione programmata. 

Stop alle denunce anonime. Per favorire una maggiore efficacia dell`azione ispettiva, la direttiva chiede di non dare seguito alle richieste anonime di ispezione. E a quelle regolarmente presentate (cioe` firmate, sottoscritte) di valutare attentamente l`efficacia dell`eventuale accesso: poiche` la denuncia segue generalmente un momento di «rottura personale» tra denunciante (lavoratore) e denunciato (impresa), si tratta di una situazione che mette in «preallarme» il datore di lavoro, che si attende dunque la visita ispettiva, la quale per tali motivi non potra` mai avere la massima efficacia. 

Modalita` di accertamento. Notevoli le novita`, riassunte in tabella. Le semplificazioni del dl n. 112/2008, spiega la direttiva, suggeriscono come prerogativa dell`attivita` ispettiva l`accertamento delle violazioni sostanziali e l`abbandono di ogni logica formalistica che ha caratterizzato l`azione ispettiva nel passato. Si chiede agli ispettori di valorizzare la propria conoscenza del mondo imprenditoriale (materia su cui la direttiva chiede che vengano sviluppate apposite attivita` formative), al fine di cogliere con immediatezza gli aspetti peculiari dell`organizzazione aziendale sui cui fondare i successivi riscontri anche a livello documentale. 

La sospensione. In merito alla sospensione dell`attivita` imprenditoriale, la direttiva suggerisce nuovi indirizzi che gli ispettori potranno seguire nell`ambito della discrezionalita` che gli viene riconosciuta dalla legge. Il fine ultimo e` quello di evitare discriminazioni e di non punire esasperatamente le microimprese. In particolare, la sospensione dovra` avere decorrenza delle ore 12 del giorno successivo a quello di accesso ispettivo ovvero, nell`edilizia e in agricoltura, dalla cessazione dell`attivita` in corso che non possa essere utilmente interrotta, salvo che non vi sia imminente o grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi nel qual caso la stop va impartito con effetto immediato. Infine, la direttiva ritiene che la sospensione non debba colpire la microimpresa trovata con un solo dipendente irregolarmente occupato.

Daniele Circoli
Italia Oggi - 19/09/2008

fonte: ANCE

 


 
 
 
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