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SICUREZZA IN CANTERE. Analizzate in modo semplice tutte le novita' apportate ad agosto 09 dal D.lgs 106/09.
06/10/2009

Fermo restando le variazioni in materia di Sanzioni penali, delle quali si e' gia' parlato in abbondanza e che tratteremo in un capitolo successivo, vediamo nel dettaglio quali sono le modifiche che riguardano i cantieri temporanei e mobili apportate dal D.lgs 106/09 ( pubblicato ad agosto 09) che va a modificare il testo unico sulla sicurezza D.lgs 81/08. 

La parte del D.lgs 81/08, che prenderemo in analisi e il Titolo 4 che riguarda proprio i cantieri temporanei e mobili.


Quindi: rispetto alla normativa in vigore prima di Agosto 09, al testo unico sono state apportate le seguenti modifiche:

Apportate modifiche alla definizione di "Responsabile dei Lavori" Punto C art. 89
Prima la normativa specificava che tale figura coincideva con il progettista per la fase di progettazione e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione. Adesso e' stato tolto questo paragrafo ed e' specificato che tale soggetto puo' essere incaricato dal Committente. Quindi si lascia per intendere che il committente puo' esimersi dal nominare un responsabile dei lavori assumendosene lui stesso gli incarichi. .
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Specificato in quali casi il datore di lavoro puo' autonominarsi coordinatore per l'esecuzione. Punto f art. 89
e' stato specificato che nel caso in cui il committente coincide con l'impresa esecutrice il coordinatore per l'esecuzione dei lavori puo' essere in questo caso anche  il datore di lavoro o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'impresa. .
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Specificata la definizione di "impresa affidataria" nell'ambito di un consorzio di imprese Punto I art. 89
Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria e' l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralita' di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione .
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Aggiunta la definizione di "Impresa esecutrice" Punto I-bis art. 89
Impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.

Quindi adesso la definizione delle imprese sono state distinte in:
-- i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto
con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, puo'
avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
-- i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali

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obblighi del "Committente" o "responsabile dei lavori" Comma 1 art. 90
e' stato modificato il primo comma dell'art. 90, per l'appunto "Obblighi del committente o del responsabile dei lavori" 

successivamente, ci sono state parecchie incomprensioni sugli obblighi del committente in merito alla sicurezza dei lavoratori susseguite da alcune sentenze e comunicati. In una nota ANCE vengono cosi chiarite le responsabilita' spettanti:

Il datore di lavoro risponde degli infortuni dei dipendenti se non li ha informati dei pericoli e delle misure per evitarli e se non ha sorvegliato affinche` esse non fossero disapplicate. Il committente risponde del fatto occorso all`appaltatore - per mancata cooperazione con costui - esclusivamente se l`oggetto della commessa implica un contatto fra le due attivita`. vedi articolo per intero. 

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Obblighi del responsabile del procedimento e del progettista nei lavori pubblici. comma 1-bis art. 90
Nello stesso articolo (90) e' stato aggiunto il comma 1-bis dove viene specificato che per i lavori pubblici gli obblighi del committente e responsabile dei lavori sono assunti dal responsabile del procedimento e dal progettista nel rispetto dei compiti loro attribuiti
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Idoneita' tecnico professionale comma 9 art. 90
Qui sono state apportate le modifiche piu' significative per quanto riguarda i cantieri: in primo luogo e' stato specificato che il possesso dell'idoneita' tecnico professionale deve essere verificata anche ai lavoratori autonomi.

Dopo di che' il decreto prevede due modalita' di verifica: 

-- per lavori con entita' presunta inferiore a 200 uomini giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI

-- per lavori con entita' presunta superiore a 200 uomini giorno o nel caso i cui lavori comportano rischi di  cui all'allegato XI

nel primo caso il legislatore ha semplificato in maniera consistente l'iter di verifica, riducente i documenti da presentare a:
-- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato
-- Autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'allegato XVII del D.lgs 81/08
-- DURC
-- Autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.

