Fermo restando le variazioni in materia di Sanzioni penali, delle quali si e' gia' parlato in abbondanza e che tratteremo in un capitolo successivo,
vediamo nel dettaglio quali sono
le modifiche che riguardano i cantieri temporanei e mobili apportate dal D.lgs 106/09
( pubblicato ad agosto 09) che va a modificare il testo unico sulla sicurezza D.lgs 81/08.
La parte del D.lgs 81/08, che prenderemo in analisi e il Titolo 4 che riguarda proprio i cantieri temporanei e mobili.
Quindi: rispetto alla normativa in vigore prima di Agosto 09, al testo unico sono state
apportate le seguenti modifiche:
Apportate
modifiche alla definizione di "Responsabile
dei Lavori" |
Punto
C art. 89 |
Prima
la normativa specificava che tale figura coincideva con il progettista per la fase di progettazione e
con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione. Adesso e' stato
tolto questo paragrafo ed e' specificato che tale soggetto puo' essere incaricato dal
Committente. Quindi si lascia per intendere che il committente puo'
esimersi dal nominare un responsabile dei lavori assumendosene lui
stesso gli incarichi. |
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Specificato
in quali casi il datore di lavoro puo' autonominarsi coordinatore
per l'esecuzione. |
Punto
f art. 89 |
e' stato specificato che nel caso
in cui il committente coincide con l'impresa esecutrice il coordinatore
per l'esecuzione dei lavori puo' essere in questo caso anche
il datore di lavoro o il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dell'impresa. |
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Specificata la definizione di
"impresa affidataria" nell'ambito di un consorzio di imprese |
Punto
I art. 89 |
Nel caso in cui titolare del contratto di
appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la
partecipazione delle
imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale
deputato alla esecuzione
dei lavori, l'impresa affidataria e' l'impresa consorziata assegnataria dei
lavori oggetto del
contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei
lavori comunicato al
committente o, in caso di pluralita' di imprese consorziate assegnatarie di
lavori, quella indicata
nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia
espressamente accettato
tale individuazione |
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Aggiunta
la definizione di "Impresa esecutrice" |
Punto
I-bis art. 89 |
Impresa
che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e
materiali.
Quindi adesso la definizione
delle imprese sono state distinte in:
-- i) impresa affidataria:
impresa titolare del contratto di appalto
con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, puo'
avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
-- i-bis)
impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o
parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali
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obblighi
del "Committente" o "responsabile dei lavori" |
Comma
1 art. 90 |
e'
stato modificato il primo comma dell'art. 90, per l'appunto "Obblighi
del committente o del responsabile dei lavori"
successivamente, ci sono state parecchie incomprensioni sugli obblighi
del committente in merito alla sicurezza dei lavoratori susseguite da
alcune sentenze e comunicati. In una nota ANCE vengono cosi chiarite le
responsabilita' spettanti:
Il datore di lavoro risponde
degli infortuni dei dipendenti se non li ha informati dei pericoli e
delle misure per evitarli e se non ha sorvegliato affinche` esse non
fossero disapplicate. Il committente risponde del fatto occorso
all`appaltatore - per mancata cooperazione con costui - esclusivamente
se l`oggetto della commessa implica un contatto fra le due attivita`. vedi
articolo per intero. |
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Obblighi
del responsabile del procedimento e del progettista nei
lavori pubblici. |
comma
1-bis art. 90 |
Nello
stesso articolo (90) e' stato aggiunto il comma 1-bis dove viene
specificato che per i lavori pubblici gli obblighi del committente e
responsabile dei lavori sono assunti dal responsabile del procedimento e
dal progettista nel rispetto dei compiti loro attribuiti
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Idoneita'
tecnico professionale |
comma
9 art. 90 |
Qui
sono state apportate le modifiche piu' significative per quanto riguarda
i cantieri: in primo luogo e' stato specificato che il possesso
dell'idoneita' tecnico professionale deve essere verificata anche ai
lavoratori autonomi.
Dopo di che' il decreto prevede
due modalita' di verifica:
-- per lavori con entita'
presunta inferiore a 200 uomini giorno e i cui lavori non
comportano rischi particolari di cui all'allegato
XI
-- per lavori con entita'
presunta superiore a 200 uomini giorno o nel caso i cui lavori
comportano rischi di cui all'allegato
XI
nel primo caso il legislatore
ha semplificato in maniera consistente l'iter di verifica, riducente i
documenti da presentare a:
-- Certificato
di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato
-- Autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti
dall'allegato XVII del D.lgs 81/08
-- DURC
-- Autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.
