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normative: DECRETO CORRETTIVO SULLA SICUREZZA. Emanato dal consiglio dei Ministri. Le principali modifiche.
10/08/2009

Pubblicato il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, ad integrazione e modifica del Decreto legislativo 81/08. Sostituiti 38 allegati su 51.


Alcuni prime indicazioni sulle numerosissime modifiche.


SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE -
La prescrizione obbligatoria, per la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro, viene estesa ai reati puniti con la sola ammenda. La sanzione penale e' riservata alle sole inadempienze sostanziali e non a quelle formali (come la trasmissione di documentazione, notifiche etc).L'arresto esclusivo viene mantenuto per l'omessa valutazione del rischio nelle aziende che sono a elevato rischio di incidente. 


ENTITÀ DELLE SANZIONI - 
Viene introdotta una rivisitazione dell'importo da corrispondere. Le ammende e le sanzioni vengono correlate all'aumento dei prezzi al consumo (base Istat), dal 1994 ad oggi. Il governo ha stabilito una maggiorazione del 50% rispetto a quanto indicato nella 626/94. 


SOSPENSIONE DELL'IMPRESA -
 
La chiusura di un'impresa rimane una procedura straordinaria che si aggiunge alle sanzioni per lavoro nero o per violazioni in materia di salute e sicurezza.. Alle microimprese (che occupano 1 solo lavoratore) si applicano le sole sanzioni ordinarie, senza obbligo di chiusura. 


VALUTAZIONE DEI RISCHI-
Modificata la “data certa” il correttivo recita: “deve essere munito di data attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale secondo le procedure definite dalle parti sociali”


ENTI BILATERALI E UNIVERSITÀ - 
Lo schema di decreto individua nella bilateralita' e nelle Universita' gli strumenti di ausilio alle imprese e ai lavoratori per il corretto adempimento degli obblighi, ad esempio attraverso la certificazione dei modelli di organizzazione della sicurezza in azienda.


SORVEGLIANZA SANITARIA -
Si cancella il divieto della visita medica preassuntiva. Inoltre si istituisce l'obbligo della visita medica alla ripresa del lavoro, dopo una lunga malattia (almeno sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneita' alla mansioni. Le cartelle sanitarie devono essere tenute (solo) in azienda, l'originale della cartella sanitaria viene conservata dal datore di lavoro per almeno 10 anni.Abrogato l'allegato3b che i medici competenti dovevano inviare al SSN.


AUTONOMI-
Gli autonomi che lavorano nei cantieri, non dovranno dimostrare di aver effettuato la sorveglianza sanitaria (modifiche all'Allegato XVII)


CANTIERI-
La redazione del piano di sicurezza e di coordinamento non e' richiesta nei cantieri la cui entita' presunta e' inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI..

 

Fonte: Asqnetwork

 


 
 
 
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