Mentre per lavori che rientrano nel secondo caso i documenti da presentare sono i seguenti:

per le imprese appaltatrici:
---- Iscrizione camera di Commercio
---- Documento valutazione dei rischi o autocertificazione
---- DURC 
---- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all'art. 14 del D.Lgs 81/08   

per i lavoratori autonomi:
---- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
---- specifica documentazione attestante la conformita' alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali  
---- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
---- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita' sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
----  DURC

Schemi delle autocertificazioni, sia per imprese affidatarie che per subappaltatrici sono presenti nel MOS Plus.

In merito a questa modifica il capitolo inerente la verifica dell'idoneita', presente nel POS del MOS plus e' stato completamente aggiornato.

 


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Ampliamenti delle responsabilita' del committente comma 2 art. 93
Come specificato precedentemente, il legislatore ha ampliato al committente la responsabilita' sulla sicurezza in cantiere. 

Il comma modificato recita adesso quanto segue:
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori,  non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilita' connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e).

Per maggiori chiarimenti rimandiamo all'articolo dell'ANCE citato in precedenza. Cliccare qui.

La responsabilita' del committente viene richiamata anche al comma 6-bis dell'art. 100 che parla del piano di sicurezza e coordinamento.

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Mancato obbligo del POS per le mere forniture di materiali o attrezzature. comma 1-bis art. 96
E' stato aggiunto il comma 1-bis all'art. 96 che regola gli Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti. 

Il comma aggiunto recita quanto segue:
1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), (POS ecc) non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26.

Il Comma specifica pero' che in tal caso si applica quanto previsto in merito al rischio interferenze, argomento che vedremo in seguito.

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Mancato obbligo del DUVRI  comma 2 art. 96
Anche qui il legislatore ha voluto chiarire uno dei dubbi piu' diffusi nell'ambito dei cantieri: la realizzazione del DUVRI, in quanto anche se pareva logico che il DUVRI fosse in sostanza il PSC, ma previsto per attivita' non edili, molte amministrazioni o ispettori si ostinavano a chiedere tale documento per lavori in cantiere. (vedi nostro art. del 12/07/08).

Il comma 2 dell'art. 96 e' stato modificato come segue: 
L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonche' la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3.

nello specifico alla lettera b del comma 1 dell'art. 26 troviamo scritto:
Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita'.


Bisogna pero' attenzionare una cosa:
il DUVRI non e' obbligatorio solo se in cantiere e' stato redatto il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC),  diventa quindi obbligatorio in caso di mancanza dello stesso.

In quali casi non e' obbligatorio la redazione del PSC?: quando in cantiere si prevede la presenza di una sola impresa e nel caso di lavori la cui esecuzione immediata e' necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuita' in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione. (comma 6 art. 100)
In questo caso l'impresa deve redarre il DUVRI secondo quanto previsto nell'art. 26.

Per evitare incomprensioni, nel MOS Plus e' stato realizzato uno schema completo del DUVRI, che analizza i rischi da interferenze per imprese subappaltatrici, fornitori e visitatori comuni. Il redattore dei piani potra' scegliere in base a quanto prevede la normativa se integrarlo o no nel POS.
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Avremo modo di parlare successivamente delle altre modifiche apportate alla Legge sulla sicurezza e in particolare alle Sanzioni.

Per adesso voglio spendere due parole in merito alla data certa.
Da Agosto la data certa e' sempre obbligatoria, solo che adesso puo' essere dimostrata con la firma congiunta del RSPP, RLS e medico competente (responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e medico competente) quindi non e' piu' obbligatorio andare alla posta per far timbrare tutte le pagine, basta inserire la data e subito dopo la firma di queste tre figure.

Un altra precisazione che voglio fare riguarda l'RLS (rappresentante dei lavoratori sulla sicurezza).
Un comunicato INAIL ha precisato che l'elezione dell'RLS e' facolta' degli operai, i quali possono anche scegliere di non averlo. Quindi non e' obbligatorio.

Alla prossima e mi raccomando: occhio al nostro MOS (Manuale operativo per la sicurezza in edilizia)

Giuseppe Bucca
(riproduzione consentita solo con citazione della fonte)

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