Mentre
per lavori che rientrano nel secondo caso i documenti da presentare sono
i seguenti:
per le imprese
appaltatrici:
---- Iscrizione camera di Commercio
---- Documento valutazione dei rischi o autocertificazione
---- DURC
---- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all'art. 14 del D.Lgs 81/08
per i lavoratori autonomi:
---- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
---- specifica documentazione attestante la conformita' alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
---- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
---- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita' sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
---- DURC
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Schemi
delle autocertificazioni, sia per imprese affidatarie che per
subappaltatrici sono presenti nel MOS
Plus.
In merito a questa modifica il
capitolo inerente la verifica dell'idoneita', presente nel POS
del MOS
plus e' stato completamente aggiornato.
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Ampliamenti
delle responsabilita' del committente |
comma
2 art. 93 |
Come
specificato precedentemente, il legislatore ha ampliato al committente
la responsabilita' sulla sicurezza in cantiere.
Il comma modificato recita adesso
quanto segue:
2. La designazione del coordinatore
per la progettazione e del coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, non esonera il
committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilita' connesse
alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91,
comma 1, e 92,
comma 1, lettere a), b), c) d) ed e).
Per maggiori chiarimenti
rimandiamo all'articolo dell'ANCE citato in precedenza. Cliccare
qui.
La responsabilita' del
committente viene richiamata anche al comma
6-bis dell'art. 100 che parla del piano di sicurezza e
coordinamento. |
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Mancato
obbligo del POS per le mere forniture di materiali o attrezzature. |
comma
1-bis art. 96 |
E'
stato aggiunto il comma 1-bis all'art. 96 che regola gli Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.
Il comma aggiunto recita quanto
segue:
1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), (POS ecc) non
si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi
trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26.
Il Comma specifica pero' che in
tal caso si applica quanto previsto in merito al rischio interferenze,
argomento che vedremo in seguito.
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Mancato
obbligo del DUVRI |
comma
2 art. 96 |
Anche
qui il legislatore ha voluto chiarire uno dei dubbi piu' diffusi
nell'ambito dei cantieri: la realizzazione del DUVRI, in quanto
anche se pareva logico che il DUVRI fosse in sostanza il PSC, ma
previsto per attivita' non edili, molte amministrazioni o ispettori si
ostinavano a chiedere tale documento per lavori in cantiere. (vedi
nostro art. del 12/07/08).
Il comma 2 dell'art. 96 e'
stato modificato come segue:
L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
100, nonche' la redazione del piano
operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente
al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo
17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e
5, e all'articolo 29, comma 3.
nello specifico alla lettera b
del comma 1 dell'art. 26 troviamo scritto:
Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a
lavoratori autonomi all'interno della propria azienda
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita'.
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Bisogna
pero' attenzionare una cosa:
il DUVRI non e' obbligatorio solo se in cantiere e' stato redatto il
Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), diventa quindi
obbligatorio in caso di mancanza dello stesso.
In quali casi non e'
obbligatorio la redazione del PSC?: quando in cantiere si prevede la
presenza di una sola impresa e nel caso di lavori la cui
esecuzione immediata e' necessaria per prevenire incidenti imminenti o
per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la
continuita' in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi
essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti
di comunicazione. (comma
6 art. 100)
In questo caso l'impresa deve redarre il DUVRI secondo quanto
previsto nell'art. 26. |
Per
evitare incomprensioni, nel MOS
Plus e' stato realizzato uno schema completo del DUVRI,
che analizza i rischi da interferenze per imprese subappaltatrici,
fornitori e visitatori comuni. Il redattore dei piani potra' scegliere
in base a quanto prevede la normativa se integrarlo o no nel POS. |
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Avremo modo di parlare successivamente delle altre modifiche apportate alla
Legge sulla sicurezza e in particolare alle Sanzioni.
Per adesso voglio spendere due parole in merito alla data certa.
Da Agosto la data certa e' sempre obbligatoria, solo che adesso puo' essere
dimostrata con la firma congiunta del RSPP, RLS e medico competente
(responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e medico competente) quindi non e' piu' obbligatorio
andare alla posta per far timbrare tutte le pagine, basta inserire la data e
subito dopo la firma di queste tre figure.
Un altra precisazione che voglio fare riguarda l'RLS (rappresentante
dei lavoratori sulla sicurezza).
Un comunicato INAIL ha precisato che l'elezione dell'RLS e' facolta' degli
operai, i quali possono anche scegliere di non averlo. Quindi non e'
obbligatorio.
Alla prossima e mi raccomando: occhio al nostro MOS
(Manuale operativo per la sicurezza in edilizia)
Giuseppe Bucca
(riproduzione consentita solo con citazione della fonte)
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